Compravendita di un immobile ancora privo di rendita catastale: l’imposta di registro può essere riscossa dall’Ufficio con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento (Cass. n. 19126/2012)

Redazione 06/11/12
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. *******************, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Roma ha rigettato l’appello di S.S. più altri – appello” proposto contro la sentenza n. 128/45/2008 della CTP di Roma, che aveva disatteso il ricorso della medesima parte contribuente – ed ha perciò confermato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia aveva determinato l’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di compravendita immobiliare di data 21.11.2000 concernente un complesso a destinazione commerciale sito in Roma.

La menzionata CTR ha motivato la propria decisione sul presupposto che “qualora le parti in sede di compravendita di un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio richiedano l’applicazione del D.L. n. 154 del 1988, ricordato art. 12 con l’applicazione del criterio di valutazione automatica avanzando contestuale domanda di attribuzione della rendita catastale, ed il valore dichiarato risulti inferiore a quello risultante dalla valutazione automatica, l’Ufficio può procedere alla riscossione della maggiore imposta con un mero avviso di liquidazione che si fonda sulla volontà del contribuente e sulla applicazione di criteri tabellari, con il che è esclusa ogni ulteriore fase di accertamento”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato sub specie di violazione di legge ed esattamente del T.U. 26 1986, n. 131, artt. 51 e 52) la parte ricorrente si duole del fatto che con riferimento alla specie di causa dianzi descritta il giudice del merito non abbia ritenuto necessario che si procedesse con avviso di accertamento anzicchè con avviso di liquidazione.

Il motivo appare inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., avendo il giudice del merito deciso le questioni di diritto qui riproposte in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte, di seguito menzionata, senza che l’esame dei motivi offra elementi utili per mutare il predetto orientamento.

Si veda, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10192 del 26/06/2003:

“In tema di imposta, di registro e nel caso in cui il contribuente che abbia acquistato un immobile privo di rendita catastale dichiari di volersi avvalere – ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito in L. n. 154 del 1988 – del criterio di valutazione automatica, con il conseguente atto di liquidazione l’Ufficio si limita ad operare sulla base dell’assegnazione della rendita da parte dell’UTE il quale non esercita alcun potere di accertamento, ma svolge un’attività d’informazione, frutto di un semplice calcolo matematico. Ne consegue che, in tal caso, l’Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica. Ne consegue altresì che il termine di decadenza biennale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 bis, previsto per le sole ipotesi in cui l’ufficio abbia proceduto ad accertamento del “valore venale”, di cui all’art. 52, comma 1 bis del medesimo testo unico sull’imposta di registro, non riguarda le liquidazioni effettuate in base a valori catastali, ai sensi del medesimo art. 52, comma 4 per le quali è previsto il più ampio termine di decadenza triennale previsto dal successivo comma 2, lett. a) del medesimo art. 76, che trova fondamento nella circostanza che la valutazione automatica degli immobili richiede una necessaria attività di istruttoria per l’attribuzione della rendita catastale con adempimenti scadenzati nel tempo” (più di recente anche Cass. 2008/23995 ed altre).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 30 maggio 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Redazione