Consiglio di Stato sez. IV 2/11/2010 n. 7728

Redazione 02/11/10
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FATTO e DIRITTO
1.- Gli odierni appellanti, all’epoca dei fatti dipendenti del Ministero delle Finanze, adivano il TAR Toscana (ric. n. 435/1997) per ottenere l’accertamento del diritto a percepire somme per interessi e rivalutazione monetaria a seguito dell’applicazione, nei loro confronti, del reinquadramento giuridico-economico, operato ai sensi della legge n. 312 del 1980.
2- Con la sentenza epigrafata il TAR, disposta istruttoria per le posizioni di alcuni dei ricorrenti, per alcuni accoglieva il ricorso, respingendolo infine per i restanti, in ragione del decorso del relativo termine di prescrizione quinquennale del diritto.
3- Alcuni degli originari ricorrenti, nei cui confronti il TAR ha respinto il ricorso affermando la prescrizione del diritto (pur riconoscibile), hanno impugnato innanzi a questo Consiglio la sentenza di primo grado, chiedendone l’annullamento e deducendone l’erroneità, poiché in sede amministrativa sarebbero state proposte istanze di pagamento, con effetto interruttivo della prescrizione.
4.- Si è costituito nel giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, resistendo e precisando in memoria (27.1.2010) le proprie difese.
5.- Al fine di decidere nel merito l’appello la Sezione, alla pubblica udienza del 2.2.2010, ha disposto di acquisire agli atti del giudizio il fascicolo di primo grado (ord. n. 98/2010).
6.- Alla pubblica udienza del 6 luglio 2010 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
7.- Dall’esame del fascicolo d’ufficio, acquisito per effetto dell’istruttoria disposta, emerge l’esistenza di atti interruttivi per gli appellanti Casabanda, ******** e *****, i quali hanno presentato istanze interruttive nei cinque anni decorrenti dalla data di emissione (8.11.88) del parere della Commissione paritetica che ha determinato il loro reinquadramento; per detti dipendenti l’appello è pertanto meritevole di accoglimento, restando quindi rilevante anche per loro l’affermazione del diritto vantato recata dalla sentenza di primo grado (rivalutazione ed interessi sulle differenze retributive derivanti dal reinquadramento).
8.- Ad opposta conclusione deve pervenirsi per i restanti appellanti, nei riguardi dei quali va quindi confermata la sentenza di prime cure che ha dichiarato la prescrizione del diritto vantato; in effetti non risulta che gli stessi abbiano prodotto istanze interruttive, né in contrario può risultare utile la tesi svolta dall’appello, per la quale il termine di prescrizione del diritto in questione avrebbe durata decennale, sicchè la proposizione del ricorso di primo grado (1997) avrebbe valenza interruttiva del termine stesso.
La giurisprudenza di questo Consesso ha infatti più volte affermato che in materia si applica il termine di prescrizione quinquennale dell’articolo 2948 del codice civile, che per la sua portata generale riguarda anche le prestazioni periodiche dovute dall’amministrazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito del pubblico impiego.
Da tale orientamento non sussistono ragioni per discostarsi, sicchè per i predetti appellanti l’appello deve essere respinto, dovendosi confermare la sentenza dichiarativa della prescrizione del diritto.
9.- Giuste ragioni permettono di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe n. 7304 del 2003:
1.- accoglie l’appello con riferimento ai ricorrenti signori *********, ******** e ***** e nei loro confronti, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata, nella parte che ha dichiarato la prescrizione del loro diritto, e dichiara la spettanza delle somme desumibili dai principi enunciati in motivazione;
2.- respinge l’appello con riferimento agli altri appellanti;
3.- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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