Accesso al pubblico impiego

Redazione 29/06/11
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N. 03660/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01018/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2009, proposto da***

contro***

per la riforma***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. **************** e uditi per le parti gli avvocati ****************** e *************** (Avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con l’appello in esame, il sg. Miriade ****** e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, impugnano la sentenza 18 luglio 2008 n. 6958, con la quale il TAR Lazio, sez. I-quater, ha respinto il loro ricorso rivolto avverso il bando di concorso interno per esami a 364 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria, in quanto concorrenti risultati idonei non vincitori al concorso precedente e di aver confidato nello scorrimento della graduatoria “ancora efficace fino al 31 luglio 2010, tenuto conto dei posti di vice sovrintendente ancora vacanti”.

Secondo la sentenza appellata:

– l’art. 15 DPR n. 487/1994 “si limita ad individuare un arco temporale di vigenza delle già formate graduatorie concorsuali e dunque non si presta, di per sé, a rendere obbligato il ricorso alle graduatorie stesse”; in sostanza “la cd. ultrattività della graduatoria concorsuale è ben distinta . . . dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento e/o di preclusione all’indizione di un nuovo concorso”;

– a fronte di ciò, altre previsioni, quale l’art. 16 d.lgs. n. 443/1992 “contemplando la copertura dei posti che risultano disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorsi, supportano l’eccezionalità dello scorrimento della graduatoria”;

– in definitiva, “il cd. scorrimento delle graduatorie rappresenta una mera facoltà, di carattere eccezionale, mentre la scelta dell’amministrazione di indire – pur in presenza di graduatorie ancora valide – un nuovo concorso è assistita da un’ampia latitudine discrezionale”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando, poiché la decisione assunta dal Ministero di bandire un nuovo concorso, “viola per un verso la disciplina normativa di riferimento (violazione di legge) e, per l’altro, i fondamentali canoni di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (eccesso di potere)”, nelle particolari figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, illogicità e travisamento dei fatti, , in quanto:

– “è difficile giustificare la decisione di indire una nuova, identica selezione che non ha neppure minimamente preso in considerazione la graduatoria ancora pienamente efficace (la cui attualità esclude altresì la sussistenza di un interesse pubblico a reperire nuove professionalità qualificate)”;

– la scelta appare ancor meno giustificabile, in quanto “il nuovo concorso, trattandosi di concorso interno, è rivolto pressocchè al medesimo personale che ha partecipato (o che era in grado di partecipare) alla precedente selezione;

– la nuova selezione comporta ingenti costi;

– l’amministrazione avrebbe quindi dovuto “effettuare una minima valutazione circa l’opportunità di utilizzare la graduatoria appena approvata, non sussistendo ragioni che deponessero a favore di un nuovo concorso”;

b) error in iudicando in relazione alla violazione degli artt. 15 DPR n. 487/1994 e 39, co. 16, l. n. 449/1997, perchè tale ultima norma impone “alle amministrazioni di utilizzare le graduatorie in vigore anche per necessità sopraggiunte, prima di indire una nuova selezione”, né essa può ritenersi derogata dall’art. 16 d. lgs. n. 443/1992, poiché tale ultima disposizione “impone, da un lato, un determinato criterio di individuazione dei posti disponibili (quelli risultanti tali al 31 dicembre di ciascun anno) e di riparto delle assegnazioni tra le due categorie di dipendenti . . . mentre, dall’altro, impone che le norme debbano avvenire mediante concorso interno”, ma essa “non vieta l’utilizzazione di una precedente graduatoria, approvata pur sempre all’esito del concorso prescritto”.

Si è costituito in giudizio il Ministereo della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Con ordinanza 24 febbraio 2009 n. 993, questo Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (pur in presenza di un diverso orientamento del giudice ordinario: Cass. sez. lav., 11 agosto 2008 n. 21509), ha già affermato, con considerazioni che in questa sede si riconfermano, che gli art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 22, comma 8, l. 24 dicembre 1994, n. 724 non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all’Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, in modo da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero “medio tempore” resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; tali disposizioni, dunque, sono rivolte esclusivamente all’Amministrazione, proponendosi la finalità di agevolare, in nome del principio di economicità dell’azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all’ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la posizione degli idonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli stessi posti (Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3998)

Tanto ribadito sul piano generale, nel caso di specie, relativo ad un concorso interno per la nomina a vice sovrintendente della Polizia penitenziaria (disciplinato, dall’art. 16 del d. lgs. 20 ottobre 1992 n. 443), questo Consiglio di Stato ritiene che ricorra l’ipotesi di un concorso che, in virtù della specificità dell’ordinamento penitenziario, risulta ragionevolmente affidato ad una disciplina speciale.

Ed infatti, in base al citato art. 16, comma 1:

“La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a “buono” e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a “buono” e sanzione disciplinare più grave della deplorazione” .

I successivi commi 3 e 4 prevedono inoltre che:

“3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l’ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a) , seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) .

4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all’aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b).”

Come appare evidente, la disposizione in esame costruisce un sistema concorsuale per l’accesso alla qualifica del ruolo dei sovrintendenti affatto speciale (così come condivisibilmente sostenuto dall’appellata amministrazione: v. pag. 11 memoria di costituzione).

Tale sistema è caratterizzato, innanzi tutto, dalla presenza oltre che del concorso interno, anche dalla successiva frequenza di un corso di formazione.

Il comma 1 distingue ulteriormente tra un concorso per esami con successivo corso di formazione professionale (al quale è destinato il 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno), ed un concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale (al quale è destinato il restante 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno).

La qualifica di vice sovrintendente non si consegue per effetto del mero superamento del concorso, ma all’esito positivo di un corso di formazione (comma 3) “secondo l’ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso”.

Orbene, per quel che interessa nella presente sede, l’amministrazione:

– determina i posti da mettere a concorso, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello del concorso (comma 1);

– ammette ai corsi di formazione gli utilmente collocati in graduatoria di concorso;

– aggiunge ai posti disponibili per il concorso per titoli i posti attribuiti al concorso per esami e rimasti scoperti (comma 4);

– nomina nella qualifica di vice sovrintendente coloro che hanno superato il corso di formazione, attribuendo una “decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze” (comma 3).

A fronte di tale compiuto sistema concorsuale volto al conseguimento della qualifica di sovrintendente, appare evidente come non possa trovare applicazione l’istituto della utilizzazione della graduatoria (pur ancora valida), in virtù della disciplina generale dei concorsi pubblici, anche in relazione a posti resisi successivamente vacanti.

Ed infatti, per un verso, il legislatore ha già previsto una utilizzazione dei posti rimasti scoperti al concorso per esami, prevedendone la utilizzazione al fine di aumentare i posti del concorso per titoli; per altro verso, la previsione di una precisa decorrenza giuridica (1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze”, comma 3), da attribuire ai vincitori della composita procedura sopra descritta, esclude che possano essere presi in considerazione, per la nomina su posti successivamente resisi vacanti, concorrenti pur idonei ma appartenenti ad un concorso bandito in relazione ad un precedente (e diverso) quadro di disponibilità di posti. E ciò in quanto essi conseguirebbero una decorrenza giuridica non più dipendente dalla precedente ricognizione dei posti, alla quale, invece, la norma la vuole collegata.

Anche la previsione dello svolgimento di un successivo corso di formazione (solo all’esito del quale si consegue la nomina), evidentemente parametrato ed organizzato in relazione al concorso precedentemente bandito, esclude l’utilizzabilità ulteriore delle graduatorie, che prescinderebbe, appunto, dal complessivo sistema, sopra delineato, di conseguimento della qualifica.

Per le ragioni esposte, l’amministrazione penitenziaria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non può ricorrere alla utilizzazione successiva della graduatoria, a ciò ostando la disciplina speciale di cui all’art. 16 d. lgs. n. 443/1992, di modo che non appaiono sussistenti i lamentati vizi di eccesso di potere, inerenti ad una mancata ponderazione dell’amministrazione tra indizione di un nuovo concorso ed utilizzazione di graduatorie valide di un concorso precedente.

Per le ragioni esposte, i motivi di appello sono infondati ed il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ************** ed altri, come in epigrafe indicati (n. 1018/2009 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

**************, Consigliere

**************, Consigliere

****************, Consigliere

****************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

                      

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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