Contenzioso tributario (Cass. n. 1949/2013)

Redazione 29/01/13
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FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. *******************, letti gli atti depositati.
Osserva:
La CTR di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 498/01/2006 della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso della “GIAT spa” – ed ha così confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento per IRPEG-ILOR relativi agli anni 1995-1997.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio risultava apposta da funzionario diverso dal direttore di Agenzia e che agli atti non era stata allegata copia di delega o altro documento che giusti fichi tale diversa sottoscrizione rispetto a quella dell’unico rappresentante dell’Ufficio.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Con il motivo di ricorso (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12) la parte ricorrente si duole – fondatamente del fatto che il giudice di appello abbia supposto che sia necessario un atto di delega scritto affinchè il ricorso in appello proposto dall’Agenzia sia sottoscritto da un funzionario diverso dal direttore dell’Ufficio.
La censura è conforme alla ribadita giurisprudenza di questa **** (per tutte Cass. Sez.5, Sentenza n. 874 del 15/01/2009) secondo cui:
“In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà”.
Poichè la sentenza impugnata non si è conformato a questi principi è da ritenere che essa meriti di essere cassata, con conseguente rinvio alla medesima CTR, affinchè esamini il gravame nelle questioni che sono rimaste assorbite.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 10 aprile 2012.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.

Redazione