Cartella di pagamento, emissione, previa comunicazione dell’esito del controllo al contribuente (Cass. n. 26482/2013)

Redazione 26/11/13
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Ordinanza

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. *******************, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 24/04/2008 della CTP di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso della società contribuente “Gluttony Veneto sas” – ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA- IRPEF relativa all’anno d’imposta 2003 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che la omessa previa comunicazione al contribuente dell’esito della rettifica operata, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione – come previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nonchè dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 – costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione (il terzo improntato alla violazione L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5; il secondo alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, entrambi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; motivi che devono essere esaminati a preferenza del primo perchè più liquidi e di pronta soluzione) la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione (di che la parte ricorrente ha dato conto con modalità idoneamente autosufficienti che la parte controricorrente non ha debitamente contestato nel proprio atto difensivo).

La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale: “L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel merito (respingendo l’impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Roma, 10 marzo 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

Redazione