Corte di Cassazione Civile sez. V 20/10/2010 n. 21563

Redazione 20/10/10
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Svolgimento del processo
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello di B.F., avvocato, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.

Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Motivi della decisione
Con il primo motivo il contribuente censura la sentenza d’appello per vizio di motivazione; con il secondo morivo, denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione;

con il terzo motivo, deduce l’incompatibilità dell’IRAP con la normativa comunitaria.

Il ricorso è infondato perchè, pur essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata non conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia – secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzìdette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007) -, nondimeno essa contiene un inequivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, per essersi avvalso il contribuente essersi avvalso il contribuente di un lavoratore dipendente, definito nel ricorso per cassazione, che riporta un passo del ricorso introduttivo, "una sola apprendista part time", accertamento che non è oggetto di censura, e che rende il dispositivo conforme a diritto.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 3 ottobre 2006 in causa C-475/03, ha stabilito che l’art. 33 della sesta direttiva IVA del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991 n. 91/680/Cee, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il ricorso, in conclusione, previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettato.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Redazione