Accertabile anche senza fattura il credito del condominio (Cass. n. 18667/2012)

Redazione 30/10/12
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Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato il 17 dicembre 2002, S.L. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il Condominio di via (omissis) , proponendo appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace il 5 novembre 2001, con la quale veniva condannato alla restituzione in favore del Condominio della somma di lire 2.109.500, indebitamente trattenuta, da esso S., all’atto dell’anticipata cessazione dell’incarico di amministratore del condominio di cui si dice. L’appellante lamentava l’erroneità dell’impugnata sentenza per avere il primo Giudice fondato il suo convincimento sulla base di una ricevuta relativa alla somma di lire 3.002.000 pretestuosamente versata al S. dal Condominio ma da quest’ultimo mai prodotta e sulla base di una consulenza tecnica di ufficio complessivamente favorevole alla tesi dell’appellante, in ordine alla mancanza di prove del preteso credito. La domanda attrice doveva, dunque, essere rigettata e accolta la domanda riconvenzionale proposta da S. relativa ai danni subiti a causa dell’illegittima revoca dell’incarico affidatogli.
Si costituivano il Condominio di via (omissis), assumendo l’infondatezza del proposto gravame.
Il Tribunale di Bari osservava: a) che la sentenza i primo grado non meritava alcuna censura considerato che l’esistenza del credito del Condominio era stata accertata dal Consulente tecnico d’ufficio; b) Condivisibile era, altresì, la sentenza del primo giudice in ordine alla domanda riconvenzionale, avanzata da S., dato che l’incarico di amministratore ai sensi dell’art. 1129 cod. civ. è intuitu personae, revocabile ad nutum, pur in assenza di giustificati motivi.
La Cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.L. con atto di ricorso affidato ad un unico motivo. Il Condominio di via (omissis) ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso S.L. lamenta difetto di motivazione violazione dei canoni logici giuridici della decisione, omesso esame di punti decisivi della controversia, omesso esame di risultanze processuali decisive. Art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. Secondo il ricorrente la motivazione di cui alla sentenza impugnata sarebbe del tutto carente e insufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione, risolvendosi in una mera petizione di principio del tutto scollegata dai motivi di appello e dalle risultanze della CTU, nonché dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice. Sostanzialmente la questione era se S. , attuale ricorrente, (amministratore del Condominio di omissis) avesse percepito anticipatamente dal condominio la somma di lire 3.002.000 quale corrispettivo annuale di gestione, e, invece, avrebbe dovuto percepire una somma relativa a quattro mesi di incarico di amministratore, ridottisi a soli quattro mesi per effetto della revoca del mandato. Ora secondo il ricorrente sarebbe mancata la prova del conferimento di quella somma perché mancava agli atti la fattura giustificativa di tale conferimento, indicata dallo stesso condominio come ricevuta n. 8. Tale mancanza, confermata dal CTU, seppure integrasse gli estremi di un fatto decisivo in ordine alla questione proposta, non era stata considerata dal Tribunale. Lo stesso Tribunale non aveva dato valore al fatto che il condominio attore non aveva prodotto pur a seguito dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. reso dal Giudice di Pace, con sua ordinanza, il documento che avrebbe dovuto comprovare l’incasso da parte del S. della somma indicata nel rendiconto “gestione S. predisposta”, da quanto affermato dal condominio, dal M. e certamente non dal S. Eppure, il rendiconto senza le relative ricevute sarebbe solo un “pezzo di carta” privo di qualsiasi valore.
1.1. La censura non ha ragione d’essere e non può essere accolta perché la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata è adeguata sufficiente e priva di vizi logici dato che la stessa va letta così come integrata dalla relazione del consulente tecnico considerata, questa, nella sua estensione – e non come vorrebbe il ricorrente – limitatamente ad alcune notazioni.
1.2. A ben vedere, il Tribunale di Bari – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente , ha preso atto della mancanza meramente formale di una specifica fattura relativa al versamento delle somme in questione, ma ha anche evidenziato che tale mancanza era abbondantemente superata e superabile dalle esaustive conclusioni fatte dal consulente. A sua volta, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale di Bari ha, correttamente, vagliato la relazione tecnica e tutti gli elementi positivi e negativi che la stessa evidenziava. La relazione tecnica, riportata fedelmente dal ricorrente, avendola incorporata al proprio ricorso, tale da farne parte integrante del ricorso stesso, da motivo di apprezzare l’iter logico seguito dal Giudice di merito. Infatti le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sostanzialmente riconducibili a quanto detto nella parte finale, laddove lo stesso osserva, testualmente, che “qualora la somma di lire 3.002.000 non risulterebbe da documentazioni contabili prelevata da S. essa dovrebbe per puro criterio matematico risultare quale avanzo di cassa e come tale dovrebbe essere stato consegnato all’amministratore che ha rilevato la gestione del S. “, ma già prima lo stesso CTU, nella stessa relazione, aveva escluso che l’avanzo di cassa riportasse la somma di cui si dice.
Le risultanze istruttorie, dunque, valutate e condivise dal Tribunale di Bari, singolarmente e nel loro insieme, escludono che lo stesso abbia omesso di indicare le ragioni della sua decisione o non abbia considerato un punto decisivo della controversia.
1.3. Per altro, come è insegnamento di questa Corte: ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione, deve evidenziare l’inadeguatezza, l’incongruenza e l’illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, onde consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del vizio di motivazione sul decisum, non potendo limitasi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura in cui verranno liquidate con il dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per spese. 

Redazione