Ordinanza
Svolgimento del processo
La controversia promossa da G.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Pesaro n. ll0/3/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (omissis) per iva irpef e irap 2002.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/20l3 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del dpr 600/73 laddove la CTR ha ritenuto che l’attività svolta dal G – dj – non consentisse un collegamento proporzionale tra l’ammontare dei ricavi ed il totale dei costi.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 19692 del 27/9/2011) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti – nella specie, svolgente attività di collaborazione coordinata e continuativa come amministratore di società a responsabilità limitata – non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre l973, n. 600, poiché questa previsione e quella di cui all’art. 38 del medesimo d.P.R. hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche
Così deciso in Roma, 10/10/2013