Concorso per la magistratura, il tempo inpiegato per la correzione degli elaborati è insindacabile (Cons. Stato, n. 4580/2012)

Redazione 21/08/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il dott. C.S. ha preso parte, nei giorni 19, 20 e 21 novembre 2008, alle prove scritte del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della Giustizia dd. 27 febbraio 2008, riportando, in esito alla correzione degli elaborati, il giudizio di non idoneità in tutte le tre prove scritte.

In dipendenza di ciò, con ricorso proposto sub R.G. R.G. 2152 del 2009 innanzi al T.A.R. per la Sicilia, Sede di Catania, il S. ha chiesto l’annullamento dei risultati delle prove scritte del concorso medesimo, nonché del giudizio negativo da lui riportato in esito alla correzione degli elaborati, del verbale n. 158 del 2009 nella parte in cui è stato formulato nei suoi riguardi il giudizio di “non idoneo” nelle prove scritte predette, con la conseguente sua mancata ammissione alle prove orali, e del verbale recante la fissazione dei criteri di correzione degli elaborati scritti.

Avverso tali atti il S. ha dedotto i seguenti ordini di censure:

1) carenza assoluta di motivazione; secondo il S. il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione nei suoi confronti non sarebbe supportato da alcuna motivazione, né consentirebbe la graduazione del giudizio medesimo, rendendo impossibile comprendere le ragioni della valutazione effettuata, a differenza di quanto invece previsto con riferimento al concorso notarile, rispetto al quale si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento;

2) disparità di trattamento, avuto riguardo ad un’asserita differenza di metro di giudizio utilizzato nel valutare gli elaborati di altri candidati giudicati idonei;

3) esiguità del tempo impiegato dalla Commissione di esame per la correzione delle prove scritte ed eccesso di potere, laddove il medesimo S., dopo aver rimarcato la complessità delle operazioni di correzione delle prove scritte, ha evidenziato l’insufficienza del tempo a tal fine utilizzato.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con motivi aggiunti di ricorso, il S., nel replicare alle argomentazioni svolte dalla controparte, ha ulteriormente sviluppato i motivi di censura già dedotti mediante l’atto introduttivo del giudizio, ulteriormente argomentando ed eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

Con ordinanza n. 1365 dd. 29 settembre 2009 la Sezione III dell’adito T.A.R. ha accolto la domanda cautelare avanzata dal S., “considerato che l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non può essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 settembre 2009 n. 5145), e che i provvedimenti impugnati appaiono quindi illegittimi, con la conseguente necessità che le prove scritte del ricorrente, già valutate negativamente, vadano nuovamente corrette ad opera di diversa Sottocommissione, che dovrà emettere una congrua motivazione sui diversi aspetti degli argomenti di ciascuna prova”.

1.2. Peraltro, in data 5 ottobre 2009 è stato notificato al S. da parte del Ministero della Giustizia, a’ sensi dell’allora vigente art. 31 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ricorso per regolamento di competenza affermando la competenza territoriale della sede di Roma del T.A.R. per il Lazio.

Alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2009 convocata dal T.A.R. il S. ha presentato memoria, con la quale ha dichiarato di non aderire all’indicazione di tale sede.

Con sentenza n. 2088 dd. 20 dicembre 2009 la medesima Sez. III dell’adito T.A.R. ha evidenziato che “il comma 5 del art. 31 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 dispone che, nel caso in cui non tutte le parti siano d’accordo sulla remissione del ricorso ad altro T.A.R., “il Presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto”, e qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, non rilevi la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, “dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato”. A tal fine, è da rilevare che il ricorso per il regolamento della competenza in esame non è manifestamente infondato, atteso che con il ricorso principale è stata impugnata l’esclusione dalla fase orale di un concorso su base nazionale, i cui effetti non sembrano circoscritti ad una determinata zona del territorio”.

In dipendenza di ciò, quindi, l’adito T.A.R. ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, per la decisione del regolamento di competenza.

1.3. Nel conseguente procedimento R.G. 53 del 2010 instaurato presso questa stessa Sezione il S., con atto depositato il 18 gennaio 2010, ha dichiarato “di aderire alla competenza territoriale indicata nel ricorso per regolamento di competenza” e ha chiesto a questo giudice di “conseguentemente disporre la trasmissione d’ufficio del ricorso al predetto TAR del Lazio, senza alcuna statuizione sulle spese”.

Con sentenza n. 1703 dd. 23 marzo 2010 la Sezione ha pertanto dichiarato improcedibile il regolamento di competenza e ha disposto la trasmissione del fascicolo processuale al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, ma ha anche rilevato che l’adesione prestata dal S. all’invio del proprio ricorso per competenza al T.A.R. per il Lazio era intervenuta soltanto in sede di giudizio sul regolamento anzidetto e che tale circostanza imponeva pertanto al giudice del regolamento medesimo di emettere una pronuncia al riguardo; in dipendenza di ciò, avendo il comportamento del S. medesimo “comportato la necessaria instaurazione di … (un’)inutile fase processuale”, ha condannato questi al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 1.500,00.-(millecinquecento/00).

1.4. Dopo la riassunzione del processo innanzi alla Sez. I del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, le parti hanno depositato ulteriori memorie a sostegno delle rispettive tesi.

1.5. Con sentenza n. 32419 dd. 23 settembre 2010 la Sezione I del T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso del S., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

2.1. Con l’appello in epigrafe il S. chiede ora la riforma di tale sentenza.

L’appellante ripropone sostanzialmente le censure già da lui ampiamente dedotte nel primo grado di giudizio, rimarcando peraltro che nella sentenza impugnata non sono state trattate le censure da lui dedotte in ordine all’asserita violazione delle norme di fonte comunitaria sulla trasparenza dell’azione amministrativa, né è stata data risposta alla sua richiesta istruttoria di prelevare qualcuna delle prove scritte dei concorrenti ammessi all’esame orale, al fine di estrarne copia e di confrontarne il contenuto con i propri elaborati, previa eventuale nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Lo stesso appellante ha inoltre particolarmente insistito sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160.

2.2. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Ministero della Giustizia, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. L’appellante, a sua volta, ha replicato puntualmente agli argomenti difensivi del Ministero, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.

3. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò doverosamente premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

4.2. Il Collegio, nell’evidenziare che l’appello del S. si incentra sulla ben nota questione – già più volte affrontata sia in primo grado che da questo giudice d’appello – della sindacabilità in sede giurisdizionale delle valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi anche con riferimento al contenuto motivazionale delle valutazioni medesime rispetto al principio di ordine generale contenuto nell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, evidenzia da subito che per il concorso per la nomina a magistrato ordinario l’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 ha introdotto una disciplina peculiare, stabilendo che “sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e’ motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’ insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo””.

Come ben si vede, lo stesso legislatore si è dunque fatto carico di disciplinare direttamente le incombenze della commissione esaminatrice in ordine all’applicazione del principio di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi contenuto nell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, stabilendo, da un lato, la sufficienza dell’indicazione del solo punteggio numerico al fine di soddisfare l’obbligo della motivazione medesima nelle ipotesi in cui l’elaborato sia giudicato almeno sufficiente, e dall’altro la sufficienza dell’indicazione di “non idoneo” se la valutazione dell’elaborato non raggiunge il punteggio minimo richiesto per l’ammissione all’esame orale.

A ben vedere, il contenuto della disciplina in esame recepisce la giurisprudenza assolutamente maggioritaria formatasi nella materia di cui trattasi.

Anche di recente, infatti, questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che è ius receptum il principio per cui “il punteggio vale motivazione”, atteso che già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, il punteggio esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2012 n. 305).

E’ stato – altresì – precisato che tale principio giurisprudenziale è “diritto vivente” e che postula per la sua validità la circostanza che la Commissione giudicatrice fissi previamente criteri generali di valutazione e di attribuzione del punteggio (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2011 n. 6491).

A tale riguardo non va sottaciuto che il principio della sufficienza del punteggio numerico al fine di soddisfare le esigenze affermate nel “sistema” dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990 è stato definito “diritto vivente” da Corte Cost., 30 gennaio 2009 n. 20 e 15 giugno 2011 n. 175, rilevando espressamente che:

a) quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale, tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato;

b) il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati dalla legge ed è soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo, che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento;

c) se è vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l’imparzialità della pubblica amministrazione, nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa, non è tuttavia esatto che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice: tale criterio (peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative) rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri normativi, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa;

d) il criterio numerico risponde ad esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.), che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove;

e) il criterio numerico non contrasta con il dovere di motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241 del 1990, in quanto, fermo restando che il criterio del punteggio numerico è idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato, il medesimo art. 3, comma 1, va coordinato con l’art. 1, comma 1, della medesima L. n. 241 del 1990, in forza del quale l’attività amministrativa è retta – tra gli altri – da criteri di economicità e di efficacia, che giustificano la scelta del modulo valutativo adottato dal legislatore.

A sua volta, questo giudice denota che:

1) nella specie il “sistema” di valutazione contemplato dall’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 è rigorosamente coerente con il surriferito postulato giurisprudenziale, che richiede, agli effetti della legittimità della sufficienza del giudizio numerico, la previa fissazione di criteri di giudizio da parte della commissione esaminatrice; nel caso di specie è incontestato che tali criteri sono stati fissati dalla commissione nel suo plenum e resi vincolanti per le vaie sottocommissioni preposte alla valutazione degli elaborati; tali criteri sono riassumibili nei seguenti tre punti fondamentali, assolutamente congruenti, intrinsecamente esaustivi per le esigenze della valutazione medesima e immuni da qualsivoglia vizio logico-giuridico: a) correttezza formale e linguistica dell’elaborato; b) capacità di inquadramento dogmatico e sistematico della questione trattata rispetto ai principi generali che disciplinano la materia; c) capacità di procedere all’analisi delle specifiche questioni e di proporre una soluzione logicamente argomentata;

2) la circostanza per cui, nel medesimo comma 5, il legislatore non ha previsto una graduazione del punteggio per l’ipotesi in cui non sia stata raggiunta dall’autore dell’elaborato la soglia minima prevista per l’ammissione alla prova orale, ma la sola attribuzione del giudizio (omologante per tutte le ipotesi, più o meno gravi, di insufficienza) di “non idoneo” risponde anch’essa all’esigenza di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa contemplata dal predetto art. 1, comma 1, della L. n. 241 del 1990, essendo ex se rilevante ed esaustivo nell’applicazione dei criteri di valutazione previamente fissati dalla commissione esaminatrice il fatto oggettivo del mancato raggiungimento da parte del candidato della soglia minimale per l’accesso alla prova orale, non essendo pertanto necessaria una puntuale valutazione dell’entità dell’insufficienza riportata dal candidato medesimo; ossia, detto altrimenti, e come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale, che, in via del tutto inutile, dovrebbe essere ulteriormente esplicitato;

3) l’estrema puntualità dei surriferiti assunti del giudice delle leggi, affermati in epoca recente in due sue puntuali sentenze, rende all’evidenza inaccoglibile la richiesta dell’appellante di una nuova remissione della medesima questione con riferimento all’espressa recezione degli assunti medesimi nel contesto del predetto art. 1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160;

4) come rilevato dallo stesso giudice delle leggi, la valutazione espressa dalla commissione d’esame è essenzialmente espressione di discrezionalità tecnica, in ordine alla quale il giudice non può indebitamente ingerirsi (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2010 n. 275), salve le anzidette ipotesi – qui assolutamente non comprovate – di vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, che rendano apprezzabile un manifesto eccesso di potere (cfr. al riguardo Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2007 n. 2781); in ogni caso, l’affermata insindacabilità della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice rende inaccoglibile la richiesta del S. di acquisire agli atti di causa, a scopo comparativo, gli elaborati degli altri candidati, e men che meno la sottoposizione degli elaborati medesimi unitamente a quelli dello stesso S. alla valutazione di un consulente tecnico d’ufficio (cfr. ibidem, anche per il caso dell’acquisizione agli atti di causa di pareri pro veritate al fine di confutare il giudizio della commissione giudicatrice del concorso, non essendo in via generale consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalle commissioni concorsuali il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia di cui trattasi); senza sottacere – da ultimo, e come già ben rilevato dal giudice di primo grado – che il vizio di disparità di trattamento postula l’identità o la totale assimilabilità delle situazioni di base poste a raffronto (cfr. al riguardo, tra le tante e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV,12 febbraio 2010 n. 805) ed essendo in tal senso irrilevante, in genere, per il candidato il giudizio reso in favore di altro concorrente, laddove la valutazione delle prove di quest’ultimo non abbia tenuto conto di errori o imperfezioni commesse dal primo.

Va ancora soggiunto che, pur considerando la peculiarità della disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, neppure può fondatamente argomentarsi che la Commissione fosse tenuta ad apporre sugli elaborati glosse, segni di correzione o altro, posto che – come ben rimarcato dal giudice di primo grado – l’attività della commissione di concorso è di carattere valutativo e non didattico, e che le prove di esame in questione si collocano nell’ambito di un procedimento preordinato all’accertamento di un determinato tipo di idoneità, e formano oggetto di un giudizio che è frutto della valutazione tecnico-discrezionale, da parte della Commissione, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento e, come detto innanzi, comunque riconducibili a discrezionalità tecnica.

Né risulta convenientemente invocabile, al fine di sostenere l’esistenza di un’ingiustificata discriminazione nell’ordinamento in danno dei candidati al concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, la diversa disciplina dettata dall’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 relativo alla correzione delle prove scritte del concorso per notaio, laddove testualmente dispone che “il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione”.

Il Collegio concorda sul punto con le notazioni di fondo formulate al riguardo dal giudice di primo grado, non solo non essendo tale richiamo in grado di connotare in senso giuridicamente pregnante l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dall’appellante, ma in considerazione della circostanza che la rilevata diversità del procedimento di valutazione, con peculiare riguardo alle modalità di esternazione del giudizio, si fonda su scelte che il legislatore ha assunto nel legittimo esercizio della sua discrezionalità, anche e soprattutto a fronte della diversità della selezione e della peculiarità della professione notarile, essendo il notaio sia un pubblico ufficiale, sia un libero professionista con funzioni di sostituto d’imposta e incardinato in una organizzazione burocratica predisposta dal Ministero della Giustizia, con la conseguenza che il concorso notarile riflette questa duplicità di ruoli, consistendo in una selezione finalizzata alla copertura dei posti vacanti e in una contestuale abilitazione all’esercizio dell’attività, che viene riconosciuta ai vincitori a’ sensi del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728, laddove tramite il concorso in magistratura si accede ad un rapporto di servizio esclusivamente pubblicistico.

Con riguardo all’ulteriore profilo di censura con il quale il S. ha dedotto la non adeguatezza dei tempi di correzione degli elaborati, va condivisa, in quanto fondata su giurisprudenza ormai consolidata, l’affermazione del giudice di primo grado, secondo la quale i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti non sono sindacabili in sede di legittimità, posto che – di norma – non è possibile stabilire quali e quanti candidati abbiano fruito di maggiore o minore attenzione da parte della Commissione e se, quindi, la relativa censura infici in concreto il giudizio del singolo candidato (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009 n. 5406), tenendo conto – altresì – che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo.

Da ultimo, per quanto segnatamente attiene all’ordine di censure già dedotto in primo grado dal S. e fondato sull’asserita violazione dei principi di diritto comunitario ricavati dal Trattato istitutivo dell’Unione Europea (cfr., in particolare, gli artt. 230 – 253 e 255 del medesimo, concernenti la motivazione degli atti comunitari) nonché, soprattutto, sull’art. II-101 della Costituzione Europea ( “ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione”), va evidenziato che, in effetti, la sentenza impugnata non ha disaminato tale motivo di ricorso.

Lo stesso, tuttavia, va respinto in quanto le disposizioni invocate dal S. si riferiscono, comunque, all’attività amministrativa posta in essere dagli organi dell’Unione, le quali oltre a tutto non prefigurano standards appositi di motivazione cogenti per gli Stati membri, e men che meno per l’attività da essi posta nell’ambito della disciplina del pubblico impiego nel contesto del loro diritto interno, risultando assorbente in tal senso la notazione che, per accedere al concorso per magistrato ordinario, è indispensabile il requisito della cittadinanza italiana (cfr. art. 2, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 160 del 2006), e che nella materia di cui trattasi l’Italia, a’ sensi dell’art. 11 Cost., non ha acconsentito ad alcuna limitazione della propria sovranità (e, conseguentemente, della propria competenza legislativa) in favore dell’Unione Europea.

Va anche soggiunto, per completezza, che, se è vero che, in forza del combinato disposto della nuova formulazione dell’art. 6, commi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea conseguente dalle modifiche apportate con il Trattato di Lisbona, “l’Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” , che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali” e che, a’ sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., come sostituito dall’art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3, “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, nessuna violazione dei diritti fondamentali della predetta Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della L. 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonché dei suoi protocolli aggiuntivi, può ragionevolmente ravvisarsi nella disciplina contenuta nell’art.1, comma 5, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che razionalmente, per quanto sopra detto, attribuisce al punteggio numerico ed al giudizio di inidoneità valore di motivazione.

5. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

Va peraltro dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche corrisposto per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche corrisposto per il presente grado di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Redazione