Sentenza n. 215/07 in tema di bancarotta e contratto di locazione

sentenza 29/03/07
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Anche il contratto di locazione comportando l’insorgere di diritti di godimento da parte del conduttore su un bene del fallito determina un concreto deprezzamento del valore dello stesso e può pertanto integrare l’ipotesi della distrazione ove sia dimostrato che è stato posto in essere con la consapevolezza di diminuire la garanzia patrimoniale.
La nullità di un contratto di locazione stipulato dal fallito determina  l’impossibilità di ritenere validamente configurabile un atto distrattivo non essendo possibile attribuire ad un contratto nullo per violazione dell’art. 560 comma 2° c.p.c. qualsiasi effetto nei riguardi dei creditori procedenti e della curatela fallimentare sicchè lo sfruttamento del bene da parte del conduttore configura una chiara ipotesi di occupazione senza titolo per l’accertamento della quale non è richiesto procedere con alcuna azione costitutiva.
La semplice non opponibilità di un contratto di locazione ai terzi causata dalla mancata trascrizione dello stesso ai sensi dell’art. 2643 c.c. non esclude la possibilità di ritenere sussistente un’ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione; invero al proposito va  osservato che la disciplina della trascrizione del contratto essendo diretta esclusivamente ad assicurare la prevalenza del titolo precedentemente trascritto non incide sulla validità dell’atto e quindi non può determinare lo stesso effetto già analizzato in ipotesi di contratto nullo in quanto il negozio giuridico essendo sicuramente valido ed efficace produce l’effetto della estromissione del bene dal patrimonio dell’imprenditore determinando così il depauperamento della garanzia patrimoniale.
 
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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta
I Sezione Penale
Composta dai Sigg. Magistrati:
1.      Salvatore                          Dott. CARDINALE            Presidente
2.      MARIA CARMELA          Dott. GIANNAZZO           Consigliere
3.      IGNAZIO                          Dott. PARDO                     Consigliere
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott. IGNAZIO PARDO
Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. ROSA VALENTI l’appellante e i __ difensor _______
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa contro:
** Nato a Caltanissetta il ……….ivi residente……… :
 
 
 
 
 
P. *** ANTONINO Nato a Caltanissetta …………… ivi residente …..
 
 
 
 
 
 
A P P E L L A N T I
Avverso la sentenza del 14.7.2003 del GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, che dichiarava P. *** dal reato concernente la sottrazione di rimanenze di magazzino per un importo di £. 120.000.000 perché il fatto non sussiste.
 Condanna P. *** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e tenuto conto della diminuzione per il rito;
P. *** alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e tenuto conto della diminuzione per il rito.
Dichiara P. inabilitato all’esercizio di un’impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.
Condanna P. e P. *** in solido tra loro al pagamento delle spese processuali.
IMPUTATI
TUTTI:
A)    Del delitto p. e p. dagli att. 110 c.p. e 216 co. 1° n. 1 e 2 L. Fall. perché, agendo in concorso tra loro e on (D.M. ***) nei limiti di seguito specificati, P. *** in qualità di titolare della omonima ditta individuale, agendo anche allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, dissimulavano e comunque distraevano beni facenti parte dell’attivo aziendale, in particolare:
          P. *** e P. *** sottraevano un appartamento di 120 mq., sito in Caltanissetta c/da ***, di proprietà del primo, già sottoposto a pignoramento immobiliare, ceduto in locazione a (D.M. ***) per 12 anni al canone mensile di £. 150.000, in violazione dell’art. 560 c.p.c.
          Tutti sottraevano un magazzino di 237 mq., con annessa corte e terreno, sito in Caltanissetta c/da *** di proprietà di P. *** e simulatamene ceduto in affitto al D.M. ***, con contratto della durata di anni 12 al canone mensile di £. 500.000, in realtà utilizzato da P. *** per altre attività d‘impresa.
          P. *** inoltre sottraeva rimanenze di magazzino per un importo di circa £. 120 milioni, e comunque teneva i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Con l’aggravante per P. *** e P. ***, di aver commesso più fatti tra quelli indicati all’art. 216 L. Fall.
In Caltanissetta, sentenza dichiarativa di fallimento del 7.12.1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 215/07        Reg. Sent
 
N.   120/04         Reg.Gen.                  
 
N.   200/01         Reg. N.R.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S E N T E N Z A
 
 
In data 22-02-2007
 
 
 
 
 
Depositata in Cancelleria
 
il    08-03-2007
 
 
Il Cancelliere C 1
 
 
 
 
 
Addì ______________
 
redatt ______sched___
 
N.________________
 
Art.Camp.pen
 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 luglio 2003 il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta condannava P. *** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, D.M. *** a quella di anni uno e mesi sei di reclusione e P. *** a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, riconosciute nei confronti degli stessi le circostanze attenuanti generiche, all’esito di giudizio abbreviato.
In particolare i predetti imputati erano ritenuti colpevoli del delitto di bancarotta fraudolenta avendo, P. ***, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale ***, distratto alcuni beni aziendali costituiti da un appartamento di 120 m² che era stato concesso in locazione dal titolare della ditta al fratello P. *** per un periodo di 12 anni al canone mensile di Lit. 150.000 nonché per aver sottratto un magazzino di 237 m² sito in Caltanissetta sempre di proprietà dell’imprenditore individuale e ceduto in affitto al coimputato D.M. con un contratto della durata di anni 12 per un canone mensile di Lit. 500.000.
Inoltre, il D.M., era ritenuto responsabile anche del reato di cui all’articolo 232 della legge fallimentare perché aveva presentato un’istanza di ammissione al passivo per un credito inesistente in quanto avente ad oggetto poste già pagate dalla ditta individuale.
Premetteva il Giudice di primo grado che il 7 dicembre del 1999 era stato dichiarato il fallimento della ditta individuale *** di P. *** e che in seguito il curatore del predetto fallimento nella relazione depositata al Giudice Delegato aveva ritenuto che le cause dello stesso dovevano individuarsi nella rilevante esposizione debitoria sussistente a carico del fallito dal 1990 in poi; i numerosi pignoramenti subìti dall’imputato titolare dell’impresa a partire dal 1996 in poi avevano in seguito impedito ogni ulteriore attività alla predetta azienda già in forte difficoltà.
Precisava il curatore stesso nella predetta relazione che intorno al 1990 il fallito aveva acquistato un immobile composto da un magazzino a pianoterra e da due appartamenti di civile abitazione di 120 m² circa l’uno; il titolare dell’impresa il 21 agosto del 1998, quando era già sussistente la crisi finanziaria dell’impresa, risultava avere concesso in locazione al fratello un appartamento di circa 120 m² stipulando un contratto di locazione ad uso abitativo per la durata di anni 12 dietro la corresponsione di un canone mensile pari a Lit. 150.000.
Il conduttore era anche risultato moroso al pagamento dei predetti canoni. Aggiungeva poi il curatore che la locazione del magazzino dello stesso immobile ove in precedenza vi era la sede della impresa individuale, poi dichiarata fallita, era avvenuta con contratto stipulato il 15 maggio del 1997 con il quale appunto veniva concesso il godimento del magazzino ad una ditta di trasporti del D.M. *** già dipendente della stessa impresa individuale del P.; in particolare il conduttore affittava l’ampio locale di metri quadrati 237 con annessi uffici nonché un terreno di circa 1000 m² obbligandosi ad un corrispettivo mensile pari a Lit. 500.000.
Aggiungeva poi che l’ammontare complessivo dell’esposizione debitoria dell’impresa individuale era pari a circa Lit. 500 milioni.
Al P. *** inoltre era contestata altresì la bancarotta documentale in quanto lo stesso avrebbe tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; tale accusa trovava suo fondamento sostanzialmente nella relazione redatta dal dottor Ginevra, nominato coadiutore del fallimento, il quale rilevava che sebbene fossero stati depositati tutti i libri contabili obbligatori, dalla contabilità risultava che tutti gli incassi delle fatture ed i pagamenti erano avvenuti per cassa e mai utilizzando un conto corrente bancario mentre era stato impossibile determinare l’ammontare dei debiti verso fornitori e terzi.
Il Giudice di primo grado premesse alcune considerazioni nella parte motiva relative all’ipotesi di bancarotta per distrazione e rilevato in particolare che rimane priva di interesse la situazione patrimoniale dell’impresa al momento di commissione dell’atto distrattivo il quale anche se risalente nel tempo non deve necessariamente essere collegato al futuro fallimento, sicché deve ritenersi assolto l’onere da parte dell’accusa ogni qualvolta risulti provata la sussistenza dell’estromissione o il mancato reperimento del bene e non sia addotta alcuna giustificazione in ordine alla destinazione dello stesso, riteneva sintomatica della condotta distrattiva la circostanza costituita dalla istituzione nel 1996 di una società la MIATERM con il medesimo oggetto sociale di quella fallita da parte del fratello del fallito, circostanza questa che induceva a ritenere che già nel 1996 i due fratelli avessero deciso di sottrarre i beni strumentali dell’azienda ai vari pignoramenti.
Per quanto riguardava poi le singole condotte distrattive rilevava il primo Giudice che tale configurazione doveva attribuirsi alla concessione in locazione dell’appartamento da parte del fallito al fratello ***; al proposito evidenziava come l’intero immobile risultava essere oggetto di ipoteca di primo grado vantata dal Banco di Sicilia nei confronti del fallito e fosse stato sottoposto pignoramento immobiliare già nel corso del 1996 sicchè la concessione in locazione avvenuta nel 1998, si palesava in violazione dell’articolo 560 del codice di procedura civile.
Riteneva pertanto il primo Giudice che essendo stato stipulato il contratto di locazione nel corso del pignoramento l’accordo contrattuale fosse inopponibile alla curatela tanto più che detto contratto non era stato neppure trascritto ai sensi dell’articolo 2643 codice civile.
In ordine poi all’eccezione difensiva dell’assenza di distrazione in presenza di un contratto inopponibile sia nei confronti del creditore pignorante che nei confronti della curatela, il primo Giudice osservava che il contratto era stato stipulato un anno prima della dichiarazione di fallimento e quindi era evidente l’intenzione di sottrarre il bene all’esecuzione fallimentare e di differire la vendita coattiva dell’immobile anche tenuto conto della inadeguatezza del canone di locazione; riteneva quindi che anche un contratto di locazione può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione ove venga stipulato in previsione del fallimento e quindi allo scopo di trasferire la disponibilità di un bene ad altro soggetto, dovendosi ritenere che tale locazione ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell’attivo e danneggia i creditori determinando una diminuzione del valore dei beni da porre in vendita perchè locati.
Sulla base di tali considerazioni il Giudice di primo grado riteneva che la condotta degli imputati *** e *** P. mirasse ad impedire che il bene in oggetto fosse utilizzato per il soddisfacimento della massa dei creditori e per tali ragioni li riteneva responsabili del delitto di bancarotta per distrazione contestato al capo a) della rubrica.
Analoghe considerazioni svolgeva il primo Giudice anche in relazione alla sottrazione del magazzino di 237 m² circa concesso in locazione dal titolare della impresa individuale poi dichiarata fallita al D.M. *** risultato già dipendente della stessa ditta. In particolare rilevava il primo Giudice come il contratto di locazione fosse stato stipulato per un corrispettivo di Lit. 500.000 mensili, aggiungeva che il magazzino era stato restituito alla curatela nel marzo 2001 e precisava che il predetto immobile era poi stato a sua volta concesso in locazione dallo stesso D.M. *** al fratello del fallito, P. ***, il quale vi operava all’interno con la propria azienda di recente costituzione per il corrispettivo di Lit. 1 milione mensili.
Anche tale condotta veniva ritenuta di natura distrattiva da parte del Giudice di primo grado poiché al locale in oggetto di pertinenza dell’impresa individuale era stata impressa da parte degli imputati un’ingiustificata e diversa destinazione rispetto ai fini che i beni strumentali devono avere nell’impresa.
Per quanto atteneva poi la contestata ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta rilevava il primo Giudice che il curatore del fallimento non aveva potuto ricostruire il patrimonio sulla base dei dati ricavabili dalle registrazioni rinvenute e sulla base dei dati emergenti dei registri contabili; in particolare evidenziava come non era stato consentito di determinare l’esatta consistenza dei crediti vantati dalla società nei confronti di clienti e di terzi e nemmeno fosse stato possibile accertare l’esatta consistenza dei debiti della società nei confronti dei fornitori e di terzi e per tali motivi affermava la responsabilità della titolare dell’impresa individuale dichiarata fallita per il predetto delitto.
Avverso detta sentenza proponeva appello il difensore di P. ***, titolare dell’impresa individuale *** dichiarata fallita, il quale premesso che per distrazione deve intendersi un fatto mediante il quale l’imprenditore estrometta beni dalla sua attività senza alcuna contropartita e quindi con pregiudizio per le ragioni dei creditori, mentre è dissimulazione quella condotta consistente nel nascondimento dei beni con mezzi giuridici al fine di impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari, evidenziava come nessuna condotta distrattiva fosse stata posta in essere dall’imputato appellante. Invero l’avvenuta trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento presso la conservatoria dei registri immobiliari aveva escluso qualsiasi effetto distrattivo del contratto di locazione poiché il contratto non risulta opponibile alla curatela ai sensi dell’articolo 80 legge fallimentare dovendo ritenersi che chi detiene l’immobile operando senza alcun titolo legittimo è tenuto pertanto a rilasciarlo.
Precisava, infatti, l’appellante che l’avvenuta concessione in locazione dell’immobile di 120 m² da parte del fallito al fratello un anno prima del fallimento, non costituiva un valido atto negoziale perché riguardava un bene che era già stato sottoposto a pignoramento e quindi fuoriuscito dalla disponibilità giuridica del proprietario; inoltre a causa della durata del contratto di locazione lo stesso avrebbe dovuto essere trascritto ai sensi dell’articolo 2643 codice civile attività questa che non era stata compiuta per cui il contratto non era opponibile né ai terzi e nemmeno al curatore.
Accertato quindi che il contratto non aveva nessuna efficacia e comunque non ne assumeva nei riguardi del curatore perché non opponibile allo stesso o comunque perché non trascritto, la detenzione dello stesso avveniva sine titulo da parte dell’occupante. Sulla base di tali considerazioni l’appellante riteneva che nessuna sottrazione giuridica o materiale del bene poteva essere contestata.
Analoghe considerazioni svolgeva anche per l’altra ipotesi distrattiva contestata e riguardante l’affitto del magazzino di metri quadrati 237 effettuata anch’essa con contratto di locazione non trascritto e quindi inefficace ed inopponibile nei confronti dei terzi; aggiungeva poi che l’immobile in questo caso è stato immediatamente restituito al curatore libero e sgombro da ogni materiale pertanto anche in considerazione di tale condotta doveva ritenersi non sussistente una volontà di sottrarre il bene alla massa attiva del fallimento.              Ribadiva poi che un contratto di affitto inefficace e non opponibile terzi o perché non trascritto oppure perché simulato non può produrre l’ostacolo alla liquidazione dell’attivo fallimentare.
In ordine alla ritenuta ipotesi di bancarotta documentale rilevava le conclusioni cui era pervenuta la relazione del consulente di parte Campisi ed eccepiva che le contestazioni mosse dal primo Giudice sulla base della relazione redatta dal coadiutore del fallimento non avevano ragione di essere atteso che anche la Guardia di Finanza nel rapporto del 16 luglio 2000 aveva affermato che le scritture apparivano sufficientemente attendibili ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poiché risultavano regolarmente tenuti il libro giornale, il registro dei cespiti ammortizzabili, il libro degli inventari, i libri matricola. Pertanto la conclusione cui perveniva il primo Giudice della presunta inattendibilità della contabilità appariva inopportuna e ciò soprattutto con riferimento alla scelta di un mezzo di pagamento piuttosto che di un altro atteso che in tal caso il fallito non aveva violato alcuna norma specifica sicchè anche il reato di bancarotta documentale doveva ritenersi insussistente sia sotto il profilo materiale che soggettivo.
In via subordinata chiedeva poi concedersi le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all’aggravante contestata.
Proponeva appello anche P. *** il quale precisava in primo luogo di avere detenuto per lungo tempo l’appartamento di 120 m² poi concesso in locazione e di avervi eseguito spese di manutenzione straordinaria.
In ogni caso deduceva anch’egli l’inopponibilità o meglio l’inefficacia ex articolo 560 del codice di procedura civile del contratto di locazione nei confronti del creditore procedente e quindi anche nei confronti della curatela perché appunto stipulato in violazione del predetto articolo del codice di procedura civile e cioè in data successiva al pignoramento e quindi inefficace nei confronti dei predetti soggetti.
Ribadiva anch’egli che il titolo dell’acquirente in vendita giudiziaria essendo titolo di acquisto originario aveva valore esecutivo nei confronti del detentore senza titolo e quindi precisava che potendo essere configurata la distrazione di un bene soltanto quando l’imprenditore distacchi dal suo patrimonio uno o più beni allo scopo di impedirne l’apprensione dagli organi fallimentari, la locazione inefficace non poteva avere assunto tale effetto poiché il fallimento era subentrato al creditore procedente nella procedura esecutiva.
In ordine poi alla locazione del magazzino l’appellante deduceva che nessun ruolo nello stesso aveva assunto il P. *** il quale non aveva partecipato alla conclusione del contratto intercorso tra il fallito e il suo dipendente; l’imputato aveva soltanto stipulato un contratto con il D.M. avente ad oggetto il deposito ed il trasporto delle merci. Infine lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’udienza del 22 febbraio 2007, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.
MOTIVAZIONE
Ciò posto devono preliminarmente essere premesse alcune considerazioni in tema di bancarotta per distrazione e contratto di locazione.
Invero è stato contestato che un contratto di locazione, non determinando alcuna definitiva estromissione del bene immobile oggetto dello stesso dal patrimonio del fallito, potesse configurare l’ipotesi della distrazione di cui all’art. 216 legge fallimentare ipotizzabile soltanto a fronte di condotte che determinino una definitiva cessione di un bene aziendale o personale del fallito dal suo patrimonio, altrimenti non essendo configurabile un concreto pregiudizio per i creditori.
Tale impostazione restrittiva può però ormai ritenersi definitivamente superata poiché il concetto di distrazione non può essere limitato alle sole condotte di definitiva cessione di beni a terzi in previsione del fallimento, ma va esteso anche a tutte quelle condotte comunque comportanti un depauperamento concreto del patrimonio del fallito e dell’azienda.
In tale ottica anche il contratto di locazione, pertanto, comportando l’insorgere di diritti di godimento da parte del conduttore su un bene del fallito determina un concreto deprezzamento del valore dello stesso e può pertanto integrare l’ipotesi della distrazione ove sia dimostrato che è stato posto in essere con la consapevolezza di diminuire la garanzia patrimoniale.
Detta impostazione risulta avvalorata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha definitivamente e stabilmente ammesso la configurabilità della bancarotta per distrazione anche nelle ipotesi di semplice locazione di un bene; invero ha affermato la Corte di Cassazione al proposito che:” Un contratto di locazione stipulato per finalita’ estranee all’azienda puo’ integrare gli estremi della bancarotta per distrazione, quando venga stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilita’ di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico. Un tale contratto, infatti, lascia l’impresa dissestata nell’impossibilita’ di esercitare qualsiasi attivita’ economica e poiche’ produce effetti anche dopo il fallimento del locatore (art. 80 legge fallimentare), ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell’attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali (determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati). (Fattispecie relativa alla locazione dei locali, delle attrezzature e dei macchinari da parte di una societa’ in nome collettivo in stato di decozione, poi dichiarata fallita Cass. 11207/1993).
Tanto premesso in ordine all’astratta possibilità di configurare la bancarotta per distrazione anche in presenza di contratti di locazione, deve poi essere affrontata la problematica relativa alla configurabilità del predetto delitto in presenza di un contratto di locazione radicalmente nullo.
Invero, nel caso in esame deve rilevarsi che il contratto di locazione stipulato tra i fratelli P. il 21 agosto del 1998 in forza del quale *** concedeva al fratello *** il godimento dell’appartamento di 120 mq. sito in ctr. Trabunella di Caltanissetta per il canone mensile di appena 150.000 lire, venne sottoscritto successivamente all’avvenuto pignoramento dello stesso bene da parte del creditore procedente Banco di Sicilia nel corso del 1996 e quindi in palese violazione dell’art. 560 secondo comma c.p.c. secondo cui appunto al debitore “è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato…” in assenza di autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione.
Deve, pertanto, ritenersi che la concessione in locazione dell’immobile da parte del P. *** in favore del fratello *** fu effettuata in forza di un contratto nullo, e non semplicemente annullabile od inopponibile, perché negozio giuridico contrario ad una specifica norma imperativa di legge che solleva il debitore pignorato dal potere di sfruttare il bene anche concedendolo in locazione; e poiché il contratto nullo è inidoneo a produrre qualsiasi effetto ed avuto anche riguardo alla considerazione che il curatore fallimentare subentra in tutti i diritti del creditore procedente ove all’atto della declaratoria di fallimento sussistano azioni esecutive pendenti nei riguardi del fallito, non vi è dubbio che tale radicale nullità del predetto contratto stipulato nell’agosto del 1998 ben poteva essere fatta valere anche dalla procedura nei confronti dei terzi interessati ed anche quindi del P. ***.
L’inesistenza giuridica del contratto determina conseguentemente l’impossibilità di ritenere validamente configurabile un atto distrattivo non essendo possibile attribuire ad un contratto nullo qualsiasi effetto nei riguardi dei creditori procedenti e della curatela fallimentare sicchè lo sfruttamento del bene da parte del conduttore configura una chiara ipotesi di occupazione senza titolo   per l’accertamento della quale non è richiesto procedere con alcuna azione costitutiva essendo la situazione giuridica sottesa priva della idoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico.
In tali casi, quindi, così come correttamente esposto dalle difese degli imputati, ben potrà il curatore procedere direttamente alla vendita del bene immobile libero da diritti di terzi ed il decreto di trasferimento costituirà un titolo esecutivo per ottenere il forzato rilascio dell’immobile da parte dell’occupante che non potrà opporre alcun diritto di godimento sullo stesso.
A tali conclusioni del resto risulta pervenire anche la Suprema Corte di Cassazione con riferimento a fattispecie analoga ma ugualmente relativa a contratto radicalmente nullo, in presenza del quale non può configurarsi alcun effetto di concreto pregiudizio patrimoniale per la massa dei creditori; invero è stato affermato che:” non e’ condotta sanzionabile come bancarotta fraudolenta l’atto di disposizione di beni mai entrati nel patrimonio dell’imprenditore, perche’ a lui pervenuti attraverso un negozio giuridico affetto da anomalia genetica, non idoneo, quindi, al trasferimento della proprieta’ (Cass.5423/1997). Specifica la Corte che la compravendita di un bene immobile, stipulata con atto notarile sottoscritto dalle parti, ma non trascritto ne’ registrato ne’ inserito a repertorio per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica – requisito essenziale prescritto per la validita’ dell’atto, a norma dell’art. 18 della Legge n. 47 del 1985 – e’ un negozio originariamente nullo, se non inesistente, e come tale inidoneo a determinare il trasferimento del bene dell’alienante all’acquirente.
Analogamente quindi l’atto con il quale il proprietario conceda in locazione un bene già sottoposto a pignoramento immobiliare essendo radicalmente nullo perché posto in essere in violazione del già cennato art. 560 c.p.c. non determina alcun effetto riconducibile alla successione del curatore nel rapporto locatizio ex art. 80 legge fallimentare e conseguentemente non può integrare una ipotesi concretamente distrattiva del bene immobile oggetto dello stesso contratto nullo e ciò indipendentemente dalla volontà delle parti che pur intendevano in tal modo certamente impedire che la procedura aggredisse anche tale bene.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, P. *** e P. *** in accoglimento del relativo motivo di gravame devono essere assolti dal delitto loro ascritto relativamente alla condotta relativa alla sottrazione dell’appartamento di 120 mq. perché il fatto non sussiste.
Analoghe considerazioni devono poi essere svolte con riferimento all’ipotesi ritenuta all’esito del giudizio di primo grado di bancarotta documentale in capo al solo P. ***; al proposito infatti appare sufficiente richiamare le determinazioni cui perveniva la Guardia di Finanza nel rapporto redatto nel luglio del 2000 in cui appunto riferiva della sostanziale regolarità delle scritture contabili e della possibilità tramite le stesse di ricostruire l’andamento degli affari dell’impresa fallita risultando regolarmente tenuti e consegnati tutti i libri contabili obbligatori nei quali risultavano iscritte tutte le operazioni previste.
Sul punto pertanto non possono condividersi le argomentazioni del primo Giudice basate essenzialmente sulla consulenza redatta dal coadiutore del fallimento trattandosi di considerazioni non riguardanti la tenuta delle scritture contabili obbligatorie bensì l’opportunità di procedere ai pagamenti attraverso determinati mezzi non imposti però dalla legge alla data della declaratoria di fallimento e di istituire singole schede relative ai rapporti con ciascun fornitore o debitore anch’esse non previste obbligatoriamente e difatti non contestate dalla Guardia di Finanza.
Alla luce delle suesposte considerazioni pertanto P. *** deve essere assolto dal delitto di bancarotta documentale ascrittogli perché il fatto non sussiste.
 A differenti conclusioni ritiene invece questa Corte di dovere pervenire in relazione all’ultima ipotesi di bancarotta contestata ai fratelli P., in concorso con il D.M. ***, e relativa alla distrazione del magazzino di mq. 237 ove aveva sede la ditta del fallito concesso in locazione dal titolare della ditta e poi restituito alla curatela nel marzo del 2001.
Invero, va segnalato come la condotta di restituzione, successiva al fallimento, di un bene che sia stato comunque distratto, attraverso un contratto di vendita od anche di semplice locazione, non può far venir meno l’esistenza del delitto raffigurandosi quale condotta successiva all’avvenuta consumazione del reato che viene posto in essere al momento dell’effettuazione dell’atto di depauperamento della garanzia patrimoniale ove segua poi il fallimento.
Al proposito ha infatti affermato la Suprema Corte che:” In materia di bancarotta fraudolenta, l’elemento soggettivo e’ costituito dal dolo generico e, quindi, dalla coscienza e volonta’ dell’azione, compiuta con la consapevolezza, insita nel concetto stesso di distrazione, del depauperamento o della possibilita’ del depauperamento della societa’ in danno dei creditori. Sul dolo non ha incidenza, quindi, ne’ la finalita’ perseguita in via contingente dal soggetto, che e’ fuori della struttura del reato, ne’ il recupero o la possibilita’ di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione. La sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della societa’, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, e prescinde dalla validita’, opponibilita’ e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l’acquisizione del bene. Il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, e’ un "posterius" che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta ed e’ equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla polizia” (Cass. 9430/1996).
Ne deriva pertanto che l’avvenuta restituzione del magazzino da parte del D.M. successivamente alla declaratoria di fallimento, e precisamente a distanza di 15 mesi circa, non può ritenersi decisiva al fine di escludere l’ipotesi criminosa e ciò pur a volere ritenere che il cespite non avrebbe comunque potuto essere liquidato in data anteriore la sua restituzione, potendo al più tale condotta valutarsi al fine della determinazione in concreto della pena.
Né peraltro rileva la non opponibilità del contratto ai terzi causata dalla mancata trascrizione dello stesso ai sensi dell’art. 2643 c.c.; invero deve al proposito essere osservato che la disciplina della trascrizione del contratto essendo diretta esclusivamente ad assicurare la prevalenza del titolo precedentemente trascritto non incide sulla validità dell’atto e quindi non può determinare lo stesso effetto già analizzato in ipotesi di contratto nullo in quanto il negozio giuridico essendo sicuramente valido ed efficace produce l’effetto della estromissione del bene dal patrimonio dell’imprenditore determinando così il depauperamento della garanzia patrimoniale.
Al contrario quindi della nullità la non opponibilità non assume alcun effetto in relazione alla capacità del contratto a produrre effetti sicchè deve conseguentemente ritenersi che l’effetto distrattivo sia realizzato.
Peraltro va poi segnalato che mentre la nullità essendo improduttiva di effetti non obbliga la curatela fallimentare ad esperire azione revocatoria o comunque costitutiva per assicurare il rientro dei beni nell’attivo fallimentare, sicchè ben può procedersi alla cessione dell’immobile a terzi libero da diritti di godimento di terzi, la semplice non opponibilità dell’atto dispositivo al fallimento, non permette analogamente di procedere essendo previamente richiesto un accertamento della irrilevanza del diritto del terzo occupante rispetto alla procedura sicchè sicuramente il fallimento viene ostacolato nella fase della liquidazione dell’attivo.
In ordine poi al coinvolgimento del P. ***, nella predetta operazione di locazione della sede aziendale, rileva il rapporto della Guardia di Finanza del 27 novembre 2001 nel quale viene ricostruita la complessa operazione posta in essere dagli imputati e diretta a sottrarre la sede aziendale alla garanzia patrimoniale.
Riferiva infatti in detta relazione la G.d.F. che in data 1 ottobre 1996 veniva costituita tra P. *** e la moglie la società MIATERM il cui oggetto sociale era sempre la vendita di materiale per l’edilizia e che operava senza alcun punto vendita tramite operazioni di acquisto dalle ditte fornitrici e consegna diretta ai clienti delle stesse; dopo pochi mesi e precisamente il 15 maggio del 1997 P. *** cedeva in locazione a D.M. ***, titolare della TID Trasporti, il magazzino di mq. 237 ove aveva operato la *** per la durata di anni 12 al prezzo di lire 500.000 mensili.
A distanza di pochissimi giorni da tale contratto il 3 giugno del 1997 viene stipulato un contratto di collaborazione tra il predetto D.M. ed il P. ***, titolare della MIATERM, e fratello di P. ***, in forza del quale per il corrispettivo di lire 1.000.000 mensili il D.M. teneva il magazzino delle merci in conto deposito e provvedeva alla consegna delle stesse; solo formalmente quindi la MIATERM operava con vendita diretta ai clienti perché in effetti tramite il contratto con il D.M. la stessa finiva per utilizzare l’ampio magazzino del P. *** per il deposito della merce.
E che il rapporto P. ***-D.M. fosse fittizio risulta inequivocabilmente dalla circostanza che nessuna documentazione relativa al pagamento dei suddetti canoni è stato rinvenuto o prodotto sicchè fondatamente deve ritenersi che il rapporto trilatero fosse fittiziamente costituito per permettere alla società del P. *** di continuare a sfruttare i locali dell’azienda di proprietà del fratello *** sottraendo così il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Sul punto devono pertanto condividersi le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice che riconosceva valore distrattivo a detta operazione coinvolgente anche il P. *** oltre che il fratello *** ed il D.M..
L’impugnata pronuncia deve, pertanto, essere confermata in relazione a detta ipotesi distrattiva.
Avuto poi riguardo all’assoluzione degli imputati appellanti dalle ipotesi precedentemente indicate deve essere esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 219 L.F. e la pena inflitta al P. *** avuto riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione per il rito deve essere ridotta nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione (p.b. = a. 3 – 1/3 ex art. 62 bis c.p. = a. 2 – 1/3 ex art. 442 c.p.p. = a. 1 e m. 4).
La pena già irrogata dal primo Giudice al P. *** essendo stata determinata nel minimo assoluto edittale pur avuto riguardo alle attenuanti ed alla diminuente per il rito non può essere ulteriormente ridotta.
Le rimanenti statuizioni dell’impugnata sentenza vanno poi confermate.
Infine avuto riguardo all’intervenuta concessione del beneficio dell’indulto con legge 241/2006 la pena inflitta deve essere dichiarata interamente condonata.
PQM
La Corte visto l’art. 605 cpp, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 14/7/2003, appellata da P. *** e P. ***, assolve i predetti dal reato loro in concorso contestato limitatamente alle condotte relative alla sottrazione di un appartamento di mq. 120 ed alla bancarotta documentale al primo contestata e per l’effetto, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 219 L.F., con le già concesse attenuanti generiche e con la riduzione per il rito, riduce la pena inflitta a P. *** nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Conferma nel resto l’impugnata sentenza.
Dichiara interamente condonate la pene inflitte ad entrambi gli imputati alle condizioni di legge.
Caltanissetta, 22-2-2007
Il Consigliere rel.
                      Il Presidente
 
 
 

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