Corte di Cassazione Civile sez. III 12/6/2006 n. 13548; Pres. Fiduccia, G., Est. Mazzacane, V.

Redazione 12/06/06
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In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato. (Cassa con rinvio, App. L’Aquila, 11 Maggio 2002)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.E. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di L’Aquila, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il Comitato Abruzzese della predetta Federazione. Esponeva che aveva prestato attività di custode del campo di calcio federale di L’Aquila dal (OMISSIS), avendo avuto per tale periodo la disponibilità di un alloggio di mq 25, sito sotto la tribuna dello stadio; che in altro giudizio, da lui promosso contro la Federazione per ottenere il pagamento del corrispettivo dell’attività di custodia, l’ente convenuto aveva prodotto un contratto di appalto, sottoscritto dal solo D.M. e privo di data, dal quale risultava che l’alloggio suddetto era concesso a titolo di compenso per l’attività di custodia del campo di calcio. Chiedeva dichiararsi la nullità del contratto per mancanza dell’accordo tra le parti e per indeterminatezza dell’oggetto. Gli enti convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettava la domanda. D.M. proponeva appello con i motivi già dedotti in prima istanza. Gli appellati resistevano. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza 11/05/2002, in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava la nullità del contratto. Avverso tale sentenza la Federazione e il Comitato hanno proposto identici ricorsi per Cassazione, affidati ad un solo mezzo di gravame variamente articolato. L’intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. Il Giudice dell’appello ha ritenuto la nullità del contratto per mancanza di accordo tra le parti, essendo l’atto sottoscritto dal solo D.M., e per indeterminatezza dell’oggetto, non essendo l’alloggio individuabile sulla base degli elementi contenuti negl’atto.
I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 cod. civ., nonchè il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osservano che il contratto dedotto in lite non richiede la forma scritta ad substantiam, cosicchè l’accordo delle parti può ben essere desunto da una complessiva disamina dei rapporti intercorsi tra le parti, nel cui ambito spicca l’avvenuta esecuzione del contratto per la durata di trenta anni; che la parte contraente che invoca la nullità del contratto è proprio quella che lo ha sottoscritto, mentre la produzione in giudizio dell’atto ad opera della parte che non lo ha sottoscritto equivale a sottoscrizione e quindi vale a perfezionare il negozio. I ricorrenti rilevano ancora che il procedimento logico seguito dalla Corte del merito, nel ritenere la indeterminatezza del bene oggetto della scrittura privata, non è razionalmente condivisibile, poichè tale oggetto era identificabile con assoluta certezza, essendo l’unico alloggio esistente nella stadio e comunque in base al fatto che esso fu concretamente utilizzato dal D.M., nell’arco di trenta anni, in esecuzione del contratto.
I ricorsi meritano accoglimenti. La Corte di Appello non ha considerato che il Contratto è stato prodotto nel giudizio avente ad oggetto il pagamento della attività di custodia dalla parte che non lo aveva sottoscritto ed ha così trascurato di dare applicazione al principio di diritto secondo cui "la produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte che non l’aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato". Nè la Corte del merito ha considerato, al fine della valutazione della validità del contratto e della individuazione dell’oggetto di esso, la trentennale occupazione dell’alloggio e la concreta consistenza immobiliare dello stadio. In tal modo non ha dato applicazione al principio di diritto secondo cui "è sufficiente, per la validità del contratto, che l’oggetto di esso, ancorchè non determinato, sia tuttavia determinabile". La sentenza deve essere quindi cassata con rinvio e il Giudice del rescissorio dovrà applicare i principi di diritto sopra indicati e provvedere anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce al presente ricorso il ricorso n. 29154/2002. Accoglie i ricorsi; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Perugia.

Redazione