Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Vingiani Luigi 16/07/09
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In particolare il Giudice ha riconosciuto la legittimità delle voci "posizione ed archivio, accesso agli uffici,  esame dispositivo, nota spese  e vacazioni"  condannando l’opponente Telecom anche al pagamento delle spese  del giudizio.
 
 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di ******************* D’****** ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. +++++
 
TRA
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 -cap 20123-, rappresentata e difesa in virtù di procura apposta a margine dell’atto di citazione in opposizione dagli avv.ti ++++ con studio in Napoli alla via Riviera di ****** 53 presso il cui studio domicilia   
       ATTORE OPPONENTE
 
E
Avv. *****************, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Cosenza 77;
  CONVENUTO RESISTENTE
 
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
 
CONCLUSIONI
All’udienza del ++++ i procuratori costituiti concludevano come da verbale d’udienza e comparsa conclusionali.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l’attore proponeva formale opposizione all’atto di precetto notificato dall’opposto in virtù della sentenza n.++++ resa dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia (Na).
Assumeva esso attore, che alcune voci non erano dovute e che pertanto vi era la nullità del precetto, o quantomeno andava ridotto l’importo.
Si costituiva l’opposto, il quale faceva rilevare che le voci richieste erano tutte dovute.
Sulla sola istruttoria documentale, la causa era assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il giudice deve operare la qualificazione giuridica della domanda, tale operazione va compiuta dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio. Pertanto, considerato che non vi è contestazione né del titolo né del diritto, ma solo limitatamente a determinate voci dell’atto di precetto, circostanza questa che induce il giudice a ritenere che non si è in presenza di opposizione all’esecuzione, ma all’atto di precetto.
L’opposizione è procedibile per il rispetto dei termini di cui all’art. 615 c.p.c.
Nel merito, l’opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Difatti l’opposto, con la redazione dell’atto di precetto, richiede attività realmente svolte e dovute, in quanto previste nelle tariffe professionali per il processo di esecuzione e le somme richieste, tra l’altro, corrispondono allo scaglione tariffario applicabile alla fattispecie de qua.
In particolare si osserva che la posizione archivio è certamente dovuta sia nel giudizio di cognizione che in quello di esecuzione, infatti il legale è tenuto a tale attività per ben due volte, la prima al momento della presa in carica il giudizio di cognizione, e la seconda per la presa in carica della fase di esecuzione; tra l’altro,  il primo giudizio aveva come attore il cliente, in questo invece l’avvocato agisce come procuratore antistatario.
L’esame del dispositivo è dovuto in quanto al momento in cui è notificato il dispositivo il legale è tenuto ad esaminare il detto documento come pure al momento della sentenza integrale, al legale vanno riconosciuti i diritti per la disamina della stessa. Non è certo plausibile ritenere che la liquidazione di dette attività è già compresa nella liquidazione fatta dal giudice, trattandosi di attività svolte successivamente e per le quali può essere anche evitato il pagamento se il debitore paghi prima che il legale compia dette attività.
La redazione nota spese e l’accesso agli uffici è apertamente prevista nelle tariffe professionali e pertanto dovuta.
Circa le vacazioni, questo giudice ritiene che il parere del CNF non è vincolante, e tra l’altro si considera che detta voce è dovuta perché anche in sede di esecuzione ci sono attività che vengono effettivamente svolte.
Alla luce di tali considerazioni il giudicante ritiene di non poter considerare valide le doglianze di parte opponente e, di conseguenza, rigettare l’opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo adeguandole ai parametri della tariffa professionale valori medi dello scaglione fino a 300 euro applicando le tariffe forensi in vigore dal 2 giugno 2004 (Decreto Ministero della Giustizia 8 aprile 2004 n. 127).
 
P.Q.M.
 
Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunciando sull’opposizione a precetto proposta da Telecom Italia s.p.a. nei confronti dell’********************** così provvede:
1.     rigetta l’opposizione;
2.     condanna la Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore del resistente, avv. *****************, che in mancanza di nota spese, liquida in euro 330,00 di cui 200,00 per diritti, euro 100,00 per onorari e euro 30,00 per spese, oltre maggiorazioni, 12,50% ex art. 14 T.F. ed oltre ****** ed iva come per legge.
Così deciso in Castellammare di Stabia, in data 17 giugno 2009.
 
 
Il Giudice di Pace
Dr. **********’******

Vingiani Luigi

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