Accesso ai documenti amministrativi – Soggetti controinteressati – Diritto alla riservatezza (Cons. Stato n. 1065/2013)

Redazione 21/02/13
Scarica PDF Stampa

SENTENZA

sul ricorso n. 6079/2004 RG, proposto dalla sig. ***************, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto in Roma, v.le Gorizia n. 25,

contro

l’ASL AV/2 di Avellino, in persona del Direttore generale pro tempore e la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituite nel presente giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Campania – Salerno, sez. I, n. 329/2004, resa tra le parti e concernente l’illegittimità della determinazione dei “tetti di spesa” per assistenza medica – specialistica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 15 febbraio 2013 il Cons. Silvestro ***********, nessuno presente per le parti;

Ritenuto in fatto che la sig. *************** dichiara d’esser legale rappresentante pro tempore del Laboratorio di analisi C. Moscati s.r.l., corrente in Atripalda (AV);

Rilevato che, con istanza del 25 novembre 2003, la sig. F., nella predetta sua qualità, ha chiesto all’ASL AV/2 di Avellino d’accedere ai verbali della commissione per la determinazione dei tetti di spesa nei confronti delle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate nella Regione Campania, nonché alle liquidazioni già effettuate a favore di queste ultime;

Rilevato altresì che, con la nota prot. n. 2872 del 10 dicembre 2003, l’ASL AV/2 accolse l’istanza della sig. F. limitatamente alla di lei struttura, con esclusione, quindi, dei dati relativi alle altre strutture perché coperti da riservatezza;

Rilevato ancora che, avverso la citata statuizione aziendale, la sig. F. adì allora il TAR Salerno che, con sentenza n. 329/2004, ne dichiarò inammissibile il ricorso per omessa intimazione di almeno un soggetto controinteressato, individuato nella ditta SATA s.r.l.;

Rilevato quindi che la sig. F. propone l’appello di cui al ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto: A) – l’impossibilità di conoscere gli eventuali controinteressati, donde la necessità della rimessione in termini per errore scusabile e dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; B) – il difetto di motivazione dell’ atto impugnato in primo grado; C) – l’inconfigurabilità nella specie di qualsivoglia riservatezza e, quindi, d’ogni posizione di controinteresse alla pretesa azionata in questa sede;

Considerato in diritto che l’appello non può esser condiviso, anzitutto perché, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. c) della l. 7 agosto 1990 n. 241, rispetto alla richiesta d’accesso a documenti amministrativi vi sono soggetti che, in linea di principio, potrebbero subire dall’ostensione di tali atti un pregiudizio alla loro riservatezza (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 17 ottobre 2012 n. 5325) e, perciò, essi sono titolari di posizione di legittimo controinteresse a tal richiesta;

Considerato altresì che, nella specie, l’invocato accesso muove dalla prospettata necessità della sig. F. di prender visione del trattamento economico e normativo riservatole dall’ASL intimata rispetto ad altre strutture sanitarie private, al riguardo affermando che ad essa le fu opposto il suo tetto di spesa «… mentre è stato e viene, continuamente, sforato per altri laboratori quali la SATA s.r.l. …»;

Considerato invero che, per controinteressati in materia d’accesso, si devono intendere tutti coloro i quali non tanto sono nominati o coinvolti nel documento che incorpora le informazioni cui si vuole accedere, quanto, piuttosto, potrebbero vedere pregiudicato il loro diritto alla riservatezza, la qual cosa è un quid pluris rispetto alla mera circostanza d’esser, o no chiamati in causa in tal documento (cfr. Cons. St., V, 27 maggio 2011 n. 3190; arg. pure ex id., VI, 20 luglio 2010 n. 4669);

Considerato di conseguenza che va escluso, in fatto ed in diritto, ogni errore scusabile o incolpevole in capo all’appellante e, quindi, l’assenza di presupposti per concederle la rimessione in termini;

Considerato dunque che l’appellante, come ben osserva il TAR ed al contrario di quanto ella asserisce, è consapevole, perlomeno fin dalla notificazione del ricorso di primo grado e proprio in base alla sua prospettazione logico–argomentativa, del nominativo e dell’esistenza di almeno un’altra struttura sanitaria che si pone in una situazione sostanziale differenziata e, al contempo, contrapposta a quella azionata in questa sede, quanto alla difesa dei propri dati aziendali, donde la corretta e congrua motivazione dell’atto impugnato in prime cure;

Considerato inoltre che non basta affermare, per escludere l’onere d’intimazione nel giudizio per l’accesso di soggetti contro interessati, il fatto che, in fondo, se ne vogliano conoscere dati economici o, comunque inerenti ad attività economiche, giacché il trattamento di questi ultimi non soggiace di per sé al consenso dell’interessato, ma solo se ciò avvenga nel rispetto della vigente normativa di segreto aziendale e industriale;

Considerato pertanto che i dati economici di terzi, ancorché formati o in varia guisa detenuti dalla P.A. che ne regola l’accesso, non sono definibili tout court dati non sensibili —sì da evitare di intimarne il titolare nel relativo giudizio—, spettando allora a chi vuole accedervi, per ottenere tale risultato, di fornire un serio principio di prova circa l’assenza di rilevanti implicazioni anche di dati industriali o di organizzazione aziendale riservati o protetti, altrimenti inammissibile essendo, com’è accaduto nella specie, l’adizione di questo Giudice senza l’evocazione di almeno uno dei controinteressati;

Considerato, in particolare e senza sottacere che in pratica l’istanza dell’appellante era preordinata anche ad un inammissibile controllo generalizzato sull’attività di remunerazione delle strutture sanitarie private da parte dell’Azienda intimata, che queste ultime erano tutte controinteressate ab initio alla pretesa della sig. F., non potendosi escludere come le eventuali differenze di tal remunerazione non sorgessero appunto dalle peculiari organizzazioni aziendali, come tali non divulgabili a chicchessia senza il consenso delle strutture coinvolte;

Considerato, infine, che nulla si dispone per le spese del presente giudizio, non essendosi costituita l’ASL pur ritualmente intimata;

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 6079/2004 RG in epigrafe), lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2013

Redazione