Consulenza tecnica di parte: remunerazione sulla base dei parametri professionali (Cass. n. 730/2013)

Redazione 14/01/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“1. – Il Dott. B.M., consulente tecnico di parte nominato dal fallimento Transinteriors s.r.l. nell’ambito di una causa civile promossa per la revoca di pagamenti, propose reclamo *******., ex art. 26, avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva liquidato in suo favore un compenso di Euro 8.000,00 facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 30 maggio 2002, n. 182, sulla liquidazione degli onorari dei consulenti tecnici di ufficio, e non già della tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645.

Il Tribunale di Latina ha respinto il reclamo osservando che correttamente era stato applicato l’uno e non l’altro D.M. tenuto anche conto che l’attività del C.T.P. è stata sostanzialmente ripetitiva di quella già svolta dal ******** quale coadiutore della procedura (in particolare elaborazione delle movimentazioni di conto corrente, già ricostruite in sede di verificazione dei crediti).

2. – Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cui, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, insiste per l’applicazione della tariffa dei dottori commercialisti e contesta la ripetitività dell’attività svolta.

3. – Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione di norme di diritto, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, poichè l’attività svolta dal consulente di parte nell’ambito del processo ha natura squisitamente difensiva, ancorchè di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita, il suo espletamento è riconducibile al contratto d’opera professionale, con la conseguenza che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d’ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale (Cass. 19399/2011, 2572/1996,4135/1977).

Ai fini della individuazione della tariffa applicabile è poi irrilevante la considerazione del Tribunale – e con essa la corrispondente censura di vizio di motivazione del ricorrente – che l’attività di cui trattasi abbia caratteri di ripetitività rispetto ad altra già svolta in diversa veste dal medesimo autore: tale considerazione può incidere, di per sè, solo sulla determinazione – logicamente successiva t – del concreto ammontare del compenso nell’ambito dei limiti minimi ‘ e massimi eventualmente previsti dalla tariffa”;

CONSIDERATO che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata al difensore del ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto indicato al n. 3 della relazione di cui sopra e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Latina in diversa composizione. 

Redazione