Contenzioso tributario: nullità del procedimento se l’avviso di trattazione non è stato comunicato alla parte resistente (Cass. n. 4712/2013)

Redazione 25/02/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascrittia:

“La sig.ra N.E. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimi gli atti impositivi (avviso di rettifica parziale IVA 1996 e avviso di irrogazione delle relative sanzioni) emessi dall’Ufficio nei confronti del suo dante causa, sig. O.L..

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Il ricorso si fonda su tre motivi, con i quali si censura, sotto diversi profili (e, in primis, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61,), l’errer in procedendo, in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa omettendo di dare avviso de l’udienza di trattazione dell’appello alla sig.ra N., costituitasi nel giudizio di secondo grado quale erede di O.L. (nei confronti dei quale ultimo era stata pronunciata la sentenza di primo grado).

Il ricorso e manifestamente fondato.

Dagli esami del fascicolo di merito, consentito per la natura del vizio denunciato, emerge che la sig.ra N. si costituì in secondo grado quale erede di O.L., a ministero del dottore commercialista M.V. (già difensore di O.L. nel giudizio di prime cure), depositando un atto di controdeduzioni in data 21.3.2008 (vedi la ricevuta rilasciata dalla Commissione Tributaria Regionale con il numero 54179/08);

nonostante ciò, alla stessa N. non fu comunicato alcun avviso di trattazione dell’appello (che l’appellante Agenzia aveva chiesto avvenisse – e che in effetti avvenne, come si evince dal relativo verbale – in pubblica udienza). Negli atti del fascicolo di secondo grado infatti, e presente solo l’avviso di trattazione dell’appello, per l’udienza del 21.9.09, indirizzato all’appellante Agenzia delle entrate; del resto, che la costituzione della sig.ra N. sia stata ignorata dalla Commissione Tributaria Regionale risulta dal rilievo che nella sentenza da questa emessa, e qui gravata, la parte privata è indicata ancora come O.L..

Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza gravata (vedi, da ultimo, Cass. 27162/11: “In tutta di contenzioso tributario, poichè il D.Lgs. 3 dicembre 1992, n. 546, art. 33, prevede che la trattazione delle controversia avvenga in pubblica udienza ti istanza di almeno una delle parti da notificare alle altre parti costituite, la discussione, avvenuta senza la notifica dell’apposita istanza alla controparte, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione dei diritto di difese del litigante non avvisato e assente, che comporta la nullità dell’udienza di discussione – tenuta senza la rituale partecipazione di uno dei soggetti interessati – nonchè della sentenza e di ogni altro atto conseguente”). Al riguardo giova precisare che a nulla rileva che la costituzione della N. fosse tardiva ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54, – in quanto avvenute in data (28.3.2008, come già precisato) posteriore al decorso de sessantesimo giorno dalla notifica dell’appello dell’Ufficio (avvenuta il 17.2.06) – avendo questa Corte chiarito che “In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall’art. 54, del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla commissione Tributaria regionale, non comporta le legittime esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell’avviso di trattazione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L’omissione dell’avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio” (sent. 21059/07).

Si propone quindi l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata”.

che l’Agenzia delle entrate non è costituita;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente;

che non sono state depositate memorie difensive.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, che rinnoverà il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in altra composizione, che rinnoverà il giudizio di secondo grado e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Redazione