Corte d’Appello Sezione minorenni Bologna 27/5/2008 n. 850; Pres. de Robertis L.

Redazione 27/05/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 1° dicembre 2005 il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna: disponeva l’apertura del procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità della minore ******** (omissis), nata a (omissis) (Milano) il (omissis)/2003 da A. P.; sospendeva la potestà di questa e nominava quale tutore provvisorio il Comune di Piacenza con il compito di tenere la bambina in luogo protetto senza la presenza della madre.

All’esito degli ulteriori accertamenti effettuati, con sentenza del 13 novembre 2007, il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità della minore, rilevando che la situazione descritta nel decreto del 1° dicembre 2005, di apertura della procedura, non si era in nulla modificata; si era anzi aggravata per i comportamento della madre e della nonna materna, M.P. ****, rivelatesi del tutto incapaci di assistere e di accudire convenientemente la bambina.

Avverso la sentenza, con ricorso depositato il 13 marzo 2008, proponevano impugnazione sia A. P. che M.P. ****, deducendo che la condizione personale ed emotiva di A. P. era radicalmente mutata da oltre un anno e mezzo, posto che ella aveva modificato i suoi atteggiamenti, prendendo consapevolezza delle sue difficoltà, e stava ricostruendo un’esistenza regolare, con un lavoro a sé confacente e una sua abitazione: in ciò aiutata anche dalla madre, con la quale aveva recuperato un rapporto significativo. Secondo le ricorrenti, pertanto, il Tribunale per i Minorenni avrebbe errato nel ritenere sussistente lo stato di abbandono, trascurando di considerare che la madre aveva sempre manifestato la volontà di prendersi cura della figlia e non valutando i cambiamenti, gli sforzi e i miglioramenti da lei conseguiti nel frattempo con il sostegno, anche economico, di sua madre.

Le ricorrenti chiedevano pertanto la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità e l’adozione degli accorgimenti utili per consentire un graduale recupero del rapporto della bambina con la madre e la nonna materna.

Con memoria depositata il 9 maggio 2008 si costituiva il tutore che, in via pregiudiziale, chiedeva alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione proposta da M.P. ****; nel merito, si opponeva all’accoglimento del ricorso, tra l’altro contestando che A. P. avesse intrapreso una nuova vita, tale da consentirle di recuperare il ruolo genitoriale.

All’udienza del 15 maggio 2008 comparivano il difensore delle ricorrenti, quello del tutore e il Procuratore Generale, che precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.

La Corte quindi, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 184/1983 come modificato dall’art. 16 della legge n. 149/2001, si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione di A. P. è tardiva: la sentenza che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore le è stata notificata il 15 gennaio 2008 mentre l’impugnazione è stata proposta con ricorso depositato il 13 marzo 2008, dopo la scadenza del termine breve (trenta giorni) stabilito dalla legge.

Per converso, non consta che la sentenza sia stata notificata a M.P. ****, sicché deve ritenersi che l’impugnazione da questa proposta sia tempestiva, in quanto effettuata prima del decorso del termine annuale, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

Tanto premesso, quanto al merito dell’impugnazione di M.P. ****, é sufficiente ripercorrere il travagliato corso della vicenda, che ha interessato la piccola K. (omissis), per rendersi conto delle motivazioni che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni a dichiararne lo stato di adattabilità.

A. P., ancora minorenne al momento della nascita della figlia, si trovava in una situazione tale da non poterle assicurare le condizioni minime essenziali di accudimento: ella conduceva una vita del tutto irregolare e, neppure di fronte all’evento della nascita di K., trovò supporto nella madre (v. relazioni dei Servizi sociali del 6 febbraio e del 3 agosto 2004).

Il Tribunale per i Minorenni si vide così costretto ad assumere la determinazione di collocare la mino-re e la madre in idoneo contesto protetto onde con-sentire a quest’ultima di acquisire le indispensabili competenze genitoriali e alla bambina di vive-re in un luogo sicuro e confacente alle sue esigenze (v. provvedimento provvisorio del 14/18 ottobre 2004).

Dopo un iniziale periodo caratterizzato dalla disponibilità di A. P. a rispettare le regole della comunità e ad assumere comportamenti adeguati rispetto alle esigenze di K. (v. relazione dei Servizi sociali del 13 gennaio 2005), ella iniziò a tenere comportamenti in assoluto contrasto con dette regole e a manifestare una totale incapacità di prendersi convenientemente cura della figlia (v. relazione dei Servizi sociali del 23 agosto 2005), tanto da costringere i responsabili della comunità ad allontanarla e a collocare la minore in altra struttura senza la presenza della madre. In detta relazione, oltre a segnalare i comporta-menti oppositivi e altamente preoccupanti di A. P., gli operatori illustrarono il suo atteggiamento nei confronti della figlia: "…A. ha dimostrato di non avere capacità accuditive sufficienti, in quanto incapace di consolare la bambina nei momenti di bisogno, di somministrarle i farmaci prescritti dalla pediatra e di mantenerla pulita durante l’intera giornata. Le evidenti trascuratezze igieniche hanno probabilmente provocato alla minore problemi di salute e nello specifico una der-matite all’apparato genitale. Inoltre, la bambina è apparsa spesso molto intontita al risveglio mattutino e per tutta l’intera giornata…".

Nei mesi successivi all’inserimento della minore nell’altra struttura, né la madre né la nonna manifestarono concreto interessamento per le sue condizioni di vita e di salute, essendosi limitate a rivolgersi ai Servizi sociali in occasione del suo compleanno e delle festività natalizie allo scopo di farle recapitare una torta e alcuni regali (v. relazione dell’11 maggio 2007); nell’anno 2007 la madre telefonò ai Servizi, chiedendo di essere posta nella possibilità di far recapitare alla figlia regali in occasione del suo compleanno, senza tuttavia dare seguito alla sua richiesta (v. relazione del 24 aprile 2008).

Dalla citata relazione del 24 aprile 2008 è emersa una ulteriore inquietante circostanza: il 1° marzo 2008 A. P. ha dato alla luce una bambina, **************************, che alla nascita presentava positività per cocaina e/o suoi metaboliti; il Tribunale per i Minorenni ha disposto la sospensione di A. dalla potestà su ******, nominato tu-tore provvisorio il Comune di Piacenza e disposto la collocazione di madre e figlia in idoneo luogo protetto; l’8 aprile 2008 la piccola è deceduta per cause non ancora chiarite e oggetto di indagine da parte della Magistratura penale.

-A fondamento dell’impugnazione M.P. *********** oggi sostiene che, da più di un anno e mezzo, la figlia é cambiata, avendo trovato – anche grazie al suo intervento – un maggiore equilibrio, una decorosa abitazione e un lavoro stabile: tali affermazioni sono smentite dagli eventi sopra evidenziati che, per la loro gravità, costituiscono ulteriore conferma delle difficoltà di A. P. a superare le problematiche che hanno contraddistinto la sua vita e di assicurare a K. l’assistenza morale e materiale di cui ella ha bisogno; in questo contesto risulta anche evidente che, contrariamente al suo assunto, la *********** non è in grado di costituire un valido sostegno per la figlia, non essendo stata in grado di guidarla e di supportarla in un percorso teso al cambiamento del suo stile di vita e al recupero delle sue funzioni genitoriali.

Permane dunque la situazione – bene evidenziata nella sentenza impugnata – di sostanziale abbandono della minore.

Peraltro, ove fossero accolte le istanze della nonna che, nella consapevolezza dell’attuale incapacità sua e della figlia di prendersi convenientemente cura della bambina, propone un ulteriore percorso di recupero dei rapporti di questa con la famiglia di origine, K. verrebbe nuovamente coinvolta in una situazione, gravemente pregiudizievole, connotata da assoluta incertezza e instabilità, mentre ella ha urgente e insopprimibile bisogno di cresce-re in un ambiente affettuoso e rassicurante, in grado di garantirle un armonico sviluppo psicofisico.

Tutte le esposte considerazioni inducono al rigetto del gravame.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da A. P.;

respinge l’appello di M.P. **** avverso la sentenza n. 149/2007 del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna del 13 novembre 2007 depositata il successivo 14 novembre, che con-ferma integralmente.

Redazione