Consiglio di Stato sez. V 17/9/2008 n. 4383; Pres. La Medica D.

Redazione 17/09/08
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La causa concerne la domanda di inquadramento della ********* nella superiore posizione funzionale di collaboratore amministrativo e comunque il diritto all’equa retribuzione per le mansioni superiori svolte quanto meno a far data dalla istituzione del relativo posto in pianta organica.

La domanda è stata respinta dal TAR a partire da una ricostruzione del pubblico impiego che ne mette in evidenza le differenze con l’impiego privato e che attribuisce rilievo alla investitura formale del dipendente nel rispetto del sistema normativo di riferimento e di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sentenza è appellata dalla parte privata la quale sostiene che, nella specie, ricorrerebbero tutti gli elementi alla sussistenza dei quali la giurisprudenza della Sezione ha da tempo correlato il diritto alla retribuzione delle mansioni superiori.

Resiste la ASL Roma G, la quale nega che con riferimento alla sig. V. possa farsi luogo a retribuzione delle mansioni superiori.

La causa è passata in decisione all’udienza del 24 giugno 2008.

DIRITTO

L’appello non è fondato. Fermo restando che l’inquadramento in posizioni diverse rispetto a quelle formalmente rivestite non può aver luogo in via di fatto, il Collegio rileva che le mansioni dalle quale trae titolo la domanda di retribuzione corrispondente non risultano formalmente assegnate con atto dell’organo di vertice dell’Azienda USL interessata.

La ricorrente, non a caso, sostiene che l’amministrazione avrebbe ratificato gli ordini di servizio del direttore sanitario con il proprio successivo comportamento. Ritiene tuttavia il Collegio che la supposta ratifica implicita non implichi il presupposto della formale investitura nelle mansioni superiori che è richiesto dal consolidato orientamento della Sezione.

L’appello va quindi respinto, ma la peculiarità della vicenda consente di far luogo a compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione