Controversie concernenti contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari: competenza territoriale (Cass. n. 18171/2012)

Redazione 23/10/12
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Svolgimento del processo

I sigg.ri P. A. A ed altri propongono istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, avverso l’ordinanza del 28/11/2011 emessa dal G.I. del Tribunale di Milano di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale per dedotta violazione del foro del consumatore, con conseguente declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore di quella dei <<tribunali dei luoghi di residenza degli attori risultanti, per ciascuno di essi, dall’atto di citazione>>.
Nell’impugnata decisione, fondata sulla ravvisata inderogabilità nel caso del foro del consumatore ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), si argomenta dalla considerazione che trattasi nella specie di contratti collegati di acquisto e negoziazione di strumenti finanziari e di conto corrente bancario dagli odierni ricorrenti stipulati con la Banca N. s.p.a., entrambi negoziati fuori dei locali commerciali, decisivo rilievo assegnandosi alla clausola (g8), specificamente sottoscritta, di deroga della competenza territoriale recata dal contratto di c/c.
Resiste con controricorso la società Banca N. s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Con requisitoria scritta il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l’eccezione pregiudiziale dalla controricorrente sollevata nella memoria ex art. 380 ter c.p.c. di <<improseguibilità>> del giudizio per perdita della capacità di stare in giudizio ex art. 93, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.) all’esito della sottoposizione a procedura di liquidazione coatta amministrativa .
Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di cassazione che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (cfr., da ultimo, Cass., 31/5/2012, n. 8685; Cass., 13/10/2010, n. 21153); ne consegue che, una volta instaurato come nella specie il contraddittorio con la notifica del ricorso, la sottoposizione del controricorrente alla procedura della liguidazione coatta amministrativa ex art. d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.) non determina l‘interruzione del giudizio.
Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 206 del 20O5, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che il giudice abbia erroneamente fatto luogo ad una stretta interpretazione letterale anziché funzionale della norma di cui all’art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, a tale stregua pervenendo ad un risultato inammissibilmente in contrasto con l’interesse del consumatore che la disciplina in argomento è viceversa volta a privilegiare.
Con il 2° motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 29 c.p.c., 23 d.lgs. n. 58 del 1996, 38 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che il giudice abbia fatto luogo ad una stretta interpretazione letterale anzichè funzionale della norma di cui all’art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, a tale stregua pervenendo ad un risultato inammissibilmente in contrasto con l’interesse del consumatore che la disciplina in argomento e viceversa volta a privilegiare.
Si dolgono che il giudice abbia erroneamente ritenuto nel caso applicabile l’art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, laddove l’art. 46 ne esclude espressamente l’applicabilità ai contratti relativi a strumenti finanziari, sicché la questione sulla derogabilità del foro del consumatore deve ritenersi superata, giacchè il presente giudizio ha incontrovertibilmente ad oggetto, per l’appunto, strumenti finanziari, ed in particolare le obbligazioni emesse dalla V.
<<Per mero scopo tuzioristico>>, lamentano dovere in ogni caso trovare tutt’al più applicazione il principio affermato da Cass. n. 9314 del 2008 secondo cui <<la parte favorita ha facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l’altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto>>.
I motivi possono congiuntamente esaminarsi, in guanto connessi.
Il ricorso è fondato nei limiti e termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha in casi analoghi già avuto modo di affermare, per le controversie concernenti come nella specie contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari la competenza territoriale è determinata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, giacchè l’art. 46 esclude l’applicabilità ai medesimi delle (sole} norme di cui alla sezione I del Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione III, cui esso accede.
Ne consegue che il consumatore può adire un giudice diverso da quello del foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, l9 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d’ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell’interesse, del consumatore (v., da ultimo, Cass. 16/4/2012, n. 5976).
In accoglimento del ricorso andrà pertanto dichiarata la competenza per territorio nel caso del Tribunale di Milano.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Condanna l’intimata società Banca N. s.p.a. al pagamento delle spese del procedimento di regolamento, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 800,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 4/10/2012

Redazione