Corso di laurea specialistica a numero chiuso per l’accesso a Odontoiatria e Protesi Dentaria: il Consiglio di Stato avvia un’istruttoria (Cons. Stato n. 1878/2013)

Redazione 05/04/13
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SENTENZA NON DEFINITIVA

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 2443/09 in data 11 marzo 2009 (che non risulta notificata) è stato accolto in parte il ricorso proposto dai signori ******** e ********, avverso i limiti posti all’accesso al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2005/2006 (d.m. 18 maggio 2005), nonché avverso il bando di concorso per detto corso di laurea del 20 maggio 2005 ed altri atti connessi. Nella sentenza erano ritenute fondate le argomentazioni difensive, riferite alla valutazione del fabbisogno di specialisti nel settore considerato, con conseguente determinazione del “numero chiuso” di accesso al relativo corso di laurea. Quanto sopra, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), il cui riferimento al “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” avrebbe dovuto intendersi di natura “secondaria e subordinata”, rispetto al criterio della capacità recettiva delle strutture universitarie. La norma, infatti, sarebbe stata riferibile non al fabbisogno del sistema sanitario nazionale (come quella di cui al precedente art. 6-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 6, comma 1 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ), ma all’intero ambito comunitario, interessato dalla possibile circolazione di professionisti: ambito che non avrebbe giustificato ulteriori riduzioni, rispetto ai limiti recettivi – già piuttosto ristretti – del sistema universitario italiano.

Nella medesima sentenza non si ritenevano fondate, invece, le censure prospettate avverso le modalità di scorrimento della graduatoria unica nazionale, nella fattispecie formata. La scelta tra graduatoria unica e graduatorie singole a livello locale sarebbe stata infatti riconducibile a criteri di discrezionalità amministrativa, conformi al principio enunciato dall’art. 4 della legge n. 264 del 1999, non implicanti l’emanazione di un regolamento attuativo e non illogicamente applicati. La Corte costituzionale, inoltre, si sarebbe già pronunciata favorevolmente in ordine al cosiddetto “numero chiuso” nelle Università (sentenze nn. 5986/2008 e 383/1998), con ulteriore genericità e infondatezza di ogni altra ragione difensiva.

Avverso la predetta sentenza – nella parte favorevole agli originari ricorrenti – è stato proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’atto di appello in esame (n. 2725/10, notificato il 19 marzo 2010). Nell’impugnativa l’Amministrazione sottolineava come la differenza, riferibile al parametro del “fabbisogno del sistema sociale e produttivo” fosse stata di soli 38 posti (su una riduzione complessiva di 48). Nella situazione in esame, infatti, sarebbe stato determinato un numero di posti disponibili pari a 903, a fronte di un’offerta formativa degli atenei di 989 posti, con una differenza imputabile non esclusivamente al parametro sopra specificato, ma anche alla disponibilità di poltrone attrezzate (cosiddette “riuniti”), indispensabili per la formazione pratica dell’odontoiatra con un rapporto di una poltrona ogni due studenti, mentre le università avevano utilizzato parametri diversi. L’annullamento delle stime ministeriali, pertanto, sarebbe stato effettuato sulla base di “presupposti di fatto del tutto erronei”.

Le appellate, costituitesi in giudizio, hanno sottolineato l’assenza di qualsiasi istruttoria, circa le esigenze dei professionisti in questione a livello comunitario, nonché la non corrispondenza fra le iscrizioni consentite e il numero di poltrone attrezzate, anche nell’indicato rapporto di due a uno.

L’Amministrazione universitaria, a sua volta, ha segnalato una recente pronuncia della sezione (Cons. Stato, VI, 12 marzo 2012, n. 1396), nella quale era ritenuto “congruo e ragionevole” il parametro di una poltrona attrezzata ogni due studenti, con conseguente accoglimento dell’appello, in fattispecie analoga a quella attualmente in esame.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che alcune argomentazioni difensive, prospettate dagli attuali appellati, siano meritevoli di approfondimento, benché la sentenza sopra citata riguardi anche il numero dei posti disponibili, per il corso di laurea specialistica in odontoiatria, presso l’Università degli studi di Bologna per il medesimo anno accademico 2005/2006.

La determinazione assunta dal Ministero circa i posti assegnabili per il corso di studi di cui trattasi – annullata in primo grado di giudizio – è stata infatti confermata a seguito dell’accoglimento dell’appello. Tale accoglimento non produce comunque effetto in rapporto ad altri ricorsi tempestivamente proposti, in base a specifiche e diverse censure ( da cui potrebbero emergere profili di illegittimità altrove non contestati, possibili in rapporto ad atti amministrativi generali).

Nella fattispecie – come risulta dagli atti depositati in giudizio e dalla memoria, al riguardo depositata dagli appellati – l’Università degli studi di Bologna aveva comunicato un’offerta formativa di 32 unità, avendo dichiaratamente a disposizione 39 “riuniti” e 37 posti-laboratorio, di modo che uno degli argomenti fondamentali dell’appello resta apparentemente privo di supporto in via di fatto.

Il Collegio ritiene pertanto necessario acquisire in via istruttoria, nei termini precisati in seguito, una documentata e dettagliata relazione, redatta a cura del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in cui siano esplicitati gli effettivi criteri seguiti, sia in generale che per ciascuna singola sede universitaria, al fine di definire il numero dei posti disponibili per accedere al corso di laurea sopra indicato nell’anno accademico di riferimento (2005/2006), con verifica del dato fattuale sopra indicato e dell’attività istruttoria espletata, per accertare il fabbisogno di professionisti nel settore odontoiatrico a livello comunitario.

Rinvia per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza in data 25 giugno 2013.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) – non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto – ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di depositare presso la segreteria della Sezione la documentazione anzidetta, entro 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla data di notifica della stessa a cura degli appellati.

Rinvia per l’ulteriore trattazione all’udienza del 25 giugno 2013.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013

Redazione