Concorso pubblico: i requisiti necessari per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle relative domande (Cons. Stato n. 1969/2013)

Redazione 10/04/13
Scarica PDF Stampa

FATTO e DIRITTO

Il Consiglio della Comunità Montana della Presila Catanzarese, con delibera n. 14 del 6 novembre 1981, bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di architetto (VII livello carriera direttiva).

Alla procedura selettiva partecipavano, tra gli altri, il sig. S. I., la sig. ***** ed il sig. **** A..

Con delibera di Giunta n. 94 del 21 dicembre 1983, la Comunità Montana approvava la graduatoria finale del concorso dalla quale risultava vincitrice la sig. E. Vavalà con punti 73,90/100, al secondo posto il sig. ******* con punti 73,30/100 ed al terzo posto il sig. S. I. con punti 67,00/100.

Avverso tale graduatoria, con separati atti, i sigg. I. ed A. proponevano ricorso al T.A.R. per la Calabria deducendo la violazione dell’art. 15 bis del Regolamento organico nonché dell’art. 5 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, atteso che la vincitrice del concorso era sprovvista del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di architetto, nonché eccesso di potere nella condotta della Giunta della Comunità Montana, in quanto non erano stati specificati i motivi di urgenza, ai sensi degli artt. 131 – 140 del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, che avrebbero giustificato l’adozione di un provvedimento di Giunta in luogo di quello del Consiglio e, comunque, non era intervenuta, da parte di quest’ultimo, la ratifica della delibera impugnata.

Il T.A.R., con sentenza n. 359/1984, accoglieva i ricorsi, rilevando la illegittimità della nomina della Vavalà ed annullava sia la graduatoria finale che il provvedimento n. 94/1983 della Comunità Montana.

Avverso tale pronuncia la sig. Vavalà ricorreva in appello e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 497/1985, accoglieva il ricorso considerando fondata la censura di inefficacia sopravvenuta della delibera giuntale, in ragione della mancata ratifica da parte del Consiglio della Comunità Montana, nulla disponendo invece in ordine alla mancanza dei requisiti da parte dell’arch. V..

Conseguentemente la Comunità Montana della Presila Catanzarese, a seguito di parere tecnico legale e preso atto della decisione del Consiglio di Stato, con delibera consiliare n. 5 del 20 febbraio 1986, approvava la graduatoria finale del concorso, confermando vincitrice la sig. *****, al secondo posto il sig. ******* ed al terzo il sig. I..

Avverso tale delibera il sig. S. I. proponeva nuovamente ricorso al T.A.R. che, con sentenza n. 1418 del 12 dicembre 1989, lo dichiarava inammissibile per irritualità della notifica dello stesso all’arch. *****

Anche tale pronuncia veniva impugnata dal sig. I. innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1351 del 26 maggio 1998, accogliendo la censura proposta, annullava la decisione del T.A.R. e rinviava allo stesso per il merito.

Il sig. I. riassumeva il giudizio riproponendo le censure già sostenute nel precedente ricorso.

Si costituivano la Comunità Montana della Presila Catanzarese ed i controinteressati sigg. ***** e ******..

Il T.A.R. per la Calabria, con sentenza n. 411 del 20 aprile 2000, rigettava il ricorso proposto dal sig. I. ritenendo, in ordine alla dedotta mancanza del titolo abilitativo alla professione di architetto da parte della sig.ra V., che l’Amministrazione avesse operato legittimamente, stante la disciplina del bando, peraltro non impugnato, che prevedeva come unico requisito essenziale il possesso del solo titolo di laurea in architettura.

Il T.A.R. rilevava, altresì, che la mancata assegnazione del posto alla sig.ra V., non avrebbe comunque sortito alcun beneficio nei confronti del ricorrente in quanto il secondo classificato nella graduatoria di merito, il sig. *******, risultava essere in possesso del titolo abilitante alla professione di architetto.

In ordine alla posizione del sig. A., il T.A.R. rilevava, altresì, che il rigetto del ricorso avrebbe avuto rilievo anche sulla domanda di annullamento avanzata dal medesimo A., in quanto proposta “con semplice memoria …e non con ricorso incidentale”.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello il sig. S. I. lamentando con unico articolato motivo la violazione di legge e del regolamento, ingiustizia manifesta, illogicità dell’atto impugnato, mancata valutazione della censura, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

L’appellante, richiamando la precedente decisione del T.A.R. n. 359 del 28 novembre 1984, sostiene la non necessità di impugnare il bando anche quando l’interesse a tale impugnazione sorga solo dopo che al concorrente sia stato anteposto in graduatoria un altro candidato sprovvisto dei titoli necessari.

L’appellante deduce ulteriormente la violazione dell’art. 15 bis, lett. C, del regolamento organico del personale della Comunità Montana della Presila Catanzarese che prescrive, per l’assunzione degli ingegneri e degli architetti, oltre il possesso del diploma di laurea anche l’abilitazione all’esercizio professionale. All’uopo rileva, altresì, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha attribuito al sig. A. il possesso del suddetto requisito al momento della scadenza del termine per la partecipazione al concorso.

Si è costituito il sig. ******* che ha proposto a sua volta ricorso incidentale lamentando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 5 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell’art. 15 bis del regolamento organico del personale della Comunità Montana della Presila Catanzarese, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, omessa considerazione delle violazioni normative e dell’eccesso di potere contestati in primo grado. L’appellante incidentale, con il secondo motivo, lamenta violazione di legge, infondatezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto che il bando di gara non fosse stato impugnato.

Si sono costituiti in giudizio la Comunità Montana della Presila Catanzarese e la sig.ra ********à; entrambi hanno chiesto di rigettare l’appello principale e incidentale, con conseguente conferma della sentenza n. 411/2000 del T.A.R. per la Calabria.

L’appello è infondato e va respinto.

Come accertato dal T.A.R., a seguito di specifica istruttoria disposta, il bando di concorso, approvato dal consiglio della Comunità montana alla seduta del 6 novembre 1981, prevede come requisito essenziale per la partecipazione il solo possesso del titolo di laurea in architettura.

Il T.A.R. ha quindi correttamente evidenziato, citando conforme giurisprudenza, che il bando costituisce la lex specialis concorsus da interpretare in termini strettamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità.

Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell’altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Nel caso in esame il bando di concorso prevedeva, come si è detto, quale requisito richiesto per la partecipazione alla selezione pubblica, il possesso da parte dei candidati al momento della presentazione della domanda di partecipazione del diploma di laurea, ma non della abilitazione all’esercizio della professione (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 luglio 2012, n. 4433).

L’appellante sostiene esservi, nel caso di specie, contrasto tra il bando di concorso de quo e quanto disposto dall’articolo 15 bis, lett. C, del regolamento organico del personale della Comunità Montana della Presila Catanzarese che prescrive, per l’assunzione degli ingegneri e degli architetti, oltre il possesso del diploma di laurea anche l’abilitazione all’esercizio professionale.

Tale assunto, invero, non può essere oggetto di verifica in questa sede perché il bando di gara non è stato oggetto d’impugnativa innanzi al T.A.R., per cui è precluso qualsiasi esame in ordine alla legittimità dello stesso.

Non è condivisibile, pertanto, che non fosse necessario impugnare il bando anche quando l’interesse a tale impugnazione dovesse sorgere solo dopo che al concorrente sia stato anteposto in graduatoria un altro candidato sprovvisto dei titoli necessari.

Tuttavia, nella vicenda in questione tutti i concorrenti, sin dal momento in cui hanno presentato la domanda di concorso, hanno avuto contezza delle previsioni del bando e non è privo di fondamento quanto sostenuto in via generale dalla Comunità montana, che l’abilitazione professionale sia espressamente richiesta, a termini dell’art. 40 del d.p.r. n. 347/1983, per i cosi detti “laureati professionali” con compiti di progettazione, inquadrati nell’ottavo livello funzionale, ma non per il posto a concorso, che ha riguardato l’inferiore livello settimo proprio della carriera direttiva.

Sulla base delle suddette conclusioni, ci si può esimere dall’esame di quanto eccepito nell’appello incidentale dall’architetto *******, con censure sostanzialmente analoghe a quelle oggetto dell’appello principale, fermo restando, peraltro, che risulta inesatto quanto assunto dal T.A.R. che egli fosse “certamente abilitato all’esercizio della professione di architetto, avendo superato la prima sessione di esami indetta nell’anno 1981 dall’Università degli studi di Firenze”.

Dalla certificazione rilasciata dall’Università degli Studi di Firenze il 19 febbraio 1985 si evince, infatti, che l’architetto A. ha superato gli esami per l’esercizio della professione di architetto nell’anno 1981, ma che all’epoca della scadenza del termine per la partecipazione al concorso (30 aprile 1982) egli non era ancora in possesso del titolo stesso.

Sul punto è giurisprudenza costante, invero, che i requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione concorsuale debbano essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle relative domande (Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2002 n. 6010).

Conclusivamente sia l’appello principale che l’appello incidentale devono essere respinti.

Il Collegio ritiene, infine, che vi siano le condizioni per compensare tra le parti le spese dell’attuale grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e respinge, altresì, l’appello incidentale.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013

Redazione