Corte di Cassazione Civile sez. II 18/5/2009 n. 11421

Redazione 18/05/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. proponeva ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Massa avverso il verbale emesso il 30.1.2004 dalla, Polizia Municipale del Comune di Massa, con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all’art. 190 C.d.S., comma 2, perchè "quale pedone, attraversava la carreggiata senza servirsi dei passaggi esistenti a distanza inferiore a 100 m.".

A sostegno della opposizione contestava la veridicità del fatto attribuitogli ed eccepiva la mancata indicazione nel verbale della norma che prevedeva l’applicazione della sanzione.

Con sentenza del 27.7.2004 il Giudice di Pace adito ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza il B. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui il Comune di Massa ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione dell’art. 190 C.d.S., comma 2 secondo cui "I pedoni per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi." in quanto non era stato provato che il B. stesse attraversando la sede stradale, cosicchè mancava il presupposto per l’applicazione della norma stessa.

Con il secondo motivo il B. assume che, mentre nel verbale con il quale gli era stato contestata l’infrazione sopra menzionata, si legge che "ad una prima impressione" il veicolo che aveva investito l’esponente si trovava nella posizione "post urto", nel prosieguo tale circostanza non era stata accertata; il ricorrente aggiunge che la chiazza di sangue dell’investito, individuata nel rilievo planimetrico, deponeva in favore di quest’ultimo in quanto posta in prossimità delle autovetture parcheggiate proprio laddove, al momento dell’investimento, si trovava fermo il B..

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo omessa motivazione, sostiene che il Giudice di Pace di Massa ha basato la propria decisione esclusivamente sul fatto che dal verbale redatto dalla Polizia Municipale era risultato che l’esponente stava attraversando la strada senza fornire a tale conclusione alcun sostegno argomentativo.

Infine il B. deduce che la sentenza impugnata ha disatteso, senza alcuna motivazione, l’eccezione sollevata dall’opponente in ordine alla mancata indicazione, nel verbale suddetto, della norma violata.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate. Sotto un primo profilo si osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto che le affermazioni del B. – secondo cui egli il (OMISSIS) aveva attraversato la via (OMISSIS) sulle strisce pedonali, ovvero non stava attraversando la suddetta via – erano state smentite dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Massa, secondo cui l’attuale ricorrente,il suddetto giorno, aveva attraversato la via (OMISSIS) al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal luogo dell’attraversamento.

Pertanto il Giudice di Pace di Massa ha indicato con puntualità la fonte probatoria del suo convincimento, consistente nel rapporto della Polizia Municipale di Massa; d’altra parte le risultanze di tale rapporto non risultano contraddette da nessun elemento oggettivo di segno contrario, invero non dedotto neppure dal ricorrente.

Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto, sorretto da logica e sufficiente seppur concisa motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove il B.; del resto, si limita a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia, trascurando di considerare i poteri in proposito devoluti al giudice di merito.

Con riferimento poi al motivo di opposizione, relativo alla mancata indicazione nel verbale suddetto della norma che prevede l’applicazione della sanzione, il giudice di Pace ha affermato che la specifica indicazione della norma, che vieta la condotta contestata, non è elemento essenziale dell’atto amministrativo, non essendo necessario che l’atto richiami, di volta in volta, tutte le norme applicate al caso di specie.

Orbene tale statuizione è immune dal profilo di censura sollevato dal ricorrente, posto che, in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la mancata (o la meno specifica) indicazione della norma, che prevede la sanzione contestata; non comporta di per sè la nullità della contestazione della violazione, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata (Cass. 17.2.2006 n. 3536; Cass. 30.1.2008 n. 2201), e considerato che nella specie il B. non ha dedotto in proposito alcuna lesione del suo diritto di difesa.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 400,00 per onorari di avvocato.

Redazione