Accertamento e presunzioni (Sent. N° 771-08-11)

Redazione 12/07/11
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANIA SEZIONE OTTAVA

SENTENZA N° 771-08-11

PRONUNCIATA

Riunita con l’intervento dei Signori: il 12 -07-11

Dott. ************à Presidente relatore

Dott. *************************************************

Dott. ********************************************

DEPOSITATA

IN SEGRETERIA OGGI

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

Zappalà

sul ricorso n. 15947/09 R.G.R. introdotto da

***

Contro***

Avverso l’avviso di accertamento n. RJ806A101291 per IVA, anno d’imposta 2005, notificato il 21 settembre 2009.

Omissis

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il ricorso contro l’avviso di accertamento, va parzialmente accolto, non risultando provato l’interesse sottostante per le operazioni ritenute inesistenti e/o fittizie e l’affectio societatis tra persone fisiche e soggetti con personalità giuridica. Vanno assoggettati ad IVA le spese effettuate in nome e per conto non debitamente documentate.

Le eccezioni sulla carenza di motivazione e/o contraddittorietà della stessa vanno rigettate perché l’avviso di accertamento espone in modo dettagliato varie ragioni che provano le presunzioni dei verificatori e fatti propri dall’Ente impositore, facendo pieno riferimento ai processi verbali di constatazione, già conosciuti ed in possesso della ricorrente. Per costante giurisprudenza la motivazione può anche essere succinta purché, come nel caso in esame, la parte ricorrente possa esercitare il diritto di difesa mettendo in discussione ogni punto dell’atto impositivo in relazione alle norme applicate per la verifica ed a quelle per porre in essere l’atto impositivo, oggetto di impugnazione. In conclusione le eccezioni sulla carenza di motivazione e/o contraddittorietà della stessa nell’atto impositivo vanno rigettate per sussistenza della stessa supportata da dati ed elementi individuati, analizzati ed contestati per far valere in sede contenziosa i diritti di causa.

Questo Collegio, preliminarmente, osserva che l’iniziativa economica privata è libera, ex art. 41 della Costituzione, per cui qualsiasi operazione può essere attuata e svolgersi in qualunque modo e termine purchè non sia contrasto con l’utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. In poche parole, l’economia privata è libera e non può essere solo attuata, per metafora, sul fatto che 2+ 2 risulta 4, ma anche quando 2+2 risulta 3 con una perdita e/o con una insussistenza, oppure quando risulta 5 con un utile e/o con una sopravvenienza in quanto le operazioni finanziarie ed economiche si intrecciano, a volte con intensità e con precisi scopi per raggiungere gli scopi prefissati. Un operazione non può essere considerata fittizia o insussistente per il semplice fatto che una persona fisica è l’unico titolare delle quote di una società di capitali avente personalità giuridica per la soggettività giuridica ed economica con autonomia patrimoniale. Una società di capitali non è di interesse personale, ma sociale in quanto attorno ad essa vi sono i soci forti e deboli, clienti, fornitori, banche, dipendenti, quest’ultimi, pur essendo di fatto soci deboli, importantissimi per la vita aziendale. La società di capitale a socio unico, sussistendo determinati requisiti, è regolarmente riconosciuta dalla legge italiana poiché può sussistere un unico azionista ai sensi dell’ art. 2.362 del C.C.

Nel caso in esame, le varie operazioni, attuate e poste in essere dalla società di capitali, quale soggetto giuridico ed economico con personalità giuridica riconosciuta come tale ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del C.C., risultano regolari, lecite e possibili perché, nel rispetto del proprio oggetto sociale, hanno attuato iniziative economiche ammissibili senza danno alla sicurezza,alla libertà, alla dignità umana non essendo accettabili le presunzioni quando sussistono fatti e atti noti supportati da documenti validi.

L’assunto dell’accertamento risulta illogico e basato solo sulla fantasia della presunzione che, secondo questo Collegio giudicante, non tiene conto della personalità giuridica e fisica dei soggetti, dell’autonomia dei soggetti, delle libere scelte operative – non condizionate da alcuna norma giuridica e legislativa e/o da vincoli contrattuali – delle libere scelte finanziarie, delle libere scelte economiche, quest’ultime diverse da quelle finanziarie e/o primarie e/o numerarie perché sono sempre operazioni derivate da un fatto, che può non esistere dando origine alle parti insussistenze attiva e/o passive oppure nei casi imprevedibili sopravvenienze attive e/o passive.

Considerando la documentazione prodotta e il contenuto del processo verbale di constatazione, si deduce che :

1) L’inesistenza soggettiva si ha quando la fattura o il documento si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi, mentre, nel caso in esame, i soggetti delle operazioni sono quelli effettivi quali la Evirfin S.p.A. e le altre società;

2) L’inesistenza oggettiva si ha quando le operazioni esposte nelle fatture o nei documenti risultano non realmente effettuate in tutto ( inesistenza oggettiva assoluta o falsa fatturazione) o in parte ( inesistenza oggettiva relativa o sovrafatturazione quantitativa), mentre, nel caso in esame, oggettivamente le operazioni sono reali per i rapporti tra l’*** e le altre società, supportate dal contratto di locazione finanziaria stipulato con la ***..

3) Il mendacio e/o la falsità si ha quando è attinente alla qualificazione giuridica di una operazione (specialmente nei casi di simulazione e/o dissimulazione di contratti), mentre, nel caso in esame, i contratti stipulati tra le società , inerentemente e coerentemente, si riferiscono a preliminari di compravendita, alla compravendita di un immobile, alla locazione di un immobile, al leasing, con molta affinità nel caso in esame al lease-back, tutti supportati da documenti. La fatturazione per addebitamento dei canoni di locazione finanziaria in virtù di un contratto- convenzione, accettato dalle società di leasing il 12 luglio 2005, è regolare perché scaturisce da una cessione finanziaria.

Per meglio capire le varie operazioni, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, delle fatture e del processo verbale di constatazione del 27 aprile 2009 , senza considerare quello redatto dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per omessa indicazione dell’anno, questo Collegio giudicante rileva, cronologicamente, i seguenti fatti:

Omissis

Nell’avviso di accertamento impugnato, dopo la descrizione dei fatti, a pagina 4 di 13 risulta quanto segue:

Omissis

Quanto sopra potrebbe essere condiviso da questo Collegio giudicante se l’Agenzia delle Entrate avesse messo in evidenza e avesse provato l’interesse sottostante le operazioni poste in essere e l’affectio societatis, anche con esclusività, tra persone fisiche e soggetti giuridici per poter presumere gli indebiti vantaggi fiscali a favore di una parte mediante l’amministrazione e/o la titolarità di quote sociali in una società di capitali. In dottrina si è evidenziato che l’affectio societatis è certamente ravvisabile nelle ipotesi in cui la condotta del soggetto integri un contributo (sia pure minimo) all’ente associativo, abbia carattere continuativo e risponda prevalentemente agli interessi sottostanti. ( Cass. Sent.881/1999 ed altre).

L’assunto risulta illogico e del tutto privo di ogni osservanza giuridica civile poiché la legge italiana ammette l’unico azionista in una società di capitali e la partecipazione di società in altre società, per cui può sussistere la società madre e quella figlia, o meglio le società capogruppo, collegate, controllate ecc,; tutti principi contemplati dal diritto societario che, nell’accertamento impugnato, non risultano accennati e presi in considerazione per dimostrare il risultato finale dell’accertamento attraverso le presunzioni e i fatti astratti.

Non può sussistere in una società di capitali unipersonale e/o con un unico azionista un solo soggetto economico e/o di comodo che ne trae i benefici fiscali in sostituzione della società stessa nella quale possiede il pacchetto azionario, in quanto la società per azioni è sempre un soggetto autonomo con vari rapporti sociali rispetto alla persona fisica.

L’accertamento è stato posto in essere sulla presunzione solo per i legami tra società che spesso vengono modificati proprio perché le scelte economiche sono libere e non condizionate, sussistendo solo l’obbligo del rispetto delle leggi senza recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana perché prevale l’utilità sociale ( art. 41 Cost:9 Ogni soggetto societario è autonomo e le inadempienze e/o le scelte errate dello stesso non possono essere addebitate ad altro soggetto.

Questo Collegio giudicante condivide le conclusioni della consulenza tecnica asseverata dal dott. ^^^, dalle quali risulta:

Omissis

La Commissione, pertanto, esclude l’insussistenza e/o la fittizietà delle operazioni contestata alla ricorrente *** S.p.A. che, nel rispetto del proprio oggetto sociale nell’ambito finanziario, è stata coinvolta per maggiore credibilità e garanzie rispetto alla *** s.r.l. con la quale ha solo stipulato i contratti:

  1. subentro nel preliminare di acquisto dell’immobile in Milano per poi stipulare il contratto di leasing con la ***;

  1. cessione del contratto di leasing del 29 dicembre 2004 con il consenso della *** dalla quale scaturiscono tutte le fatture di addebito dei canoni leasing e riaddebito dei canoni di locazione.

Coerenti e inerenti risultano le operazioni dell’*** S.p.A. rispetto all’oggetto sociale esposto nello statuto sociale.

In conclusione, le presunzioni dell’Agenzia delle Entrate risultano alquanto astratte, prive di inerenza per cui il recupero dell’IVA di € 162.427,00 è infondato, mentre quello relativo alle spese effettuate in nome e per conto di € 8.674,00 sussiste sulla base dell’imponibile di € 43.373,65, in quanto la parte non ha provato il contrario con idonea documentazione. L’art. 15 del DPR 633/72 consente l’inapplicazione dell’IVA per le spese, effettuate in nome e per conto, solo quando risultano da idonea documentazione intestata al soggetto IVA nella quale appare solo l’aspetto finanziario per il soggetto che ha eseguito il pagamento sempre in nome e per conto altrui.

L’accertamento, pertanto, va parzialmente accolto in quanto è dovuta solo l’IVA di € 8.674,00, oltre accessori per interessi e sanzioni da applicare al minimo.

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta l’IVA di € 8.674,00 oltre interessi e sanzioni al minimo e accoglie nel resto.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in camera di consiglio in Catania il 12 luglio 2011

IL PRESIDENTE           RELATORE

Redazione