Contraffazione brevetti – Concorrenza sleale

Redazione 13/11/12
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Svolgimento del processo

Con atto del 10 gennaio 1998 la S.p.A. Icas e la srl Gefin convenivano davanti al tribunale di Ivrea la ProMe di ****************** nonchè le società francesi ******** sa LVCM sa e ******* sa, chiedendo che il giudice dichiarasse avvenuta la contraffazione di taluni suoi brevetti, e realizzata la conseguente concorrenza sleale. Chiedevano pertanto anche il risarcimento dei danni succeduti ai predetti illeciti. Narravano che Icas produceva e vendeva sistemi di chiusura in filo zincato per rivestire e trattenere i tappi delle bottiglie di vino e che la Gefin era titolare dei brevetti per invenzione industriale numero (omissis) e numero (omissis), per la costruzione dei macchinari destinati alla produzione dei suddetti prodotti. Precisavano anche che nel 1992 Icas aveva affidato la fabbricazione di alcune componenti meccaniche delle predette macchine utensili alla Pro Me di **************** e C. sas, il cui socio accomandatario era figlio di M.E., al momento responsabile della manutenzione e dello sviluppo dei macchinari presso Icas. Quest’ultima aveva consegnato alla Prome i disegni tecnici rappresentanti il macchinario brevettato e quindi le due società il (omissis) avevano stipulato un patto di segretezza e non divulgazione di quanto consegnato. Tuttavia, in violazione di tale accordo, Pro.Me aveva costruito un dispositivo meccanico per la produzione delle gabbiette ed aveva tenuto presso di sè i disegni progettuali del medesimo.

Resistevano la Pro.Me ed M.E. ed in via riconvenzionale proponevano domanda di nullità dei brevetti suindicati, in quanto privi dei requisiti di novità e di originalità ma costituenti, a loro dire, semplice riproposizione della idea inventiva formante oggetto e cuore del brevetto Icas rilasciato il (omissis) con il numero (omissis). Chiedevano pertanto la condanna delle società attrici per concorrenza sleale nonchè il risarcimento dei di conseguenti a tale illecito. Le società francesi rimanevano contumaci.

Il tribunale dichiarava la nullità dei brevetti di numero (omissis) e numero (omissis), e rigettava pertanto le domande delle due attrici.

Icas e ***** proponevano appello. Resistevano Pro.Me ed il M., sole parti appellate. Le stesse proponevano anche impugnazione incidentale.

La Corte di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, con sentenza non definitiva accoglieva, con riferimento al brevetto n (omissis), la domanda di contraffazione avanzata delle due società attrici rigettando la riconvenzionale di nullità. Dava le conseguenti e ordinarie condanne di inibitoria e di risarcimento del danno nonchè di pubblicazione della sentenza su due testate, e disponeva il proseguimento della causa in ordine al brevetto n. (omissis).

Per quello che interessa il presente giudizio il giudice di secondo grado premessa la nozione di modello di utilità, esaminava l’istruttoria compiuta ed in particolare la consulenza tecnica di ufficio relativa alla vantata anteriorità del brevetto Icas n.ro (omissis) ed esaminava altresì. il successivo brevetto n. (omissis). Quindi riteneva di non condividere la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto tutelabile il brevetto di Gefin in quanto modello di utilità e non in quanto invenzione ed individuava invece in esso elementi di novità rispetto al brevetto Icas (omissis), unica anteriorità suscettibile di raffronto, (pagina 11 sentenza impugnata) tali da costituire risoluzione originale di un problema di indole tecnica capace di incrementare la produzione. Dette caratteristiche del trovato, ad avviso del giudice di secondo grado, costituivano risultato ultimo di una vera e propria invenzione industriale, che andava oltre la semplice addizione di una maggiore utilità (pagina 12 sentenza). Ulteriore conseguenza tratta dal giudice di secondo grado risultava la condivisibilità del giudizio di contraffazione formulata dal CTU, pur sotto il profilo della valutazione del modello di utilità, e la affermazione conseguente di responsabilità delle parti convenute. Contro questa sentenza ricorre per ricorrono per cassazione Pro Me e *****, con atto articolato su sei motivi. Resistono con controricorso Icas S.p.A. e Gefin S.r.l..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del loro ricorso ProMe e M. lamentano la motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della causa. Sostengono infatti che la Corte d’appello dopo aver ripetuto il contenuto della relazione di consulenza tecnica di ufficio, tuttavia, e senza motivare, si è discostata dalle conclusioni raggiunte dal tecnico medesimo. In particolare il giudice di merito sarebbe pervenuto alla conclusione della avvenuta contraffazione senza valutare i disegni “Stima” e le rivendicazioni del brevetto Icas e, quindi, senza effettuare la comparazione con la documentazione riferita al brevetto *****. In sostanza i ricorrenti sostengono che la documentazione riferita alle anteriorità e quindi il punto della anteriorità dovevano essere esaminate giacchè è per l’appunto detta circostanza che distrugge la pretesa originalità di un trovato successivo ovvero successivamente rivendicato.

2. Con il secondo motivo del loro ricorso i ricorrenti lamentano ancora la motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo del giudizio. Sostengono che il giudice di secondo grado ha ignorato tutte le argomentazioni espresse a confutazione delle sostenute tesi degli originali attori relativamente alle anteriorità e dunque alle divulgazioni distruttive della novità.

Sostengono, pertanto, che nella vicenda si è “pacificamente verificato” un caso di predivulgazione distruttiva della pretesa novità del brevetto azionato dalle società attrici.

3. Con il terzo motivo di ricorso ProMe e M. lamentano ancora la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio. Sostengono che il giudice di merito è pervenuto alla sua conclusione in base ad una inesatta individuazione del concetto di modello di utilità ovvero della distinzione tra invenzione e modello. Sostengono che il giudice di merito ha trascurato di notare che nella vicenda manca l’accertamento della soluzione nuova di un problema tecnico, giacchè la pretesa innovazione Gefin agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto. Sostengono altresì che erroneamente il giudice di merito afferma una distinzione sostanzialmente quantitativa tra la novità dell’invenzione e quella del modello, distinzione superata in favore di una nozione qualitativa che, correttamente applicata alla vicenda, avrebbe condotto al rigetto della domanda di contraffazione.

Sostengono ancora che la Corte di merito ha trattato il brevetto Icas incidenter tantum, ovvero senza una effettiva comparazione capace di esaminare il preteso carattere inventivo della privativa Gefin. 3.a. I motivi sono connessi e vanno esaminati insieme. Ritiene il collegio di precisare, anche in considerazione della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e facendo riferimento ad una giurisprudenza dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, che la caratteristica giuridica del modello di utilità, in sè considerata, e quindi per distinguerlo dalla invenzione, è la sua particolare novità intrinseca, diretta a determinare un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente (Cass. N. 182 del 1995,e n. 993 del 1987). L’invenzione industriale, dunque, si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali, dette realizzazioni, da portare ad un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un’attività creativa originale dell’inventore. In sostanza l’invenzione è tale quando, riproducendo in una macchina una legge di natura, supera un problema che al momento la tecnica non aveva ancora risolto (Cass. n. 6018 del 2001), cosicchè la novità intrinseca,che pure deve caratterizzare i modelli di utilità, opera sul piano della efficacia e della applicazione di un principio già a suo tempo risolutore di un problema tecnico. Il regime di protezione dunque si estende a siffatta diversa, ed in un certo senso “minore” novità, per il fatto che comunque migliorando l’attuazione del “già noto”, conferisce una utilità, in certa misura, nuova ed ulteriore.

Non sembra al collegio utile prendere posizione in termini di sistemazione scientifica, operazione che non spetta al giudice, per stabilire se la natura della distinzione in parola debba essere intesa in senso quantitativo o qualitativo. Ciò che rileva, al fine della soluzione della vicenda in esame ed in generale delle particolari vicende cui da luogo questo tipo di conflitto tra privative, è avere presente che anche il modello richiede una vera e propria novità intrinseca, oltre che estrinseca, del trovato.

L’accertamento del grado di distinzione che consente di attribuire una delle due distinte protezioni, spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (ancora Cass. n. 6018 del 2001).

3.********* la sentenza in esame ha tenuto ben conto della pretesa anteriorità del brevetto Icas, come si è peraltro anticipato in narrativa, ed ha esattamente individuato la necessità giuridica di verificare il grado di novità del brevetto ***** rispetto ad esso (pag. 9 e ss sentenza impugnata). Tant’è che questa confronta le valutazioni tecniche effettuate sui due brevetti e rileva come nel brevetto Icas il percorso cui è soggetto il filo variamente sagomato, “comporta una deformazione variabile in modo continuo durante l’avanzamento, con conseguente attrito, surriscaldamento e, in definitiva, minore velocità del processo produttivo”. Valuta quindi la forma realizzata dal brevetto ***** e considera come il Ctu ha ritenuto che essa è più agevole a far scorrere il filo in sede circolare. In sostanza il giudice di merito ha individuato non tanto una continuazione del meccanismo logico scientifico, da parte di *****, rispetto a quello adottato da Icas. Ma invece ha ritenuto originale e non meramente additiva la attività inventiva espressa nel brevetto ***** rispetto allo stato della tecnica per la ragione che il filo, utilizzato per la costruzione delle gabbie è ben modellato attraverso l’intervento attivo di apposite teste o ganasce di spinta, cosicchè l’idea di sfruttare la trazione di un corpo mobile accoppiato prismaticamente ad altro fisso, risulta, secondo il giudice del merito, tutt’altro che acquisita anche da un esperto del settore. Essa, perciò, ha implicato, secondo il giudice del merito, non già un semplice passaggio logico dalla invenzione già brevettata Icas ad una sua ulteriore applicazione, ma invece una visione alternativa di un problema produttivo. Ovvero, va ribadito, di un problema che lo stato della tecnica al momento non aveva ancora risolto (pagina 12 sentenza impugnata).

3.c. tre motivi dunque, in quanto fondati sull’accusa di avere trascurato l’anteriorità Icas, (che invece è stata oggetto di specifico esame tutt’altro che incidentale), di avere trascurato il principio giuridico del rilievo dell’anteriorità, di avere trascurato l’essenzialità della cosiddetta novità intrinseca che deve diversamente caratterizza l’invenzione rispetto modello di utilità, e, quindi, di avere motivato in modo non adeguato, sono infondati, giacchè la motivazione adottata sostiene adeguatamente la statuizione.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto avendo la corte di merito comparato, per giungere al giudizio di contraffazione, la macchina rinvenuta presso gli stabilimenti ProMe senza considerare che essa era meramente assemblata ed incompleta.

4.a. Osserva il collegio che la comparazione è stata effettuata anche in base dei disegni relativi alla macchina suddetta. La questione di un preteso insufficiente esame non era mai stata avanzata nel giudizio di merito. Essa pertanto è nuova in questa sede, e come tale inammissibile.

5. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della causa. Ritengono che il giudizio di contraffazione è stato dato senza che la corte d’appello ne abbia avuto la prova relativamente a tutte le rivendicazione del brevetto *****. 6. Il motivo è infondato.

Ciò che rileva a stabilire la violazione della privativa è l’accertamento, di fatto, della riproduzione di un’idea, al di là della formulazione delle rivendicazioni delle privative in conflitto, ovvero della ripetizione pedissequa del meccanismo industriale nascente dalla idea (cass n.12545 del 2004). Siffatta valutazione è stata correttamente compiuta dal giudice di merito.

6. Con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della causa.

Ritengono che la condanna al pagamento della somma di Euro 500.000,00 quale sanzione per ogni eventuale violazione della privativa industriale della Gefin non sia stata adeguatamente motivata e sia comunque abnorme.

6.a Il motivo è inammissibile giacchè censura in modo generico una statuizione che è invece pienamente motivata in considerazione del valore del macchinario Gefin, così come quantificato dal Ctu, e messo quindi in rapporto all’utile astrattamente ricavabile dalla contraffazione, nonchè alla efficacia dissuasiva che siffatte condanne debbono avere.

7. Il ricorso deve essere respinto. Le parti ricorrenti debbono essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi e spese nonchè degli accessorì come per legge.

Redazione