Confisca a carico della società che patteggia nell’ambito del procedimento ai sensi della “231”: è legittima solo se il denaro sequestrato è correlato al tipo di reato contestato e quindi al profitto (Cass. pen. n. 26630/2013)

Redazione 19/06/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 20-9-2011, con cui gli è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi sei di reclusione e la confisca della somma di Euro 578.890.

Si duole della disposta la confisca perchè non faceva parte dell’accordo sulla pena patteggiata.

2. La doglianza relativa alla disposta confisca è fondata.

E’ vero che questa giurisprudenza di legittimità ha affermato che “con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti il giudice deve sempre applicare anche fa sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti”. (Sez. 2, 4-2-2011 n. 20046, ******, Rv. 249823; contra Sez. 6, 11-3-2010 n. 12508, *******, Rv. 246731). Tuttavia occorre pur sempre che il giudice, Dell’emettere la pronuncia di condanna su richiesta delle parti (patteggiamento), motivi in ordine alla riconducibilità della somma di danaro in sequestro alla nozione di profitto del reato. Nella specie la sentenza impugnata difetta di motivazione sul punto.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.

3. Pertanto la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca della somma di Euro 578.870 con rinvio alla tribunale di Napoli.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di Euro 578.890 e rinvia al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.

Redazione