Compensi all’avvocato: in caso di contestazioni da parte del cliente sull’onorario spetta all’avvocato evidenziare le voci tralasciate (Cass. n. 23677/2012)

Redazione 20/12/13
Scarica PDF Stampa

Premesso in fatto

– È stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- L’avv. **** ha notificato a M.P. decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste, recante condanna a pagare Euro 48.539,54, quale compenso per attività di assistenza legale stragiudiziale in relazione alla vendita di immobili costituiti in un trust, che uno zio della P. residente in (omissis) aveva lasciato in eredità alla stessa.
L’ingiunta ha proposto opposizione, contestando la congruità dell’importo richiesto, per il fatto che l’attività del C. non le era stata di alcuna utilità; che anzi il fiscalista americano scelto dal C. in sostituzione di altro da lei in precedenza nominato si era indebitamente appropriato a suo danno della somma di L. 25.000,00.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ritenuto il C. responsabile per colpa grave e gli ha negato ogni diritto al compenso.
La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma, ha escluso che il solo fatto di avere scelto il corrispondente infedele costituisca colpa grave;
ma – tenuto conto del mancato raggiungimento del risultato in vista del quale la cliente aveva sollecitato l’attività di assistenza legale – ha ridotto ad Euro 3.000,00 il compenso spettante al legale, fermo restando il diritto al rimborso delle spese, nell’importo già determinato di Euro 2.500,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a decorrere dalla sentenza.
Il C. propone ricorso per cassazione. Resiste la P. con controricorso.
2.- Con l’unico motivo, denunciando violazione degli art. 1709 e 2333 cod. civ., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente – premesso che l’incarico conferitogli aveva natura extraprocessuale e costituiva un contratto di mandato, soggetto alle norme secondo cui il mandatario ha diritto a compenso che, in mancanza di diverso accordo fra le parti, va determinato in base alle tariffe professionali in vigore – lamenta che la somma che gli è stata riconosciuta non è adeguata alle molteplici attività svolte, fra cui tre viaggi negli (omissis); che il professionista assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato; che il valore della controversia era di USD 720.000,00 e che a tale valore doveva essere proporzionato il compenso;
che la Corte di appello non ha rispettato i minimi stabiliti dalla tariffa professionale in relazione al valore dell’attività.
3. – Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
Questa Corte ha più volte deciso che, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Qualora poi l’interessato denunci la violazione dei minimi o dei massimi tariffali, è tenuto a specificare quali siano le voci della tariffa che assume essere state violate, per consentire alla Corte di svolgere il conseguente controllo, senza necessità di procedere autonomamente ad ulteriori, specifiche indagini (Cass. civ. Sez. 2, 22 giugno 2004 n. 11583; Cass. civ. Sez. 3, 11 gennaio 2006 n. 270).
Nulla di ciò risulta dal ricorso, che non indica né quale sarebbe stato l’importo minimo dovuto per l’intera attività; né quali voci della tariffa professionale siano state violate nei minimi.
Neppure è censurabile la motivazione.
La Corte di appello ha accertato che il legale era stato incaricato esclusivamente di verificare la possibilità di vendere alcuni cespiti negli (omissis); che la sua attività si è articolata in tre viaggi negli (omissis), effettuati a spese della cliente; in una serie di colloqui con professionisti americani e nella scelta del fiscalista in luogo, che si è indebitamente appropriato di 25.000 dollari. Ha soggiunto che lo svolgimento dell’incarico non ha condotto a sostanziali risultati.
Trattasi di motivazione che giustifica la decisione adottata.
4.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con ordinanza in Camera di consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– Il ricorrente ha depositato memoria.

 

Considerato in diritto

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non consentono di disattendere.
Il ricorrente assume che la controparte non avrebbe mai contestato l’entità della somma da lui richiesta a compenso della sua attività, ma solo il suo diritto di chiedere il compenso (cioè l’an della sua pretesa);
che analogamente ha disposto la sentenza di primo grado e che la Corte di appello ha invece riconosciuto il suo diritto al compenso, riducendo però la somma richiesta nonostante la mancanza di specifica contestazione sul punto.
I rilievi non sono fondati.
La motivazione della Corte di appello dimostra che la domanda dell’attore è stata contestata sia nell’an, sia nel quantum; tanto è vero che, nel precisare le conclusioni in appello, l’appellante ha dedotto una serie di capitoli di prova proprio a dimostrazione dell’attività svolta, quindi dell’adeguatezza del compenso richiesto rispetto all’attività esercitata.
La Corte di appello ha ritenuto, per contro, che la somma da essa liquidata sia adeguata a compensare le attività effettivamente svolte.
I rilievi del ricorrente sul punto attengono, fra l’altro, agli accertamenti in fatto ed alla valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio: cioè al merito della vertenza, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna 1 ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Redazione