Cassazione: la prestazione risarcitoria per il danno da emotrasfusione ha funzione assistenziale, non di garanzia del diritto alla salute (Cass. n. 2009/2012)

Redazione 13/02/12
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Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 gennaio 2009 la Corte d’Appello di Milano, per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1608/07, ha condannato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali al pagamento in favore di F.S. del 20% dell’importo capitale maturato dalla scadenza del termine per il pagamento, a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia affermando che il ritardo ingiustificato di anni nella erogazione dell’indennizzo incide su valori costituzionalmente tutelati.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su unico motivo.

Resiste con controricorso la F..

 

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 cod. civ. nonchè del D.L. n. 669 del 1996, art. 14 come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare si assume che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno all’appellante senza che questa abbia fornito alcuna prova concreta del danno patito; inoltre l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 avrebbe mera natura assistenziale e non avrebbe la funzione di garanzia del diritto alla salute.

Il motivo è fondato. Il danno derivante dal ritardo nella corresponsione di una prestazione è naturalmente risarcito dalla rivalutazione monetaria; ogni danno ulteriore deve essere provato da chi voglia farlo valere in giudizio ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1. Nel caso in esame la Corte territoriale ha riconosciuto tale danno ulteriore senza che il creditore abbia fornito alcuna prova in proposito. La stessa Corte d’Appello ha erroneamente considerato, ai fini del danno per ritardato pagamento, la natura della prestazione corrisposta, mentre, come detto, il ritardo nel pagamento è sempre risarcito dalla rivalutazione monetaria indipendentemente dalla natura del credito. Il creditore avrebbe dovuto provare il danno ulteriore per responsabilità extracontrattuale del debitore allegando l’oggettiva esistenza di un illecito nel comportamento dell’amministrazione debitrice, il presupposto soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa grave, ed il nesso di causalità con il danno patito. Nulla di tutto questo ha allegato e provato la creditrice mentre la Corte d’Appello, come detto, ha ricavato il presupposto per la liquidazione del danno non patrimoniale ulteriore per ritardato pagamento, dalla stessa natura oggettiva della prestazione, irrilevante ai fini in questione.

La sentenza impugnata che ha riconosciuto il danno in esame deve essere dunque cassata, e la domanda di ulteriore danno della F. rigettata.

Il comportamento dilatorio dell’amministrazione che ha comunque impiegato vari anni per il riconoscimento ed il successivo pagamento della prestazione, induce comunque a compensare fra le parti le spese di giudizio dell’intero processo.

 

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di F. S..

Compensa fra le parti le spese di giudizio dell’intero processo.

Redazione