Accertamento requisiti psicofisici concorso VV. FF.: il g. a. può richiedere una specifica verificazione (Cons. Stato n. 182/2013)

Redazione 18/01/13
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FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Seziona Prima bis, con sentenza breve n. 6238 del 13 aprile 2011 depositata il 12 luglio 2011, ha accolto, con condanna alle spese, il ricorso proposto dal signor ******** avverso il decreto del Ministero dell’Interno del 4 novembre 2010, con cui è stato disposta la sua esclusione dal concorso in epigrafe a seguito di giudizio di inidoneità fisica espresso dall’apposita commissione per “sindrome di preeccitazione cardiaca accertata all’ECG a riposo”.
Il Tribunale, nell’occasione, ha fatto riferimento all’esito di apposita visita medica di verificazione disposta con ordinanza istruttoria ed effettuata dal Comando generale della Guardia di Finanza tramite una commissione di tre medici militari, che ha invece ritenuto idoneo l’interessato al servizio nei Vigili del Fuoco.
2. Il Ministero dell’Interno, con atto notificato a mezzo posta il 3 novembre 2011 e depositato il giorno successivo, ha interposto appello, con domanda sospensiva, deducendo l’insindacabilità del giudizio, di natura tecnico – sanitaria, espresso dalla Commissione medica concorsuale quale unico momento accertativo dell’idoneità in questione; il richiamo al principio di precauzione e l’insufficienza del successivo esame effettuato dalla Guardia di Finanza a superare, nella comparazione, quel giudizio.
3. Il signor P. si è costituito con atto datato 6 dicembre 2011, sostenendo l’assenza ab origine della patologia ascritta e quindi anche in sede di prima visita medica; propone quindi istanza risarcitoria.
4. La causa, alla camera di consiglio del 16 dicembre 2011, presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.
5.1. L’appello è infondato e va respinto, così confermando la sentenza impugnata.
5.2. La questione oggetto della controversia attiene alla valenza, ai fini dell’idoneità fisica per il servizio nei Vigili del Fuoco, della visita medica disposta dal giudice amministrativo attraverso una specifica verificazione ai sensi degli articoli 19 e 66 c.p.a., in presenza di visita già effettuata a quei fini dalla apposita Commissione medica concorsuale e per di più di contenuto opposto.
Orbene, la Sezione ben conosce i pronunciamenti del Consiglio in materia, anche riferiti dal Ministero, e ha avuto modo già di esprimersi da ultimo con la sentenza n. 3620 del 13 maggio 2011 depositata il 14 giugno 2011, alla quale intende conformarsi richiamandone le puntuali ed esaurienti argomentazioni.
Il Collegio invero non contesta il principio secondo cui in sede di giudizio di idoneità di un soggetto a prestare servizio nei Vigili del Fuoco l’unico momento accertativo dell’idoneità dei canditati è quello contestuale all’effettuazione delle fasi concorsuali ad opera della competente Commissione per gli accertamenti psico-fisici, il cui giudizio è definitivo per legge ed è riferito ad un preciso evento temporale (giorno della visita concorsuale), posto che le valutazioni compiute, avendo carattere eminentemente tecnico – discrezionale, non sono sindacabili nel merito se non per vari profili di eccesso di potere, ed in particolare per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e errore materiale.
Purtuttavia, tali assunti non precludono al giudice, in presenza di elementi di dubbio o perplessità della verifica di idoneità effettuata dall’Amministrazione in sede di visita medica, di richiedere una specifica verificazione tenendo quindi conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso effettuati, anche in tempi diversi rispetto alle prove medesime (qualora, come nella fattispecie, non sussista irripetibilità della valutazione) ed anche in ragione della natura del requisito (o della patologia) oggetto di accertamento.
Tanto più trattandosi di accertamento tecnico e cioè di un fatto verificabile in modo non opinabile e mancando, dunque, qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell’accertamento, in particolare sotto il profilo del travisamento.
5.3. Ciò detto, nel caso di specie il T.A.R. ha ritenuto con ordinanza istruttoria, motivata proprio dai dubbi sollevati da documentazione di parte, di verificare la fondatezza dei presupposti di fatto alla base della determinazione impugnata e quindi di sottoporre l’interessato a un rinnovato accertamento sanitario, cui ben poteva presenziare anche un rappresentante dell’Amministrazione.
L’esito dell’incombente istruttoria ha fornito un riscontro approfondito, univoco e non viziato da irragionevolezza, arbitrarietà o parzialità in merito all’idoneità del signor P. né si evidenzia alcun travisamento del fatto, per cui la rinnovata valutazione ha portato a concludere i giudici di prime cure per la inattendibilità del primo esame e quindi per la illegittimità del provvedimento di non idoneità.
D’altra parte resta nella valutazione dell’Amministrazione il riesame della posizione del signor P. ricorrendo a ulteriori e più approfonditi accertamenti medici anche in relazione all’esito della verificazione disposta dal T.A.R..
6. Va disattesa invece l’istanza risarcitoria in via equitativa proposta da parte appellata posto che il rigetto dell’appello ministeriale e l’accoglimento definitivo del provvedimento di esclusione dal concorso ben possono ritenersi satisfattivi della pretesa dedotta.
7. Per le considerazioni che precedono l’appello non è fondato e va respinto così confermando la sentenza impugnata.
8. Data la particolarità della fattispecie si ritiene di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Rigetta l’istanza risarcitoria di parte appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011

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