Climatizzatore troppo rumoroso: la pronta sostituzione evita la condanna per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (Cass. pen. n. 22682/2013)

Redazione 27/05/13
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Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Cosenza ha condannato Q.C. per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 659 c.p., perché, quale legale rappresentante della Casa di cura Sacro Cuore srl, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, provocava, ponendo e mantenendo in funzione l’impianto di climatizzazione a servizio della predetta Casa di cura, emissioni sonore superiore a quelle consentite e comunque tali da recare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone abitanti nei vicini edifici; e per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 650 c.p. per non avere osservato, nella qualità appena sopra indicata e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l’ordinanza emessa dal Comandante del Corpo di Polizia municipale, con la quale le si intimava, entro e non oltre novanta giorni, di provvedere alla realizzazione di un adeguato sistema di isolamento acustico.
Ambedue i reati commessi in (omissis) .
Il Tribunale ha fatto richiamo al rapporto tecnico sulle misurazioni fonometriche eseguite dall’A.R.P.A.Cal., da cui si evince che il livello sonoro degli impianti di climatizzazione superava di molto i limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge. Ha poi dato atto che, dopo la notifica dell’intimazione, l’imputata si adoperò per la sostituzione degli impianti, ma i lavori furono conclusi ben oltre il termine assegnatole con l’ordinanza medesima e lei avrebbe potuto limitarsi all’esecuzione di lavori meno impegnativi che comunque avrebbero risposto al bisogno. Il Tribunale ha aggiunto che, ultimati i lavori presso la Casa di cura, le misurazioni delle emissioni acustiche hanno verificato la persistenza soltanto di un minimo rumore nell’abitazione della denunciante, a conferma che la gran parte delle emissioni lesive provenivano proprio dalla Casa di cura e non anche dal locale di pasticceria posto nei pressi. Avverso la sentenza ha proposto appello, poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale, C.Q., per mezzo degli avv.ti ********* e *****, deducendo:
– difetto dell’elemento psicologico perché la ricorrente, non appena ricevuta l’intimazione di provvedere, entro novanta giorni, ad un adeguato sistema di isolamento acustico, si attivò prontamente e ad appena cinque giorni dalla notifica conferì incarico per l’esecuzione delle misure fonometriche relative ai gruppi esterni dell’aria condizionata a servizio della struttura sanitaria, al fine di individuare i necessari interventi di mitigazione. Per ovvie ragioni, la ricorrente ha poi optato per la soluzione tecnica che offriva maggiori garanzie dell’ambiente, e quindi per la sostituzione delle macchine con impianti più silenziosi, invece per l’insonorizzazione dell’impianto già esistente. I lavori avrebbero riguardato l’impianto di climatizzazione a servizio anche delle sale operatorie, sicché, non potendo sospendere l’attività in dette sale, si concordò una calendarizzazione dei lavori in diverse fasi, compresi interventi notturni, e ciò indipendentemente dall’insonorizzazione degli impianti già esistenti. I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e ciò nonostante la persona offesa, I.M., ha affermato la persistenza dei rumori nella sua abitazione, provenienti dalla pasticceria sottostante, il che dimostra che i rumori lamentati in realtà non provenivano dalla Casa di cura ma dai locali della Pasticceria.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato solo in parte e per le ragioni di seguito esposte.
Già l’impugnata sentenza ha attestato che la ricorrente, non appena raggiunta dall’intimazione di far cessare le moleste immissioni rumorose, si adoperò per la sostituzione delle apparecchiature di climatizzazione. Questo dato di fatto non può che condurre all’esclusione dell’elemento soggettivo della contestata contravvenzione: la ricorrente non ebbe certo volontà di non osservare l’ordine legalmente dato, né fu negligente nel provvedere a creare le condizioni per far cessare i rumori molesti; scelse, anzi, la via della sostituzione dei macchinari, che certo fu misura del tutto adeguata a rispondente alla necessità, come successivamente si è avuto modo di constatare con le misurazione delle immissioni moleste.
La condotta qualificata ai sensi dell’art. 650 c.p. non è stata allora assistita dall’elemento soggettivo, né del dolo né della colpa, e il fatto si come ricostruito non costituisce reato.
La sentenza per questa parte deve essere annullata senza rinvio e, siccome il ricorso deve essere rigettato per quel che attiene ai rilievi in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 659 c.p., la pena per tale ultimo reato deve essere rideterminata, secondo le indicazioni contenute nella sentenza impugnata, in Euro 200,00 di ammenda.
Il giudice del merito ha, infatti, individuato tra i due reati un caso di continuazione e ha indicato il reato più grave, come può desumersi dalla indicazione della pena base, in quello di cui all’art. 659 c.p., per il quale ha irrogato, appunto, la pena di Euro 200,00 di ammenda.
Non v’è dubbio, si come argomentato in modo adeguato in sentenza, che dai locali della Casa di cura Sacro Cuore s.r.l. promanarono rumori molesti, provenienti dagli impianti di climatizzazione, dato che, non appena furono ultimati i lavori di sostituzione degli impianti, si rinnovò la misurazione delle immissioni acustiche nell’abitazione dei denuncianti e se ne riscontrò l’avvenuto abbattimento: residuò soltanto un minimo rumore, dal valore compreso nei limiti di legge, il che da spiegazione adeguata dell’attribuibilità della pregressa condizione penalmente rilevante ai macchinari della Casa di cura amministrata dalla ricorrente.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato per questa parte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Determina per l’effetto la pena per il residuo reato di cui all’art. 659 c.p. in Euro 200,00 di ammenda.
Rigetta il ricorso nel resto.

Redazione