Consiglio di Stato sez. V 5/1/2011 n. 19

Redazione 05/01/11
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FATTO e DIRITTO
1. – E’ impugnata la sentenza del TAR Lazio n. 9894 del 13 ottobre 2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal Tenente Colonnello G. C. per l’annullamento degli atti attraverso i quali, pur dichiarato idoneo, non è stato iscritto nel quadro di avanzamento al grado superiore di ********** per l’anno 2004.
La motivazione di detta sentenza può essere così riassunta:
– il raffronto dei titoli posseduti dal Ten Col. C. e dal parigrado Col. C., nonché dei giudizi conseguiti dagli stessi ufficiali dopo le valutazioni di merito espresse dalla Commissione di Avanzamento (di seguito: CSA) non mostra come sussistente "…l’asserita supremazia del ricorrente sul parigrado, emergendo all’interno di diversificati percorsi di carriera taluni elementi certamente positivi per il ricorrente, cui, peraltro, ne corrispondono altrettanti, se non maggiori, a favore del collega, di talché il Collegio non può che arrestare il proprio controllo di legittimità, atteso che la differenza di punteggio in concreto attribuita dalla Commissione in relazione alle singole qualitates – il cui esame non è limitato ad una meccanica somma di titoli (come sembra asserire il ricorrente), ma ad una complessa operazione di astrazione degli elementi più significativi in relazione al grado da conferire – inevitabilmente refluisce in quella soggettività del giudizio che non può essere espropriata in sede contenziosa…";
– lo stesso raffronto con l’altro parigrado Col. C. neppure sortisce gli effetti sperati dal ricorrente in quanto dall’esame dei complessivi precedenti di carriera dei due ufficiali in rassegna "…non emerge con immediatezza quella superiorità del ricorrente sul parigrado, risultando invece figure a tratti equivalenti, in quanto agli elementi positivi evidenziati dal C., indubitabilmente presenti nel proprio curriculum, non può disconoscersi l’esistenza di altrettanti, se non addirittura in misura maggiore, a favore dell’altro ufficiale, non posseduti dal ricorrente; invero, il percorso di carriera e la diversificazione di esperienze ed importanza degli incarichi assolti costituiscono tutti aspetti che, indubbiamente, denotano una significativa capacità professionale del ricorrente, non disconosciuta comunque dalla stessa Amministrazione della Difesa, quale requisito e presupposto indispensabile per l’affidamento degli incarichi al medesimo attribuiti; ma d’altro lato, la CSA ha opportunamente valutato anche aspetti meno brillanti del curriculum del ricorrente, in un giusto ed equilibrato bilanciamento, il cui merito sfugge inevitabilmente al vaglio di questo giudice…".
2. – Con l’appello in epigrafe il Ten. Col. C. critica la sentenza anzidetta e ne chiede l’integrale riforma per i seguenti motivi:
– la documentazione caratteristica del ricorrente renderebbe palese che i giudizi espressi dalla CSA con i punteggi di merito attribuiti per ciascuna delle categorie di titoli posseduti (qualità morali, di carattere e fisiche; qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nelle funzioni di comando; doti intellettuali e di cultura; attitudine ad assumere incarichi del grado superiore) sarebbe errata tenuto conto che l’attribuzione di un punteggio complessivo di 27, 26 – tale da collocarlo all’ottantesimo posto della graduatoria di merito formata da 90 ufficiali – appare frutto di una valutazione restrittiva dei suoi meriti;
– il TAR avrebbe erroneamente proceduto ad una "compensazione" tra i titoli posseduti dai candidati, sulla base di un metro di giudizio che sarebbe consentito dalla legge, con l’assegnazione di un punteggio unico, soltanto per gli ufficiali generali; avrebbe dovuto, invece, la CSA procedere ad una valutazione separata dei titoli di ciascun candidato e non dare corso, conseguentemente, a quel "…bilanciamento di titoli appartenenti a categorie eterogenee e diversificati dalla legge di avanzamento n. 1137 del 1955…" praticamente operato con gli atti di scrutinio impugnati;
– se la CSA, diversamente da quanto accaduto, avesse seguito l’anzidetta metodica prevista normativamente per l’avanzamento degli ufficiali superiori, al ricorrente certamente sarebbe stato conclusivamente attribuito un punteggio di merito ben superiore, tale da collocarlo nel finale quadro di avanzamento, tenuto conto della documentazione posseduta relativamente alle quattro categorie di titoli valutabili, e delle diversità di valutazione in cui sarebbe incorsa la stessa CSA con riferimento a titoli soltanto pari, se non inferiori, posseduti dagli ufficiali C. e C., iscritti nel finale quadro di avanzamento.
3. – Nessuno dei soggetti evocati nel presente grado di giudizio si è costituito.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2010 l’appello è stato rimesso in decisione.
4. – L’appello è fondato.
La giurisprudenza di questa Sezione (cfr. n. 6557 del 24 dicembre 2008) ha già avuto modo di precisare, in analoga occasione, che l’eventuale non emergenza, da un esame sommario della documentazione caratteristica degli ufficiali a raffronto, di una figura professionale del ricorrente che sia preminente, ovvero dotata manifestamente di maggiori titoli rispetto agli ex parigrado, non esclude che possa essere fondata la doglianza, implicita in quella contestante la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, di illegittimità comunque della valutazione attribuita a quest’ultimo e, fondamentalmente, del basso punteggio di merito riconosciutogli, con connessa deteriore collocazione in graduatoria. Infatti, è doveroso valutare se il distacco in graduatoria che separa il ricorrente dagli ufficiali promossi presi a raffronto trovi giustificazione in rapporto al criterio di giudizio applicato dalla CSA (desumibile dalle schede di valutazione), ovvero sia inadeguato perché frutto della rottura dell’uniformità di tale criterio, sia nell’assegnazione dei punti di merito, che nella posizione di graduatoria.
Il Collegio ritiene che tale criterio possa ben orientare anche la presente decisione, perché, se è ben vero che dagli atti di causa non emerge che l’appellante sia in possesso di qualità professionali spiccatamene superiori ai due ex parigrado presi a raffronto, in ciò trovando conferma la decisione del primo Giudice, è, però, altrettanto vero che, tenuto conto dei titoli posseduti dal ricorrente e dai predetti parigrado (C. e C.), non può non ritenersi irragionevole e non adeguatamente utilizzato il potere di valutazione da parte della CSA, rinvenendosi non poche dissonanze nella valutazione delle figure professionali dei predetti ufficiali, in presenza di titoli posseduti dal ricorrente certamente non inferiori a quelli posseduti dai predetti colleghi, così non trovando, infine, razionale spiegazione neppure il finale distacco di punteggio e di posizione in graduatoria tra i tre ufficiali.
In particolare, la sentenza del primo Giudice deve essere riformata laddove non percorre tale profilo di valutazione e non ne trae le dovute conseguenze, pur riconoscendo, sostanzialmente, che il ricorrente è in possesso di titoli apprezzabili almeno quanto quelli dei due promossi C. e C., essendosi limitato ad affermare che "…non emerge con immediatezza quella superiorità del ricorrente sui parigrado…", ma non anche che vi fosse una tale sproporzione di titoli tra i tre candidati da giustificare il distacco di ben 62 posti tra l’ultimo (18°) degli ufficiali iscritti in quadro e la posizione riconosciuta al ricorrente (80° su 90).
In particolare, quanto alle "qualità morali, di carattere e fisiche", pare al Collegio che l’equilibrio di valutazione della CSA si presenti critico con riferimento alla posizione dell’appellante, tenuto conto del diverso metro utilizzato per l’ex parigrado C., e che quest’ultimo, anche nella categoria "Qualità professionali dimostrate durante la carriera", è stato meglio valutato pur non possedendo una situazione di preminenza rispetto al collega C., specialmente in rapporto alle qualifiche conseguite da entrambi.
Eguali notazioni, infine, possono essere formulate dal Collegio con riguardo alle restanti categorie delle "doti intellettuali e di cultura" e della "attitudine ad assumere incarichi del grado superiore", per le quali una discrasia valutativa della CSA si può ritenere emergere dal punteggio attribuito al ricorrente per tali categorie, tenuto conto del diverso criterio utilizzato per valutare i corrispondenti titoli del C., per la prima di dette categorie, e del C., per la seconda, tenuto conto, a tal ultimo riguardo, dei periodi di comando ritenuti rilevanti per entrambi.
In conclusione, nei sensi sopra indicati può essere riformata la sentenza appellata, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado nei limiti di una riponderazione dei giudizi espressi nei confronti del ricorrente e del punteggio di merito conclusivamente attribuitogli, che, allo stato degli atti, così come la posizione in graduatoria, non trovano alcuna razionale spiegazione, tenuto conto dei criteri valutativi applicati nei confronti degli ufficiali C. e C..
5. – Circa le spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che il parziale accoglimento della domanda di annullamento proposta in primo grado dal Ten.Col. C. consenta di non porre a carico della soccombente Amministrazione le spese stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10325 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con annullamento degli atti impugnati, e rinvia all’Amministrazione per il seguito di competenza, nei modi e limiti indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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