Commissione di Giustizia Corte Europea sez. II 14/10/2010 n. C-16/09

Redazione 14/10/10
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Nel procedimento C 16/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 30 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2009, nella causa
****************
contro
Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen – Familienkasse,

LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. ***************, presidente di sezione, dai sigg. ***************, ********, **********; ****** (relatore) e dalla sig.ra ********, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. **********, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 febbraio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra *********, dall’avv. R. Romeyko, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dai sigg. ****öller e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per il governo lituano, dalla sig.ra **************, in qualità di agente ;
– per il governo austriaco, dal sig. ********, in qualità di agente ;
– per la Commissione europea, dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente ,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2010,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché dell’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, entrambi i regolamenti nel loro testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificati dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 (GU L 117, pag. 1) (in prosieguo, rispettivamente: il "regolamento n. 1408/71" ed il "regolamento n. 574/72").
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un giudizio di cassazione [Revision] pendente tra la sig.ra ********* e la Agentur für Arbeit Villingen Schwenningen – Familienkasse (Agenzia del Lavoro di Villingen Schwenningen – Cassa per gli assegni alle famiglie; in prosieguo: la "Familienkasse"), avente ad oggetto un diniego di versamento all’interessata dell’intero importo delle prestazioni familiari in Germania , a partire dal mese di gennaio 2006.

Contesto normativo
L’accordo del 1999

3 L’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera , dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’"accordo del 1999"), prevede, all’art. 8, un coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

4 L’allegato II di tale accordo, intitolato "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale", dispone, all’art. 1, quanto segue:
"1. Le Parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo [del 1999], modificati dalla sezione A del presente allegato, o regole ad essi equivalenti.
2. I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera".

5 Nella sezione A, punti 1 e 2, dell’allegato II dell’accordo del 1999 viene fatto riferimento, rispettivamente, ai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, come aggiornati da vari atti elencati ai punti suddetti, tra i quali figura, all’ultimo posto, il regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307, recante modifica del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72, in vista della loro estensione agli studenti (GU L 38, pag. 1).

Il regolamento n. 1408/71

6 L’art. 1 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo:
"a) i termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" designano rispettivamente:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;
ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:
– quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo, oppure
– in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell’allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all’allegato I;
(…)
iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti:
– qualora eserciti un’attività subordinata o autonoma, oppure
– qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell’ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro;
(…)
f) i) il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate (…); tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo o con lo studente, ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest’ultimo si considererà soddisfatta tale condizione. (…)
(…)
(…)
o) il termine "istituzione competente" designa:
i) l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,
oppure
ii) l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova,
(…)
(…)
q) il termine "Stato competente" designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l’istituzione competente;
(…)
u) i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h) (…);
ii) il termine "assegni familiari" designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari;
(…)"

7 L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così recita:
"Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti".

8 A norma dell’art. 4, n. 1, lett. h), del medesimo regolamento, quest’ultimo si applica a "tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti (…) le prestazioni familiari".

9 Ai sensi dell’art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

10 L’art. 13 del citato regolamento, collocato nel titolo II di quest’ultimo e intitolato "Norme generali", prevede quanto segue:
"1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro (…). Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. (…)
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (…);
(…)"

11 Nell’ambito del titolo III, capitolo 7, del regolamento n. 1408/71, l’art. 73, intitolato "Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente", prevede quanto segue:
"Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI".

12 Sempre all’interno del citato capitolo 7, l’art. 76 del regolamento n. 1408/71, dal titolo "Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari", dispone quanto segue:
"1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.
2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro".

13 La sezione I dell’allegato I del regolamento n. 1408/71, intitolata "Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento]", ha il seguente tenore:
"(…)

D. GERMANIA
Se per l’erogazione delle prestazioni familiari è competente un’istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, si considera:
a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall’assicurazione malattia o prestazioni analoghe o l’impiegato pubblico di ruolo che a motivo del suo "status" di impiegato pubblico beneficia di uno stipendio almeno pari a quello che, nel caso di un lavoratore subordinato, darebbe luogo ad un’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un’attività autonoma e che è tenuta:
– ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o
– ad assicurarsi nell’ambito dell’assicurazione pensione obbligatoria.
(…)"

Il regolamento 574/72

14 L’art. 10 del regolamento n. 574/72, intitolato "Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari", è così formulato:
"1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, [e ciò fino] a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.
b) Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:
i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;
(…)"

Il Diritto tedesco

15 L’art. 62 della legge sull’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’"EstG") prevede che qualsiasi persona avente un domicilio o la residenza abituale in Germania ha diritto alle "prestazioni per figli a carico" ("Kindergeld"), che vengono corrisposte ai soggetti considerati quali figli ai sensi dell’art. 63 della medesima legge

16 La nozione di "figli" viene definita all’art. 32, n. 1, dell’EstG come segue:
"per "figli" si intendono i figli legati al soggetto d’imposta da un rapporto di parentela di primo grado".

17 L’art. 65, n. 1, dell’EstG stabilisce che le prestazioni per figli a carico non vengono corrisposte per i figli per i quali sono dovute o, in caso di presentazione di una domanda in tal senso, sarebbero dovute analoghe prestazioni all’estero.

18 Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che, a norma dell’art. 27, n. 2, del Terzo Libro del Codice della legislazione sociale (****************, ************), letto in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, del Quarto Libro del suddetto codice (****************, ************), le persone esercenti un’"attività di lavoro dipendente di minima entità" ("geringfügige *****äftigung"), ai sensi di tale normativa, non sono assicurate a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione.

19 Dal fascicolo emerge inoltre che, ai sensi dell’art. 5, n. 2, del Sesto Libro del Codice della legislazione sociale (****************, *************), letto in combinato disposto con l’art. 8, n. 3, del Quarto Libro del medesimo codice, le persone esercenti un’"attività di lavoro autonomo di minima entità" ("geringfügige selbstständige Tätigkeit"), ai sensi di tale normativa, non sono tenute ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio di vecchiaia ad un regime di lavoratori autonomi, o ad assicurarsi nell’ambito dell’assicurazione pensionistica obbligatoria.

Il diritto svizzero

20 Risulta dalla decisione di rinvio che gli assegni cantonali per figli a carico e a scopi di istruzione vengono versati soltanto a condizione, in particolare, che venga presentata una domanda in tal senso.
Causa principale e questioni pregiudiziali

21 Secondo la decisione di rinvio, la sig.ra ********* risiede in Germania con due dei suoi figli, nati nel 1992 e nel 1995. Nel corso dell’anno 2005, essa ha intrapreso un’"attività autonoma nel campo dei servizi di amministrazione di condomini, di portierato e di pulizia". A partire dal maggio 2006, essa ha esercitato un’"attività di minima entità" presso un’impresa. Risulta dal fascicolo presentato alla Corte che si trattava di un "minijob" (attività di lavoro dipendente di minima entità). Tale attività era esonerata da assicurazione sociale.

22 Durante il periodo in questione, la sig.ra ********* ha versato volontariamente agli organismi tedeschi competenti contributi a titolo dell’assicurazione pensionistica, dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione per l’assistenza continuativa.

23 Il padre dei due figli in questione, dal quale la sig.ra ********* è divorziata dal 1997, lavora in Svizzera . Egli non ha richiesto in tale Stato il versamento delle prestazioni familiari, ammontanti a EUR 109,75 per ciascun figlio, alle quali egli, secondo il giudice del rinvio, aveva diritto a norma della legislazione svizzera.

24 Con decisione 21 marzo 2006, confermata, a seguito di ricorso amministrativo, l’8 maggio 2006, la Familienkasse ha fissato l’importo delle prestazioni per figli a carico, per ciascuno dei due figli, a partire dal mese di gennaio 2006, in misura pari soltanto ad un importo parziale di EUR 44,25, corrispondente alla differenza tra l’importo delle prestazioni per figli a carico previste dalla normativa tedesca, pari a EUR 154, e quello delle prestazioni familiari cui aveva diritto in Svizzera il padre dei due figli, ammontante a EUR 109,75.

25 La Familienkasse ritiene che, per determinare l’importo cui la sig.ra ********* ha diritto a titolo delle prestazioni per figli a carico, occorra riferirsi alle disposizioni disciplinanti il cumulo di prestazioni dettate dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72. Secondo l’organismo suddetto, poiché la sig.ra ********* non ha esercitato un’attività professionale ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. b), i), del regolamento n. 574/72, il diritto alle prestazioni familiari azionabile in Svizzera prevarrebbe, a norma dell’art. 10, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento, sul diritto alle prestazioni per figli a carico previste dalla legislazione tedesca. Conformemente all’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71, applicabile per analogia, la questione se le prestazioni familiari previste dalla legislazione svizzera siano state effettivamente percepite sarebbe, sempre ad avviso della Familienkasse, irrilevante. Secondo tale organismo, come pure a giudizio del Finanzgericht (tribunale per le cause in materia tributaria e finanziaria), adito in sede giurisdizionale, la sola interpretazione possibile del potere discrezionale lasciato allo Stato membro sarebbe quella secondo cui soltanto in casi eccezionali e motivati occorrerebbe ritenere che nessuna prestazione familiare venga corrisposta nel paese di svolgimento dell’attività lavorativa.

26 La sig.ra ********* contesta tale interpretazione dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere in particolare che il padre dei suoi due figli ha omesso di presentare la domanda di concessione delle prestazioni previste dalla legislazione svizzera al solo scopo di arrecarle pregiudizio. Tale ipotesi non sarebbe disciplinata dal regolamento n. 574/72.

27 Sulla scorta di tali circostanze, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la disciplina di cui all’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 sia applicabile per analogia all’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 nei casi in cui il genitore avente diritto non richieda le prestazioni familiari a lui spettanti nello Stato in cui svolge un’attività lavorativa.
2) Qualora l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 sia applicabile per analogia, sulla base di quali valutazioni di carattere discrezionale l’organismo competente per le prestazioni familiari dello Stato di residenza possa applicare l’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 come se fossero erogate prestazioni nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa. Se la discrezionalità nel presupporre l’ottenimento di prestazioni familiari nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa possa essere limitata nel caso in cui l’avente diritto intenzionalmente non richieda le prestazioni familiari a lui spettanti in tale Stato al fine di danneggiare la persona avente diritto alle prestazioni per figli a carico nello Stato di residenza".
Sulle questioni pregiudiziali

28 Risulta dal fascicolo presentato alla Corte che, fondamentalmente, la causa principale verte sulla questione se le autorità tedesche siano legittimate a ridurre le prestazioni per figli a carico alle quali la sig.ra ********* ha diritto, a norma della legislazione tedesca, per i figli di cui trattasi – diritto non subordinato a condizioni di assicurazione ovvero di occupazione od attività subordinata o autonoma -, detraendo un ammontare corrispondente alle prestazioni familiari che, secondo le medesime autorità, sarebbero dovute in Svizzera all’ex coniuge della sig.ra *********, se solo costui ne facesse domanda.

29 Ciò premesso, occorre ritenere che, con le sue due questioni, da esaminarsi congiuntamente, il giudice del rinvio miri in sostanza a stabilire se, alla luce delle regole volte ad evitare il cumulo dei diritti a prestazioni, dettate dall’art. 76 del regolamento n. 1408/71 e dall’art. 10 del regolamento n. 574/72, sia consentito che un diritto – non subordinato a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma – ad ottenere le prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno Stato membro nel quale uno dei genitori risiede con i figli a favore dei quali tali prestazioni vengono concesse, venga parzialmente sospeso in una situazione, come quella oggetto della causa principale, nella quale l’ex coniuge, che è l’altro genitore dei figli interessati, avrebbe in linea di principio diritto ad ottenere le prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato dove svolge un’attività lavorativa, ai sensi della sola legislazione nazionale di tale Stato oppure in applicazione dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, ma di fatto non percepisca le prestazioni suddette in quanto non ha presentato una domanda a questo scopo.

30 Nell’ambito del suo secondo quesito, il giudice del rinvio si chiede più in particolare se il motivo per il quale le prestazioni familiari di cui trattasi non sono state richieste possa influire sulla soluzione della causa principale. Tale questione viene sollevata soltanto per il caso in cui la Corte dovesse ritenere che le autorità nazionali godono di un potere discrezionale quanto alla scelta se ridurre o no le suddette prestazioni.

31 Nel caso di specie, è pacifico che, in situazioni come quella oggetto della causa principale, in virtù di quanto stabilito dall’accordo del 1999 e, segnatamente, dall’allegato II di quest’ultimo, e come risulta dal punto 4 della presente sentenza, i termini "Stato membro" o "Stati membri" utilizzati nei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 si intendono riferiti, oltre agli Stati membri dell’Unione europea contemplati da tali atti, anche alla Confederazione svizzera , di modo che i suddetti regolamenti possono trovare applicazione nel contesto della causa principale.

32 Nel quadro del presente procedimento, tenuto conto dell’oggetto della causa principale, non occorre pronunciarsi sulla questione se tra gli atti dichiarati applicabili dall’accordo del 1999 rientri anche il regolamento n. 647/2005, in quanto regola equivalente – ai sensi dell’art. 1, n. 1, dell’allegato II del citato accordo – agli atti dell’Unione cui viene fatto riferimento in tale allegato II. Infatti, quale che sia la versione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 che si prende in considerazione – ossia quella risultante dal regolamento n. 307/1999, ultimo regolamento modificativo espressamente menzionato nel citato allegato II con riferimento ai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, oppure quella risultante dal regolamento n. 647/2005 -, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, le disposizioni che rilevano sono le medesime.

33 È incontestato che le prestazioni per figli a carico previste dalla normativa tedesca in questione nella causa principale soddisfano le condizioni necessarie per essere considerate "prestazioni familiari" ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. u), del regolamento n. 1408/71 (vedi altresì, per quanto concerne le prestazioni contemplate dall’art. 62 dell’EstG, sentenza 20 maggio 2008, causa C 352/06, Bosmann, Racc. pag. I 3827, punti 10 e 27).

34 Quanto all’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, risulta invero dalla giurisprudenza della Corte che, quando l’istituzione competente per l’erogazione delle prestazioni familiari di cui al titolo III, capitolo 7, di tale regolamento è tedesca, la definizione contenuta nell’art. 1, lett. a), di quest’ultimo viene rimpiazzata da quella contenuta nell’allegato I, sezione I, rubrica D ("Germania"), del medesimo regolamento (v. sentenza 5 marzo 1998, causa C 194/96, ******, Racc. pag. I 895, punto 35), di modo che soltanto le persone che, a differenza della sig.ra *********, sono assicurate a titolo obbligatorio nell’ambito di uno dei regimi menzionati nel citato allegato I, sezione I, rubrica D, possono essere considerate come "lavoratori subordinati" o "lavoratori autonomi" ai sensi dell’art. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71 (v. in tal senso, in particolare, sentenze 30 gennaio 1997, cause riunite C 4/95 e C 5/95, Stöber e *************, Racc. pag. I 511, punti 29 36; 12 giugno 1997, causa C 266/95, ***********ía, Racc. pag. I 3279, punti 24 26; 12 maggio 1998, causa C 85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I 2691, punti 42 e 43, e 4 maggio 1999, causa C 262/96, Sürül, Racc. pag. I 2685, punto 89).

35 Ciò premesso, anche ammettendo che una persona nella situazione della sig.ra ********* non possa, ai fini dell’ottenimento di prestazioni familiari ai sensi del titolo III, capitolo 7, del regolamento n. 1408/71, essere considerata come avente la qualità di "lavoratore subordinato" o di "lavoratore autonomo" ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, lett. a), di tale regolamento e della sezione I, rubrica D, dell’allegato I del medesimo regolamento, occorre rilevare come nel caso di specie sia pacifico che l’ex coniuge della sig.ra *********, padre dei figli di cui trattasi, esercita in Svizzera un’attività in qualità di "lavoratore subordinato" ai sensi del citato art. 1, lett. a).

36 Inoltre, risulta dal fascicolo presentato alla Corte che i figli suddetti, che sono a carico della sig.ra ********* e a favore dei quali vengono versate le prestazioni per figli a carico ai sensi dell’art. 62 dell’EstG, devono essere considerati come aventi la qualità di "familiari", ai sensi dell’art. 1, lett. f), i), del regolamento n. 1408/71, dell’ex coniuge della sig.ra *********.

37 Per giunta, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, sebbene il regolamento n. 1408/71 non contempli espressamente le situazioni familiari conseguenti a un divorzio, nulla giustifica la loro esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento (v. sentenze 3 febbraio 1983, causa 149/82, *******, Racc. pag. 171, punto 15; Kulzer, cit., punto 32; 5 febbraio 2002, causa C 255/99, *****, Racc. pag. I 1205, punto 42, e 26 novembre 2009, causa C 363/08, Slanina, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).

38 Stanti tali circostanze, le disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 relative alle prestazioni familiari devono ritenersi applicabili a situazioni come quella che ha dato origine alla causa principale. Infatti, da un lato, una situazione di questo tipo può determinare, come risulta dalla decisione di rinvio, la nascita, per uno stesso periodo, di diritti paralleli a prestazioni familiari, gli uni in capo alla madre, a beneficio dei figli interessati, e gli altri in capo al padre. Dall’altro lato, tali figli ricadono nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, in quanto familiari del genitore che riveste la qualifica di lavoratore, indipendentemente dal fatto che l’altro genitore faccia parte o no della famiglia di detto primo genitore (v., per analogia, sentenza 4 luglio 1985, causa 104/84, Kromhout, Racc. pag. 2205, punto 15).

39 Tenuto conto di quanto precede, una situazione quale quella oggetto della causa principale è idonea a ricadere nella sfera di applicazione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

40 Occorre ricordare che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 volte a determinare la legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione mirano in particolare a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne. Questo principio trova la sua espressione, in modo particolare, all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 12 giugno 1986, causa 302/84, **********, Racc. pag. 1821, punti 19 e 20, e Bosmann, cit., punto 16).

41 Per quanto riguarda le prestazioni familiari, l’art. 73 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che il lavoratore sottoposto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i membri della sua famiglia che risiedono in un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest’ultimo (v. sentenze 7 luglio 2005, causa C 153/03, *****, Racc. pag. I 6017, punto 20, e Bosmann, cit., punto 17). Tale disposizione mira a facilitare ai lavoratori migranti il percepimento degli assegni familiari nello Stato in cui sono occupati, qualora la loro famiglia non sia emigrata insieme a loro (v. sentenza 4 luglio 1990, causa C 117/89, ******, Racc. pag. I 2781, punto 15), ed in particolare ad impedire che uno Stato membro possa far dipendere la concessione o l’ammontare di prestazioni familiari dal fatto che i familiari del lavoratore risiedano nello Stato membro erogatore (v. in tal senso, segnatamente, sentenza 7 giugno 2005, causa C 543/03, Dodl e Oberhollenzer, Racc. pag. I 5049, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

42 Tuttavia, è importante precisare che il citato art. 73, pur costituendo una regola generale in materia di prestazioni familiari, non ha valore assoluto (v. sentenza Dodl e Oberhollenzer, cit., punto 49).

43 Infatti, qualora sussista un rischio di cumulo dei diritti previsti dalla legislazione dello Stato di residenza con quelli riconosciuti dalla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa, le disposizioni come gli artt. 13 e 73 del regolamento n. 1408/71 debbono essere messe a confronto con le norme anticumulo dettate da quest’ultimo e dal regolamento n. 574/72 (v., in tal senso, sentenza Dodl e Oberhollenzer, cit., punto 49).

44 La presente causa deve, di conseguenza, essere trattata alla luce delle disposizioni intese a prevenire il cumulo, vale a dire gli artt. 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72, i quali dettano le regole idonee a porre fine ad un cumulo dei diritti previsti dalla legislazione dello Stato di residenza dei figli interessati con i diritti risultanti dalla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa di uno dei loro genitori.

45 L’art. 76 del regolamento n. 1408/71 detta, secondo quanto esplicitato dal suo stesso titolo, "[r]egole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari". Risulta dal testo di tale disposizione che essa mira a risolvere il cumulo di diritti a prestazioni familiari dovute, da un lato, a norma, in particolare, dell’art. 73 del citato regolamento e, dall’altro, a norma della legislazione nazionale dello Stato di residenza dei membri della famiglia conferente il diritto a prestazioni familiari a motivo dell’esercizio di un’attività professionale (v., in tal senso, citate sentenze Dodl e Oberhollenzer, punto 53, e Slanina, punto 37).

46 Tuttavia, è pacifico nel presente procedimento che la legislazione tedesca riconosce il diritto alle prestazioni familiari sul presupposto dell’esistenza di un domicilio o della residenza abituale in Germania , e non "a motivo dell’esercizio di un’attività professionale", come invece richiesto dal citato art. 76 ai fini della sua applicabilità. Pertanto, tale art. 76 non è applicabile ad una situazione quale quella oggetto della causa principale.

47 Occorre pertanto prendere in esame l’applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 574/72 a situazioni come quella oggetto del giudizio a quo.

48 Come la Corte ha, in sostanza, già statuito, dalla norma anticumulo enunciata all’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 risulta che le prestazioni dovute in uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il figlio in questione, ai sensi della sola legislazione nazionale di tale Stato membro o in applicazione, segnatamente, dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, prevalgono sulle prestazioni dovute ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza del figlio suddetto, che sono di conseguenza sospese. Per contro, nel caso in cui un’attività lavorativa venga svolta in quest’ultimo Stato, l’art. 10, n. 1, lett. b), i), del regolamento n. 574/72 prescrive la soluzione inversa, ossia che il diritto alle prestazioni versate dallo Stato membro di residenza del figlio prevale sul diritto alle prestazioni versate dallo Stato membro di svolgimento dell’attività lavorativa, le quali vengono dunque sospese (v. in tal senso, in particolare, sentenze 9 dicembre 1992, causa C 119/91, *********, Racc. pag. I 6393, punti 17 e 18, e *****, cit., punto 28).

49 Sebbene l’art. 10 del regolamento n. 574/72 non contenga una disposizione corrispondente all’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71, la Familienkasse fa valere, nella causa principale, che l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72 deve essere letto in combinazione e/o in analogia con il citato art. 76, n. 2, il quale, in una situazione "inversa" rispetto a quella all’origine della causa principale – ossia quella caratterizzata in particolare dalla mancata presentazione di una domanda di concessione delle prestazioni familiari nello Stato membro di residenza dei figli in questione -, prevede una facoltà di ridurre le prestazioni familiari concesse dallo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa qualora nel citato Stato di residenza non sia stata proposta una domanda di prestazioni.

50 La sig.ra ********* sostiene dinanzi al giudice del rinvio, seppure in via subordinata, che, nell’ipotesi in cui il menzionato art. 10, n. 1, dovesse essere interpretato in analogia con l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71, le autorità competenti dovrebbero, nell’esercizio del potere discrezionale ad esse conferito in virtù di una siffatta interpretazione in via analogica, tener conto del fatto che il suo ex coniuge ha omesso di richiedere le prestazioni previste dalla legislazione svizzera alle quali avrebbe diritto, e ciò, a suo dire, al fine di arrecarle pregiudizio.

51 Riguardo a tali aspetti, è però importante ricordare che il citato art. 10 – come risulta peraltro sia dal titolo che dal testo del medesimo – è destinato ad intervenire soltanto per risolvere i casi di cumulo di diritti a prestazioni familiari che si determinano quando queste ultime sono simultaneamente dovute, da un lato, nello Stato membro di residenza del figlio interessato, indipendentemente da condizioni di assicurazione o di occupazione, e, dall’altro, ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro o in applicazione, segnatamente, dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, nello Stato membro di svolgimento dell’attività lavorativa (v., in tal senso, sentenza Bosmann, cit., punto 24).

52 Per potersi ritenere sussistente una situazione di cumulo di questo tipo in un determinato caso, non è sufficiente, ad esempio, che simili prestazioni siano dovute nello Stato membro di residenza del figlio di cui trattasi e, parallelamente, siano solo suscettibili di esserlo in un altro Stato membro, dove lavora uno dei genitori di tale figlio (v., per analogia, sentenza *********, cit., punto 26).

53 Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per poter considerare le prestazioni familiari come dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro, la legge di tale Stato deve riconoscere il diritto al versamento di prestazioni a favore del membro della famiglia che lavora in questo Stato. È dunque necessario che la persona interessata soddisfi tutte le condizioni, tanto formali che sostanziali, imposte dalla normativa interna di tale Stato ai fini dell’esercizio del diritto suddetto, tra le quali può rientrare, eventualmente, la condizione relativa alla previa presentazione di una domanda volta ad ottenere la corresponsione di tali prestazioni (v., per analogia con riguardo a una precedente versione dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71, sentenze 20 aprile 1978, causa 134/77, *********, Racc. pag. 963, punti 8 11; 13 novembre 1984, causa 191/83, Salzano, Racc. pag. 3741, punti 7 e 10; 23 aprile 1986, causa 153/84, *********, Racc. pag. 1401, punto 14, e ******, cit., punto 11).

54 In tale contesto, occorre ricordare che, in queste ultime sentenze, le ragioni dell’assenza di una previa domanda sono rimaste ininfluenti ai fini delle risposte fornite dalla Corte nei relativi procedimenti.

55 Occorre dunque considerare che la sospensione, ex art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, del diritto alle prestazioni familiari dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro – legislazione in base alla quale l’acquisizione del diritto a tali prestazioni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, come avviene nel caso del diritto riconosciuto dall’art. 62 dell’EstG – non si verifica qualora le prestazioni non siano state corrisposte nell’altro Stato membro interessato, a motivo del fatto che non risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legislazione di tale Stato membro affinché le suddette prestazioni vengano effettivamente riscosse, ivi compresa quella relativa alla previa presentazione di una domanda in tal senso (v., per analogia, citate sentenze *********, punto 12; Salzano, punto 11; *********, punto 15, e ******, punto 11).

56 Indubbiamente, come rilevato dalla Familienkasse, successivamente al periodo nel corso del quale si sono svolti i fatti oggetto delle sentenze citate al punto precedente della presente sentenza, l’art. 76 del regolamento n. 1408/71, nel testo allora vigente, sul quale vertevano tali sentenze, è stato modificato al fine di includervi un paragrafo 2, inteso a consentire allo Stato membro di svolgimento dell’attività lavorativa di sospendere il diritto alle prestazioni familiari qualora una domanda per l’ottenimento di tali prestazioni non sia stata presentata nello Stato membro di residenza e, di conseguenza, quest’ultimo non abbia effettuato alcun versamento.

57 Tuttavia, tale circostanza non priva della sua utilità la giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza ai fini dell’interpretazione dell’art. 10 del regolamento n. 574/72, norma il cui testo, a differenza della menzionata precedente versione dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71, non è stato oggetto di integrazione ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), il quale ha però modificato per vari aspetti tanto la versione allora vigente del regolamento n. 1408/71 quanto quella del regolamento n. 574/72.

58 Inoltre, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la normativa dell’Unione in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, considerata segnatamente alla luce degli obiettivi ad essa sottesi, non può, salvo espressa eccezione conforme a tali obiettivi, essere applicata in maniera tale da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa del beneficio di prestazioni concesse ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze 6 marzo 1979, causa 100/78, *****, Racc. pag. 831, punto 14; 12 giugno 1980, causa 733/79, *******, Racc. pag. 1915, punto 8; 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina, Racc. pag. 2205, punto 7; 24 novembre 1983, causa 320/82, ********, Racc. pag. 3811, punto 4, e Kromhout, cit., punto 21). Ne consegue che non sarebbe conforme ai citati obiettivi interpretare una disposizione con finalità anticumulo, quale l’art. 10 del regolamento n. 574/72, in modo da pervenire alla concessione effettiva di un importo che è inferiore a ciascuna delle prestazioni singolarmente considerate (v. segnatamente, per analogia, sentenze *****, cit., punti 14 e segg.; 19 febbraio 1981, causa 104/80, *****, Racc. pag. 503, punto 12, e Kromhout, cit., punto 21).

59 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che gli artt. 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72 devono essere interpretati nel senso che un diritto, non subordinato a condizioni di assicurazione ovvero di occupazione od attività subordinata o autonoma, ad ottenere le prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro nel quale un genitore risiede con i figli a favore dei quali tali prestazioni vengono concesse, non può essere parzialmente sospeso in una situazione, come quella oggetto della causa principale, nella quale l’ex coniuge, che è l’altro genitore dei figli di cui trattasi, avrebbe in linea di principio diritto ad ottenere le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato nel quale egli svolge un’occupazione, ai sensi della sola legislazione nazionale di tale Stato oppure in applicazione dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, ma di fatto non percepisca tali prestazioni in quanto non ha presentato una domanda a questo scopo.

Sulle spese

60 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nel loro testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificati dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, devono essere interpretati nel senso che un diritto, non subordinato a condizioni di assicurazione ovvero di occupazione od attività subordinata o autonoma, ad ottenere le prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro nel quale un genitore risiede con i figli a favore dei quali tali prestazioni vengono concesse, non può essere parzialmente sospeso in una situazione, come quella oggetto della causa principale, nella quale l’ex coniuge, che è l’altro genitore dei figli di cui trattasi, avrebbe in linea di principio diritto ad ottenere le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato nel quale egli svolge un’occupazione, ai sensi della sola legislazione nazionale di tale Stato oppure in applicazione dell’art. 73 del citato regolamento n. 1408/71, ma di fatto non percepisca tali prestazioni in quanto non ha presentato una domanda a questo scopo.

Redazione