Appalti: Tar Campania Sent. N. 01126/2012

Redazione 07/03/12
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N. 01126/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04511/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4511 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

I) con il ricorso introduttivo:

– della determinazione del 21 giugno 2011 recante esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie di competenza della *** s.p.a. ricadenti nel territorio dell’ATO 3 Sarnese – Vesuvio – Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, *******, *****, S. Anastasia, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara e l’allegato modulo “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni” ove da interpretare in senso sfavorevole alla ricorrente, i verbali di gara, la nota del 13 luglio 2011 con cui la stazione appaltante ha riscontrato negativamente l’istanza di annullamento in autotutela ex art. 243 bis del codice degli appalti pubblici;

II) con i motivi aggiunti:

– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara del 28 luglio 2011 in favore di *** s.r.l.;

– del contratto intercorso il 6 settembre 2011;

Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di *** s.p.a., *** s.r.l. e *** s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il dispositivo di sentenza n. 673 dell’8 febbraio 2012;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società *** s.p.a. (capogruppo) partecipava in associazione temporanea di imprese con le mandanti *** *** s.r.l. e *** Costruzioni s.r.l. alla gara d’appalto indetta nel 2010 dalla *** s.p.a. … per l’affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie ricadenti nel territorio dell’ATO 3 Sarnese – Vesuvio – Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, *******, *****, Sant’*********, Torre del Greco, Trecase e Boscotrecase, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Alla seduta di gara del 22 aprile 2011, veniva stilata la graduatoria provvisoria che vedeva nelle prime tre posizioni, rispettivamente, l’a.t.i. *** s.p.a. (dichiarata aggiudicataria provvisoria con punti 93,900), *** s.r.l. (punti 88,331) e *** s.r.l. (punti 72,927).

Tuttavia, in sede di verifica della documentazione prodotta a corredo dell’offerta, il raggruppamento condotto dalla ricorrente veniva escluso con determinazione del 21 giugno 2011: indi, in seguito alla esclusione della seconda graduata, l’appalto veniva aggiudicato alla *** s.r.l. (il contratto di appalto veniva stipulato in data 6 settembre 2011).

Avverso l’atto di esclusione e la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata insorge la *** s.p.a. con ricorso introduttivo e successivo atto di motivi aggiunti: deduce violazione e falsa applicazione degli atti costituenti la lex specialis di gara (bando e disciplinare), violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede, nonché dei principi della massima partecipazione delle offerte e della par condicio dei concorrenti, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disapplicazione di atti amministrativi validi ed efficaci, perplessità, sviamento di potere.

Resistono in giudizio la *** ed *** che eccepiscono in rito la inammissibilità del ricorso e replicano nel merito alle censure di parte ricorrente.

Si è costituita con memoria di stile la *** s.r.l. che chiede genericamente la reiezione del ricorso.

Dopo ulteriore scambio di memorie e documentazione, alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2012, la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione il ricorso proposto dalla società *** s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con le mandanti *** *** s.r.l. e *** Costruzioni s.r.l., avverso la propria esclusione e la successiva aggiudicazione disposta in favore di *** s.r.l., nell’ambito della procedura indetta dalla (***) s.p.a. per l’affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie di competenza della *** s.p.a. ricadenti nel territorio dell’ATO 3 Sarnese – Vesuvio – Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, *******, *****, S. Anastasia, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase.

Per la migliore intelligenza delle questioni dedotte in giudizio, giova riportare le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della gravata esclusione (cfr. determinazione del 21 giugno 2011 e verbale di gara del 17 giugno 2011):

a) la mandataria *** s.p.a. non è risultata in possesso della certificazione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 (Settore EA 27), della certificazione di gestione dell’ambiente UNI EN ISO 14001:2004 (Settore EA 27) e della certificazione di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAH 18001:2007 (Settore EA 27) richieste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara;

b) la mandante *** *** s.r.l. non ha prodotto alcuna documentazione in merito al requisito, anch’esso richiesto dalla disciplina di gara, inerente la realizzazione con esito positivo di lavori nel settore oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2007-2008-2009).

In limine litis, non merita considerazione l’eccezione opposta dalla *** di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, atteso che quest’ultima è stata specificamente gravata con i motivi aggiunti.

Viceversa, coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità articolata dalla *** s.r.l. e *** s.p.a., con cui si evidenzia che la ricorrente non ha spiegato censure avverso tutti i motivi della esclusione, non avendo avversato la ragione espulsiva indicata sub ‘b’ (mancato possesso in capo alla mandante *** *** del requisito dei lavori analoghi svolti nel triennio).

Difatti, come si evince chiaramente dalla lettura del verbale di gara del 17 giugno 2011, non vi è dubbio che il seggio di gara abbia posto a fondamento della sanzione espulsiva entrambe le suddette motivazioni, con la conseguenza che, trattandosi di atto plurimotivato, deve farsi applicazione del granitico indirizzo pretorio secondo cui il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto (ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 14 gennaio 2011 n. 139).

Si aggiunga che il ricorso si appalesa anche infondato nel merito.

Con un primo articolato motivo di diritto, la istante contesta la prima motivazione della disposta esclusione (difetto dei certificati in capo alla mandataria): in estrema sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, né il bando né il disciplinare di gara prescrivevano espressamente tale requisito in capo ad ogni società del raggruppamento partecipante. Viceversa, osserva la esponente, il bando si limitava a richiedere che tale certificazione fosse posseduta da ogni “concorrente”, tale dovendosi intendere l’a.t.i. partecipante nel suo complesso e non ogni singola impresa che ne facesse parte: pertanto era sufficiente che tale requisito fosse speso dalla società mandante *** *** s.r.l. (che possiede i certificati relativi al Settore EA 27).

Inoltre, rappresenta di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (riferita, tuttavia, al distinto Settore EA 28) e, in subordine, impugna in parte qua la lex specialis ove da interpretarsi in senso sfavorevole.

Il motivo di gravame non si presta a positivo apprezzamento: tanto esime il Collegio dallo scrutinio della eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione per presunta tardiva impugnazione del bando e del disciplinare di gara.

Le argomentazioni della *** si infrangono avverso il chiaro tenore letterale della disciplina di gara secondo cui, in caso di a.t.i., ciascuna impresa collegata al sodalizio avrebbe dovuto comprovare il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAH 18001:2007 riferite al Settore EA 27.

Per convincersene, è utile richiamare le prescrizioni contenute rispettivamente nel bando, nel disciplinare di gara e nell’allegato modello “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni”:

A) Bando di gara:

– con riguardo alla “documentazione e modalità di partecipazione”, il bando (punto 9) imponeva ai partecipanti di attenersi al disciplinare di gara e all’allegato n. 1, “contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa …”;

– quanto alle “condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione” (punto 18), il bando prescriveva in capo ai “concorrenti” il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 (Settore EA 27), UNI EN ISO 14001:2004 (Settore EA 27) e BS OHSAH 18001:2007 (Settore EA 27);

B) Disciplinare di gara:

– secondo quanto riportato al punto 2.1 lett. a), all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa doveva essere inserito, a pena di esclusione, il Modello “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni” contrassegnato come “allegato n.1”, compilato in ogni sua parte, precisando inoltre che “ciascuna delle dichiarazioni e sub-dichiarazioni, prestampate o da compilare, presenti nella modulistica predisposta dalla G.O.R.I. S.p.A., costituisce un requisito di ammissione alla gara e, pertanto, la sua mancanza o non conformità ai moduli è causa di non ammissione alla gara”;

– il punto 2.1.1 (recante specifiche prescrizioni per le a.t.i.) disponeva che “nel caso di raggruppamento di imprese diverso dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (…) tutte le imprese costituenti il raggruppamento dovranno produrre la documentazione di cui al precedente paragrafo 2.1. lett. a)…” ovvero, come si è visto, il modello – allegato 1 compilato in ogni sua parte;

– non ha quindi pregio l’argomentazione della ricorrente (che assume la inidoneità del modello – allegato 1 ad integrare le precisazioni della lex specialis) considerato che, come si è visto, secondo quanto indicato al punto 9 del bando, la disciplina di gara era costituita, oltre che dal bando medesimo, anche “dal disciplinare con il relativo allegato n. 1, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara”;

– in base alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare, come integrate dal modello – allegato 1, può quindi ritenersi che ciascuna impresa partecipante all’a.t.i. avrebbe dovuto compilare in ogni sua parte detto allegato dichiarando il possesso dei requisiti ivi specificati;

– la sanzione prevista per l’eventuale inosservanza di tale onere era contenuta nel punto 2.4 lett. b4) e lett. b5) del disciplinare, secondo cui sarebbero state escluse, tra le altre ipotesi, le offerte “con il modello ‘Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni’ non compilato in ogni sua parte” ovvero “con requisiti economici e/o tecnici non sufficienti”;

C) Modello – allegato 1 al disciplinare (“Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni”):

– al punto 5 (dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico-organizzativa”) era chiaramente indicato in grassetto che, in caso di a.t.i., “…ogni concorrente del raggruppamento deve compilare la presente pagina”;

– contrariamente alle deduzioni della istante, non è ravvisabile alcun contrasto tra la previsione dianzi riportata ed il disciplinare: difatti la prima appare perfettamente speculare a quella contenuta nel predetto disciplinare di gara (punto 2.1.1 lett. ‘b’) secondo cui “nel caso di raggruppamento di imprese (…) tutte le imprese costituenti il raggruppamento dovranno produrre la documentazione di cui al precedente paragrafo 2.1. lett. a)”;

– nemmeno vi è conflitto con il bando di gara posto che, come si è visto, quest’ultimo rinviava per la regolamentazione integrativa al disciplinare e al modello – allegato 1 (punto 9);

– tra le dichiarazioni che ogni partecipante al raggruppamento avrebbe dovuto rendere nel modulo di ammissione alla gara vi erano quelle concernenti: I) la realizzazione con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2007-2008-2009) di lavori nel settore oggetto dell’appalto (punto 5, lett. ‘c’ del modulo); II) il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e della certificazione BS OHSAH 18001:2007 relative al Settore EA 27 (punto 5, lettere ‘e’, ‘f’ e ‘g’ del modulo).

Quindi, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la lex specialis richiedeva il possesso delle certificazioni riferite al Settore EA 27 in capo a ciascuna impresa che ne facesse parte: tuttavia, nel caso in esame, è risultato che la *** s.p.a. non era in possesso di tale requisito.

Pertanto, la ricorrente è incorsa nella ipotesi di esclusione specificamente prevista dal punto 2.1 e punto 2.1.1 del disciplinare in combinato disposto con il punto 5, lett. ‘e’, ‘f’ e ‘g’ del modulo allegato 1 e, pertanto, è stata legittimamente esclusa dalla procedura.

La soluzione della questione in diritto discende quindi dalla piana applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, nelle gare per l’aggiudicazione di appalti vige il principio generale della tassatività ed inderogabilità delle cause di esclusione espressamente statuite nella lex specialis dell’appalto, non residuando alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione. Difatti, allorquando la normativa di gara preveda l’esclusione dalla procedura selettiva per l’inosservanza di previsioni anche di carattere solo formale, la stazione appaltante è tenuta al rispetto delle norme a cui si è autovincolata e che essa stessa ha emanato sulla base di un giudizio di utilità procedimentale (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2008 n. 567 e 30 dicembre 2006 n. 8262).

Si aggiunga che l’opzione ermeneutica sostenuta dalla ricorrente (secondo cui il requisito doveva essere posseduto da ogni “concorrente”, tale dovendosi intendere l’a.t.i. nel suo complesso e non ogni singola impresa che ne facesse parte), oltre che destituito di fondamento alla luce delle richiamate prescrizioni di gara, si pone in contrasto con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in tema di requisiti tecnici soggettivi ed a.t.i..

Invero, osserva il Collegio che le forme di aggregazione dei soggetti aspiranti all’affidamento degli appalti pubblici hanno essenzialmente lo scopo di aprire la dinamica concorrenziale, consentendo la coalizione di imprese di minore dimensione per favorirne la crescita e l’ingresso su mercati più estesi.

In questa prospettiva, i raggruppamenti temporanei sono assoggettati ad un trattamento tendenzialmente uguale, o comunque non deteriore, rispetto a quello previsto, in generale, per i soggetti che partecipano alla gara singolarmente.

Con specifico riferimento alla certificazione di qualità, trattasi di requisito tecnico di carattere soggettivo dell’impresa, preordinato ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertate da un organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento nelle diverse fasi.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate: nel caso di specie il bando ed il disciplinare (con il relativo allegato) non limitano il riferimento della certificazione di qualità ad alcune prestazioni, sicché essa deve essere riferita a tutte le componenti del raggruppamento partecipante (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, parere 10 dicembre 2008 n. 254).

Tali argomentazioni consentono di superare anche l’ulteriore censura dedotta in parte qua avverso il bando ed il disciplinare di gara in quanto appaiono del tutto ragionevoli, logiche e non arbitrarie le disposizioni della lex specialis citate in precedenza che, come si è visto, richiedevano ai fini della partecipazione alla gara il possesso delle certificazioni in capo a tutte le componenti del raggruppamento partecipante.

Difatti, trattandosi di requisito tecnico di carattere soggettivo volto ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo determinati standard qualitativi accertati da organismi qualificati, appare ragionevole che tale valutazione venga estesa a tutti i soggetti tenuti ad eseguire le prestazioni contrattuali e, quindi, nel caso di raggruppamenti orizzontali (nei quali, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 vi è una distinzione quantitativa dell’opera e le imprese svolgono i “lavori della stessa cate***a”), come nel caso dell’a.t.i. ***, a tutte le società che ne fanno parte: diversamente, l’interesse della stazione appaltante ad ottenere un certo livello qualitativo delle prestazioni risulterebbe invero vanificato (Consiglio di Stato, Sez. V 15 giugno 2001 n. 3188; T.A.R. Sardegna, Cagliari, 6 aprile 2010 n. 665).

Né rileva la circostanza che la capogruppo fosse in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 riferita, tuttavia, al Settore EA 28.

Quanto al rapporto tra certificazione di qualità ed attestazione di qualificazione SOA, si osserva che la prima è preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, l’idoneità dell’impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello medesimo, così come accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante la certificazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore, garantendone altresì la validità nel tempo attraverso un’adeguata attività di sorveglianza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005 n. 5800).

Invece, l’attestazione di qualificazione, come si deduce dalla disposizioni contenuta nell’art. 60 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (e, in precedenza, dall’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34), costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici (Consiglio di Stato, Sez IV, 19 ottobre 2007 n. 5470; Sez. V, 8 agosto 2003 n. 4599).

La diversità delle funzioni cui attendono rispettivamente, la attestazione di qualificazione (possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria) e la certificazione di qualità aziendale (garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale) esclude in radice che il possesso della prima possa assorbire la seconda, trattandosi appunto di due requisiti autonomi (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2011 n. 1773).

Quanto alla circostanza che la *** s.p.a. fosse in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 riferita al Settore EA 28, si osserva quanto segue.

La deduzione non scalfisce la legittimità dell’atto espulsivo considerato che, in primo luogo, dalla documentazione versata agli atti di causa non risulta che la *** s.p.a. sia in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (Settore EA 27) e della certificazione sulla sicurezza aziendale BS OHSAH 18001:2007 (Settore EA 27) il cui mancato possesso, unitamente alla certificazione UNI EN ISO 9001, è stato posto a fondamento dell’atto espulsivo.

Ne consegue che, anche a voler condividere il ragionamento della ricorrente, il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 9001 non varrebbe in ogni caso a comprovare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione alla procedura di gara.

Ma il ragionamento è anche destituito di fondamento in punto di diritto.

Se, come si è visto, la funzione di tale certificazione è quella di attestare la capacità tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sarà chiamato a svolgere in esecuzione del contratto, è evidente che, per poter assolvere la descritta funzione, la certificazione di qualità deve concernere lo specifico oggetto dell’appalto (T.A.R. Piemonte, 5 novembre 2010, n. 4083; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 14 luglio 2011 n. 390).

Viceversa, la certificazione della capogruppo mandataria attiene al Settore EA 28 (“Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”), distinto rispetto a quello richiesto dalla disciplina di gara Settore EA 27 (“Produzione e distribuzione di acqua”).

Non muta tale convincimento la circostanza che, come evidenziato dalla ricorrente, la stazione appaltante abbia indetto una nuova procedura di gara prescrivendo in capo ai concorrenti il possesso della certificazione di qualità per i Settori EA27 ed EA28 (cfr. nuovo bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 26 novembre 2011). Non se ne può dedurre una sostanziale equivalenza tra i due settori: difatti, non sfugge al Collegio che il nuovo bando indetto dalla *** s.p.a. presenta un distinto oggetto (servizio di manutenzione programmata, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento a servizio delle apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromagnetiche ed idrauliche installate negli impianti idrici, fognari e di depurazione) rispetto a quello previsto dalla procedura per cui è causa.

Le ragioni illustrate conducono a ritenere legittima la sanzione espulsiva disposta a carico dell’a.t.i. ***: per l’effetto, diviene superfluo l’esame dei motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione disposta in favore di *** s.r.l. (peraltro dedotti per profili di illegittimità derivata che, per le illustrate considerazioni, non possono trovare accoglimento): è evidente che, siccome legittimamente esclusa, la ricorrente non potrebbe in ogni caso trarre alcuna utilità dall’eventuale caducazione dell’atto terminale della procedura.

La peculiare natura delle questioni dedotte in giudizio consente di disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

********************, Presidente

**************, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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