Sentenza del giudice di pace di Castellammare di Stabia n. 4011/06 in data 4 giugno 2006 depositata il 7 giugno 2006 (a cura di Luigi Vingiani)

Vingiani Luigi 08/02/07
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Si segnale una recente sentenza del giudice di pace di Castellammare di Stabia dr.D’Alessio in tema di incompetenza territoriale a seguito della  decisione della Consulta (sent.25 gennaio-8 febbraio 2006 n.41) la quale ha dichiarato ”l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorzi convenuti.”
    Il giudicante con ineccepibile ed articolata motivazione ha ritenuto prevalente  la ratio di privilegiare il ricorso al giudice naturale e non la scelta del foro convenzionale, per evitare il frequente ricorso al forum shopping, come è stato argutamente scritto, con risvolti pratici rilevanti sia per i giudizi pendenti che per i rapporti non ancora esauriti in modo definitivo ed irrevocabile (anche giudizi in fase di appello).
   In particolare è stato richiamata una decisione della Suprema Corte  (Cass. 14/11/2003 n.17184) secondo cui  “la regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli art. 136 cost. e 30 l. 11 marzo 1953 n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo.
   In definitiva il  giudice ha ritenuto  doversi adeguare ai principi sopra esposti perché il rapporto processuale è ancora in  atto .
avv.Luigi Vingiani
 
 
 
Sentenza n.4011/06 in data 4 giugno 2006 depositata il 7 giugno 2006
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Ennio D’******* ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel Registro Generale dell’anno 2005 al n.994,riservata a sentenza il 5 maggio 2006
 
OMISSIS
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione delle parti è provata dai documenti allegati e non risulta contestata.
L’attore ha soddisfatto la condizione di proponibilità dell’azione ex art.22 L.990/ 69 avendo inviato all’assicuratore della indicata lettera di messa in mora e rispettato il termine per la vocatio in ius.
Come già detto,sia nella comparsa di costituzione e risposta che nella prima udienza la difesa della Compagnia ha eccepito l’incompetenza per territorio di que sto giudice poiché l’incidente è avvenuto in *****, il presunto responsabile civile non aveva residenza, domicilio o dimora in questo Comune, ma a Varese e la Com
pagnia sede a Milano e non a Castellammare di Stabia.
Pur essendo stata compiutamente formulata con l’indicazione dei tre fori alternativi previsti dagli artt.18, 19 e 20 del codice di rito, l’eccezione non fu accolta alla luce dell’univoca giurisprudenza di merito e di legittimità corrente all’epoca(ex mul tis Cassazione civile, III, 7 aprile 1995, n.4058) che, salvo qualche rara decisione (Tribu nale Roma 15 marzo 2002, ******************; Giudice di Pace Catanzaro 16 dicembre 1997; il Tribunale Napoli con ord.31 maggio 2004, ha anche ritenuto non manifestamente infondata la q.l.c.) ha sempre ritenuto non potersi accogliere l’eccezione di incompe tenza per territorio derogabile sollevata solo da uno dei convenuti, ogni qualvolta si verifica una ipotesi di litisconsorzio passivo necessario.
Sennonché, prima dell’udienza di conclusioni, è intervenuta una innovativa decisione della Consulta (sent.25 gennaio-8 febbraio 2006 n.41) la quale ha dichiarato ”l’ille gittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorzi convenuti.”
Evidentemente è prevalsa la ratio di privilegiare il ricorso al giudice naturale e non la scelta del foro convenzionale, per evitare il frequente ricorso al forum shop ping, come è stato argutamente scritto, con risvolti pratici rilevanti sia per i giudizi pendenti che per i rapporti non ancora esauriti in modo definitivo ed irrevocabile (anche giudizi in fase di appello).
La Suprema Corte ha affermato (Cass. 14/11/2003 n.17184) che “la regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazio ne, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli art. 136 cost. e 30 l. 11 marzo 1953 n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo.
“L’unico limite è costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito; nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quan do la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub iudice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché nel momento in cui viene in discussio ne la ritualità dell’atto la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla sua modificazione conseguita alla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto.(Cass.9/1/2994 n.113)
   Questo giudice ritiene di doversi adeguare ai principi sopra esposti perché il rapporto processuale è ancora in atto e, in conseguenza, di non poter decidere la presente controversia, che va inviata al Giudice di Pace di *****, luogo dell’incidente.
Ragioni di equità inducono a compensare le spese di causa fin qui, tenuto conto dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali citati, anche perchè il trasferimento non è determinato dalla risoluzione di questioni a favore di una parte a danno dell’altra e la causa deve continuare innanzi ad altro Giudice.
P.Q.M.
il Giudice di Pace, pronunziando sulle domande avanzate da *** nei confronti di ***  e della ***in persona del legale rappresentante, con atto di citazione sopra indicato, così provvede:
1)                dichiara la propria incompetenza per territorio:
2)                dichiara la competenza territoriale del Giudice di Pace Barra, innanzi al quale le parti innanzi potranno riassumere la causa nel termine di cui all’art.50 c.p.c.;
3)                compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Castellammare di Stabia il 4 giugno 2006
                                                                                   IL GIUDICE DI PACE
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Vingiani Luigi

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