Adempimenti per ottenere benefici fiscali: termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge (Cass. n. 2232/2013)

Redazione 30/01/13
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Ordinanza

<<L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società T. srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di recupero del credito d’imposta relativo ad investimenti realizzati dalla contribuente in aree svantaggiate ex art. 8 l. 388/00; avviso emesso dall’Ufficio sul presupposto che la contribuente fosse decaduta dal beneficio, a seguito della mancata effettuazione della comunicazione sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato, prescritta dall’articolo 62, primo comma, lett. a), l. 289/02.
La contribuente si è costituita con controricorso.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il termine del 28.2.03, stabilito per la suddetta comunicazione con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24.1.03, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4.2.03, sia illegittimo per contrasto con la disposizione dettata dall’articolo 3, secondo comma, l. 212/00, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti; con la conseguenza che dalla mancata osservanza del suddetto termine non potrebbe derivare la decadenza dal beneficio fiscale di cui si discute.
Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 n. 3 cpc, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione degli articoli 62 l. 289/02 e 3 l. 212/00 e contesta l’argomcnto della Commissione Tributaria Regionale secondo cui il termine del 28.2.03 — stabilito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate per effettuare la comunicazione prescritta dall’art. 62, primo comma, lettera a), l. 289/02, con provvedimento tempestivamente adottato in attuazione di tale ultima disposizione – sarebbe illegittimo per contrasto con la disposizione dettata dall’articolo 3, secondo comma, l. 212/00 (cd. Statuto del contribuente).
Si osserva al riguardo che già con la sentenza n. 3578 del 13.2.09 questa Sezione aveva chiarito che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, primo comma, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica. Lo specifico tema della legittimità del termine del 28 febbraio 2003, in relazione alle disposizione del c.d. Statuto del contribuente, è stato poi affrontato nell’ordinanza n. 8254 del 6.4.09, nella quale si è precisato che le norme della legge 212/00, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi gia immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, ne consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. Infine, con la sentenza n. 19627 dell’1.9.09 e, da ultimo, con la sentenza n. 29616/11, si è specificamente chiarito che, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dall’art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dall’art. 62, primo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 — entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonche quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio. In dette sentenze si è infatti precisato che non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto il contribuente è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. n. 253 del 2002 (i cui effetti sono stati fatti espressamente salvi dal settimo comma dell’articolo 62 l. 289/02), ed il predetto termine e di fonte immediatamente legale, non superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa.
Le argomentazioni sviluppate nel controricorso non apportano argomenti che inducano a rimettere in discussione l’indirizzo di legittimità ora esposto, ormai consolidato, e pertanto si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con conseguente decisione di merito di rigetto della domanda del contribuente..>>
che la parte intimata è costituita;
che la relazione ai stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra esposti, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata;
che peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 cpc con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta;
che le spese si compensano per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il giudizio di cassazione, in relazione al quale si liquidano in € 5.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 cpc, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta.
Compensa le spese delle fasi di merito e condanna la contribuente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012.

Redazione