Condono edilizio (Cons. Stato n. 478/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 31/01/12
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FATTO
La sig.ra ********* presentava ala Comune di Pozzuoli in data 1 marzo 1995 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della legge n.724 del 23/12/1994 relativamente ad “una piccola casa unifamiliare per civile abitazione su un solo livello”, in prefabbricato, di 65 mq sita in via Castagnaro.
L’Amministrazione comunale con provvedimento sindacale n.20594 del 28/1/1997 rigettava l’anzidetta domanda di sanatoria in ragione del fatto che le opere abusive de quibus non rientravano in quelle condonabili ex art.39 di detta legge ( per non essere state realizzate e completate entro il termine del 31 marzo 1993).
L’interessata impugnava tale provvedimento di diniego innanzi al Tar per la Campania che con sentenza n.1463/2005 rigettava il ricorso, giudicandolo infondato.
La sig.ra D.P. è insorta avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, affidando all’appello le seguenti censure:
Omessa ovvero insufficiente motivazione su punto di rilevante interesse al fine specifico della delibazione dell’assertiva di cui al verbale dei Vigili Urbani 8/11/1994 circa l’ultimazione del manufatto in relazione all’art.39 comma i legge n.724/94.
Parte appellante sostiene che il manufatto in contestazione è stato completato, quanto al rustico e alla copertura sicuramente entro il termine ultimativo fissato dalla legge , non potendosi dedurre dagli accertamenti della polizia municipale la prova della posteriorità della realizzazione dell’opera .
Successivamente la stessa appellante a mezzo di nuovo difensore, costituitosi in giudizio in sostituzione del precedente ha ulteriormente illustrato la sua tesi difensiva ribadendo la circostanza dell’avvenuta realizzazione in epoca antecedente al 31 marzo 1993 del manufatto oggetto della richiesta di condono
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Pozzuoli che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendone la reiezione.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
Oggetto della controversia è il diniego di concessione in sanatoria ex lege n.724/94 opposto, in relazione ad un manufatto abusivo di mq 65, dal Comune di Pozzuoli sul rilievo dell’assenza del presupposto temporale richiesto dalla normativa di condono per farsi luogo al rilascio del titolo edilizio in sanatoria (ultimazione dell’opera entro il 31 dicembre 1993).
Ciò precisato, l’appello si appalesa infondato, con conferma di quanto deciso in primo grado.
Con un unico articolato motivo parte appellante, denuncia il preteso errore in cui sarebbe incorso il Comune di Pozzuoli nell’aver considerato le opere de quibus realizzate in data posteriore al termine ultimativo previsto dalla legge di condono, ma un siffatto assunto non appare condivisibile.
Il punto nodale della questione è quello relativo alla individuazione dell’epoca in cui è stata realizzata , rectius ultimata l’opera abusiva de qua, giacchè da tale data dipende la possibilità per l’appellante di usufruire o meno del chiesto condono ex lege n.724/94 ( art.39 ).
Va all’ uopo preliminarmente osservato come l’onere della prova circa la data di realizzazione di un immobile abusivo spetti a chi ha commesso l’abuso (cfr Cons Stato Sez. VI 6 maggio 2008 n.2010; idem Sez. V 112ottobre 1999 n.1440) e nella specie parte appellante offre sì alcuni elementi di giudizio che ( a suo avviso) indurrebbero a far ritenere come ultimati i lavori edilizi entro la data del 31 dicembre 1993, ma le circostanze dedotte ( tra cui quella della testimonianza di un eremita) appaiono insufficienti e comunque non hanno consistenza tale da provare l’asserita esecuzione delle opere nel periodo utile alla sanatoria e comunque sono recessive rispetto alle risultanze emergenti dagli accertamenti degli organi preposti alla vigilanza e alla tutela dell’assetto del territorio che, al contrario forniscono elementi e dati indicativi di una diversa data di esecuzione del prefabbricato per cui è causa.
In particolare, gli elementi di conoscenza e valutazione dei fatti derivanti dalla relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune, a loro volta ancorati agli accertamenti eseguiti dal corpo della Polizia Municipale e dal Corpo Forestale dello Stato, evidenziano la fondamentale circostanza di fatto e di diritto per cui la costruzione abusiva di che trattasi, avente consistenza di prefabbricato, è stata individuata , nel sito dove si trova posizionata, nel novembre del 1994 e al riguardo vengono forniti dati che fanno ragionevolmente propendere per la coincidenza tra la data di siffatto accertamento con quella della realizzazione dell’opera.
In definitiva, in assenza di principi di prova e/o di elementi indiziari precisi, univoci e concordanti idonei ad inficiare il presupposto di fatto su cui si fonda la reiezione del chiesta concessione in sanatoria, non si può non convenire sulle determinazioni assunte dall’Amministrazione in ordine alla data della realizzazione del manufatto, fissata in epoca successiva al termine ultimativo del 31 dicembre 1993.
D’altra parte i dati e le circostanze riferite dagli uffici comunali, come posti a fondamento dell’opposto diniego, provengono da soggetti che avuto riguardo alla natura dello status che rivestono ( agenti di P.S. e di polizia giudiziaria ) oltrechè alla specifica competenza di tali organi, hanno, relativamente a quanto attestano, una indubbia valenza privilegiata che di per sé è sufficiente a provare i fatti addebitati, fatta salva la possibilità per gli interessati di proporre le appropriate azioni giurisdizionali ( querela di falso )volte ad inficiare il contenuto degli atti.
Del corretto operato dell’Amministrazione comunale ha poi dato atto il primo giudice con argomentazioni logico-giuridiche che si appalesano pienamente condivisibili, con conseguente conferma delle relative, assunte statuizioni.
In forza delle suestese considerazioni, l’appello all’esame è infondato e va pertanto, respinto.
Le spese e competenze del presente grado del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

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