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Indice
- 1. La questione: violazione di legge (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.) perché la sentenza sarebbe stata sottoscritta da un magistrato che non era Presidente del collegio
- 2. Il principio di diritto della Cassazione: nullità relativa della sentenza-documento
- 3. Conclusioni: la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del Presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità “relativa”
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1. La questione: violazione di legge (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.) perché la sentenza sarebbe stata sottoscritta da un magistrato che non era Presidente del collegio
La Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibili talune istanze volte alla rescissione di una condanna inflitta dal Tribunale di Lucca, divenuta irrevocabile, e alla restituzione nel termine per proporre appello nei confronti della medesima sentenza.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.), in quanto la sentenza sarebbe stata sottoscritta da un magistrato che non era il Presidente del collegio. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Il principio di diritto della Cassazione: nullità relativa della sentenza-documento
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del Presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità “relativa” che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per Cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della “sentenza-documento” che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012).
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3. Conclusioni: la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del Presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità “relativa”
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del Presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità “relativa”.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del Presidente, non giustificata da un impedimento legittimo e firmata solo dall’estensore, configura una nullità relativa che non incide sulla decisione, ma comporta – se dedotta nel ricorso per Cassazione – l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice d’appello per la regolare sottoscrizione e nuovo deposito, da cui decorreranno i termini per l’impugnazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere che tipo di nullità integra una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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