Affidamento servizio di preparazione somministrazione di pasti, pulizia locali, stoviglie ed altro mensa scolastica scuole dell’infanzia (Cons. Stato n. 2110/2012)

Redazione 13/04/12
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Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla società cooperativa Cinquepoli Servizi avverso gli atti relativi alla procedura relativa all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nel territorio del Comune di Polistena, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore della Cooperativa sociale La Mimosa;

Ritenuto che è fondato il motivo di appello con il quale l’amministrazione ricorrente deduce la tardività del ricorso di primo grado;

Rilevato, infatti, che dagli atti di causa si ricava la piena conoscenza, alla data dell’istanza di accesso (22.10.2010), degli estremi del provvedimento di aggiudicazione (determinazione 19.10.2010, n. 270) e delle ragioni di illegittimità collegate alla previsioni del bando in merito ai requisiti di qualificazione ed alla mancanza, in capo alla cooperativa La Mimosa, della necessaria esperienza operativa nel settore della refezione scolastica (cfr. visura camerale del 19.10.2010);

Ritenuto che risulta quindi comprovata alla suddetta data la piena conoscenza, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione anche alla stregua dell’art. 120, comma 5, del codice del processo amministrativo, sia del contenuto precettivo dell’atto lesivo sia dei relativi profili di illegittimità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531);

Ritenuto, pertanto, che, a fronte di detto exordium del termine decadenziale, risulta tardivo il ricorso proposto, in data 22.10.2010, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla normativa speciale che regola il rito dei contratti pubblici;

Reputato, pertanto, che, in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso di primo grado mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l’irricevibilità del ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012

Redazione