Avviso bonario: non è obbligatorio per il fisco…va notificato solo in caso di irregolarità nelle dichiarazioni del contribuente (Cass. n. 11429/2012)

Redazione 06/07/12
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Svolgimento del processo

La controversia promossa da AG Nocerina 1910 s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Salerno n. 71/1/2007 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso le cartelle di pagamento nn. (omissis) per iva ed irap 2000. La CTR riteneva illegittime le cartelle D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in quanto la iscrizione a ruolo non era stata preceduta dalla comunicazione delle irregolarità riscontrate e dal’avviso bonario di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/5/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60, della L. n. 212 del 2000, art. 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto illegittima la iscrizione a ruolo in quanto non preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione e dall’invito a fornire chiarimenti.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010; Cass. 22035/2010) secondo cui l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Redazione