Commette reato chi diffonde musica a volume elevato a bordo della propria autovettura (Cass. pen. n. 42128/2012)

Redazione 29/10/12
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Ritenuto in fatto

1. G.V.A., tramite il difensore di fiducia, avvocato D. M., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Livorno con la quale è stato condannato alla pena di Euro 250,00 di ammenda per disturbo del riposo e delle occupazioni di un imprecisato numero di persone abitanti nei pressi del (omissis), dove stazionava a bordo della sua autovettura, dalla quale diffondeva musica a volume elevato; in (omissis).
A sostegno del ricorso il G. deduce due motivi.
1.1. Con il primo denuncia l’errata applicazione dell’art. 659 cod. pen. e il vizio di motivazione.
Il comportamento del G. non integrerebbe la fattispecie criminosa contestata: egli si sarebbe limitato ad ascoltare la musica sorseggiando una birra con due amici, in un luogo solitario e suggestivo.
Il molo all’interno del porto mediceo di Livorno costituisce, infatti, una penisola in mezzo al mare, distante dal centro abitato, e l’imputato ignorava che nei pressi fosse ubicata la caserma della Guardia di Finanza da cui sarebbe partita la segnalazione del disturbo. Vi erano, al contrario, tutte le condizioni per ritenere, secondo le regole della comune esperienza, che in quella zona la musica non potesse arrecare molestia ad alcuno. E, comunque, non ogni attività rumorosa integrerebbe il reato de quo, ma solo quella eccedente i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, superando la soglia della normale tollerabilità.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in punto di misura della pena inflitta, ma, nell’illustrazione del motivo, lamenta soltanto l’omessa verifica della specifica offensività della condotta contestata.

 

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come si legge nella sentenza impugnata, l’imputato, insieme con due amici, stava facendo festa sul piazzale del (omissis), tenendo aperte le portiere della sua autovettura, compresa quella del portabagagli posteriore, da cui si diffondeva nell’ambiente circostante la musica ad alto volume trasmessa dall’impianto stereo installato nel veicolo; l’intensità del volume, secondo quanto riportato dal testimone verbalizzante, in servizio presso la Guardia di finanza di Livorno, era talmente elevata da far ritenere che gli amplificatori fossero più potenti rispetto a quelli normalmente installati sulle vetture; e la breve distanza (circa 20-30 metri), libera da qualsiasi ingombro, esistente tra la caserma S. della Guardia di Finanza e l’automobile dell’imputato, parcheggiata dietro la prima, rendeva la musica diffusa in piena notte ad alto volume certamente idonea, secondo la coerente motivazione del tribunale, a disturbare il sonno dei finanzieri e, anche, delle altre persone presenti nei numerosi natanti ormeggiati nel porto turistico circostante.
Tali essendo i presupposti di fatto di cui da conto il giudice di merito, risulta correttamente ravvisato il reato di disturbo del riposo delle persone, di cui al comma primo dell’art. 659 cod. pen., che postula emissioni moleste mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, senza che sia necessario l’effettivo disturbo delle stesse, trattandosi di reato di pericolo presunto che tutela la quiete pubblica (Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, dep. 28/02/2012, **********, Rv. 252075; Sez. 1, n. 44905 del 11/11/2011, dep. 02/12/2011, *********, Rv. 251462); mentre il medesimo reato non richiede, come preteso dal ricorrente, il superamento dei limiti di emissioni sonore di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997, la cui violazione integra, invece, il diverso illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), a tutela della salute pubblica e della salubrità dell’ambiente (Sez. 1, n. 23866 del 09/06/2009, dep. 10/06/2009, Valvassore, Rv. 243807).
1.2. Il secondo motivo di ricorso in tema di entità della pena inflitta è del tutto generico; come pure la doglianza circa il mancato accertamento dell’offensività specifica del fatto, avendo il Tribunale, come si è detto, dato piena contezza dell’abuso di strumenti sonori da parte dell’imputato in circostanze di tempo e di luogo idonee a disturbare il riposo di più persone.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in Euro mille.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Redazione