Consiglio di Stato Sezione giurisdizionale 17/1/2011 n. 238

Redazione 17/01/11
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(omissis)
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto accoglieva il ricorso proposto da B. D. avverso il provvedimento della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza prot. n. 8638 del 17 novembre 2003, con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., per essere il ricorrente in data 1 giugno 2003 stato colto dalla polizia municipale di Jesolo alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica, rifiutandosi di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e non ottemperando all’obbligo di fermarsi dopo aver urtato di striscia lo specchietto retrovisore di un’altra autovettura sopraggiungente dall’opposta direzione di marcia, il presupposto verbale della polizia municipale di Jesolo prot. n. 61415 del 3 giugno 2003 e il provvedimento prot. n. 20265/RC del 12 gennaio 2004, di reiezione dell’istanza di sospensione del provvedimento di revisione, annullando i gravati provvedimenti e dichiarando le spese di causa interamente compensate fra le parti.
2. Il Tribunale amministrativo basava la sentenza di accoglimento sul rilievo che non risultavano provati né l’allontanamento del ricorrente dopo il sinistro, né il suo stato di ebbrezza alcolica essendo la polizia intervenuta a distanza di tempo, e che dunque il provvedimento non era sorretto da congrua motivazione in relazione agli elementi istruttori e ai fatti accertati.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’amministrazione soccombente, deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea omessa considerazione, che il potere-dovere, di natura preventiva/cautelare, di disporre la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d. lgs.30 aprile 1992, n.285 e succ. mod. non era subordinato all’accertamento giudiziale della responsabilità del soggetto destinatario in termini di illiceità penale o amministrativa, essendo sufficiente l’insorgenza del dubbio sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dell’idoneità tecnica e psico-fisica a condurre il veicolo; b) l’erronea affermazione dell’insufficienza di motivazione, nella specie congruamente esplicata per relationem con richiamo agli atti di accertamento degli organi di polizia. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.
4. Costituendosi, l’appellato contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
5. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. L’appello è fondato e merita accoglimento.
1.1. Premesso che il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. è subordinato all’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti e della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l’accertamento giudiziale di un illecito penale o amministrativo, si osserva che nel caso di specie dalla documentazione posta a base dei gravati provvedimenti e versati in giudizio emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante, atto a dubitare della perdurante capacità psico-fisica e idoneità tecnica alla guida dell’odierno appellato, tale da giustificare la disposta misura della revisione della patente di guida.
Invero, dalla relazione prot. n. 178/2003/I e dall’impugnato verbale della polizia municipale di Jesolo, peraltro intervenuta sul posto a poca distanza dalla chiamata, emerge quanto segue:
– che l’odierno appellato verso le ore 2.00 del 1 giugno 2003, percorrendo alla guida della propria autovettura tipo Alfa Romeo 145 il locale Viale Oriente, era venuto inspiegabilmente a sbandare, urtando lo specchietto retrovisore sinistro dell’autovettura tipo Alfa Romeo 146 condotta da ***** sopraggiungente dall’opposta direzione, il quale, mettendosi all’inseguimento, era riuscito a fermarlo dopo qualche chilometro, avvisando al contempo gli organi di polizia;
– che il B. presentava tutti i sintomi di uno stato di alterazione psico-fisica indotta dal consumo eccessivo di bevande alcoliche (emanazione di forte alito vinoso; occhi lucidi; linguaggio sconnesso e privo di senso; difficoltà di tenere l’equilibrio; condotta di guida spericolata) e, dopo essere stato sottoposto a un primo accertamento etilometrico che segnava un valore di 3,74 g/l (v. il relativo stampato, in atti), si rifiutava di sottoporsi alla seconda prova ex art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
A fronte di tali risultanze, suffraganti la veridicità delle dichiarazioni del conducente antagonista essendo gli agenti di polizia intervenuti nell’immediatezza del fatto (lo stampato della prova etilometrica riporta l’orario delle ore 2.46 del 1 giugno 2003), l’Amministrazione qui appellante del tutto legittimamente – con un provvedimento peraltro congruamente motivato, anche per relationem agli atti di accertamento di polizia – ha fatto ricorso allo strumento preventivo della revisione della patente di guida.
1.2. In riforma della gravata sentenza, s’impone dunque il rigetto del ricorso proposto in primo grado, essendo le censure sollevate tutte non fondate.
2. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado devono essere poste a carico dell’appellato.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado;
condanna l’appellato B. D. a rifondere all’amministrazione appellante le spese del doppio grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
(omissis)

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