Corte di Cassazione Civile sez. II 5/5/2009 n. 10336; Pres. Settimj G.

Redazione 05/05/09
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FATTO E DIRITTO

L’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (omissis) di Catania ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti a favore di B.D., nella qualità di titolare della Farmaceutici ************************.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di inammissibilità o, in subordine, di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.

Deve, infatti, disattendersi l’unico motivo con cui la ricorrente, deducendo la violazione dei principi informatori relativi alla normativa in materia dell’imposta I.V.A., ha censurato la statuizione del Giudice di Pace laddove aveva ritenuto dovuto dalla parte soccombente l’importo I.V.A. a favore del procuratore della parte vittoriosa.

Al riguardo occorre rilevare che nel caso in cui sia proposto il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, non configura la violazione dei principi informatori della materia la denuncia degli inconvenienti pratici relativi all’inosservanza di specifici criteri da adottare nella liquidazione del spese processuali, posto che in tal caso la impugnazione si risolve nella denuncia della violazione delle norme sostanziali, come appunto nella specie in cui si discute dell’obbligo della parte soccombente di rimborsare quella vittoriosa dell’imposta IVA da questa versata al proprio difensore in sede di rivalsa. (Cass. 16749/2005; 7067/2005).

In ogni caso, va considerato che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’I.V.A. (fra le altre cfr. Cass. 11877/2007).

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Redazione