Senato della Repubblica, resoconto sommario numero 1 della seduta del 12 gennaio 2010 delle COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Lazzini Sonia 04/03/10
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Senato della Repubblica, resoconto sommario numero 1 della seduta del 12 gennaio 2010 delle COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE 2ª (Giustizia)  8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)   _  IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  _Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti” (n. 167)

Il relatore per l’8a Commissione, senatore ZANETTA(PdL), illustra il provvedimento in titolo, limitatamente alle parti di competenza, ricordando in via preliminare che esso è finalizzato a dare attuazione alla direttiva 2007/66/CE (cosiddetta “direttiva ricorsi”), con la quale sono stati modificati i precedenti atti normativi comunitari concernenti le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, al fine di rafforzare l’efficacia del sistema di tutela, mediante l’individuazione di modalità di ricorso contro le decisioni delle pubbliche amministrazioni più celeri e trasparenti. In attuazione di una precisa indicazione della legge di delega, inoltre, lo schema introduce alcune disposizioni volte ad agevolare gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale, vale a dire l’accordo bonario e l’arbitrato

Il senatore DIVINA(LNP), relatore per la 2a Commissione, riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi dapprima sull’articolo 7. Tale disposizione introduce nel codice dei contratti pubblici un nuovo articolo, l’articolo 243-bis, il quale disciplina lo strumento precontenzioso della informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale. Tale informativa, la quale va data solo in relazione al contenzioso sulle procedure di affidamento, può essere proposta fino alla notifica del ricorso giurisdizionale. Essa non impedisce il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto e del termine del ricorso giurisdizionale, né pregiudica l’ulteriore corso del procedimento di gara. L’articolo, oltre ad individuare il destinatario dell’informativa nel responsabile unico del procedimento (r.u.p.), disciplina anche l’iter procedimentale per le valutazioni della stazione appaltante quanto all’eventuale intervento in autotutela.

Riferisce quindi sull’articolo 8, il quale, attraverso puntuali modifiche all’articolo 245 del codice, introduce un rito speciale per il contenzioso in materia di lavori, servizi e forniture, il quale è delineato sulla scorta dell’attuale articolo 23-bis della legge TAR ed è connotato da una più rapida scansione processuale.

 

Lazzini Sonia

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 16º – Commissioni 2° e 8° riunite – Resoconto sommario n. 1 del 12/01/2010

 

COMMISSIONI 2ª e 8ª RIUNITE

(Giustizia) 

(Lavori pubblici, comunicazioni)  

 

 

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2010

1ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.  

 

La seduta inizia alle ore 16,25.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti” (n. 167)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

 

      Il relatore per l’8a Commissione, senatore ZANETTA(PdL), illustra il provvedimento in titolo, limitatamente alle parti di competenza, ricordando in via preliminare che esso è finalizzato a dare attuazione alla direttiva 2007/66/CE (cosiddetta “direttiva ricorsi”), con la quale sono stati modificati i precedenti atti normativi comunitari concernenti le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, al fine di rafforzare l’efficacia del sistema di tutela, mediante l’individuazione di modalità di ricorso contro le decisioni delle pubbliche amministrazioni più celeri e trasparenti. In attuazione di una precisa indicazione della legge di delega, inoltre, lo schema introduce alcune disposizioni volte ad agevolare gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale, vale a dire l’accordo bonario e l’arbitrato.

E’ innanzitutto da segnalare come, con l’articolo 1, venga ampliata la definizione di stazione appaltante di cui all’articolo 33 del Codice degli appalti, in modo da comprendervi, ai fini della disciplina del contenzioso, oltre alle amministrazioni aggiudicatrici e agli altri soggetti di cui all’articolo 32 del Codice, anche gli enti aggiudicatori nei settori speciali, nonché tutti i soggetti tenuti, secondo il diritto comunitario e nazionale, al rispetto delle procedure e dei principi di evidenza pubblica nell’affidamento degli appalti. 

Con l’articolo 2, si interviene sulla disciplina del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, già contenuta nell’articolo 11 del Codice, prevedendo la possibilità di procedere alla stipulazione del contratto a partire dal trentacinquesimo giorno dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, cioè dopo cinque giorni dalla scadenza del termine per l’impugnativa di tale atto.

L’articolo 3 modifica l’articolo 79 del Codice degli appalti, specificando in maniera molto dettagliata la forma, i destinatari, i contenuti e i termini della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto. Si segnala, tra l’altro, che in base alla disciplina introdotta devono essere comunicate anche le motivazioni del provvedimento adottato, nonché indicati in maniera precisa i termini dilatori per la stipulazione del contratto di appalto.

L’articolo 4 introduce modifiche formali alla parte IV del Codice degli appalti, dedicata al contenzioso, per rendere il quadro processuale già vigente coerente con la direttiva e con le previsioni ora introdotte, mentre l’articolo 5, in attuazione di uno dei criteri contenuti nella delega, reca misure che modificano l’articolo 240 del Codice per incentivare l’accordo bonario. Come accennato in precedenza, tale intervento non è volto a recepire norme contenute nella direttiva comunitaria, ma risponde alla volontà di favorire la risoluzione veloce  e non giurisdizionale del contenzioso, specie di quello insorto in fase di esecuzione del contratto. Le principali novità introdotte riguardano, oltre al potenziamento del ruolo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l’introduzione della figura di un mediatore unico scelto di intesa tra le parti. In alternativa alla commissione prevista dalla legislazione vigente, sarà quindi il mediatore, e non più il responsabile del procedimento, a formulare, entro sessanta giorni dalla nomina, una proposta motivata di accordo bonario. Un’ulteriore disposizione prevede che, nel caso di accettazione integrale della proposta motivata di accordo bonario formulata alle parti dalla commissione o dal mediatore, è esclusa la gravità della colpa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Sempre al fine di incentivare il ricorso alla procedura conciliativa in questione è stabilito che l’impresa appaltatrice che rifiuti una proposta di accordo sostanzialmente confermata in sede di giudizio, arbitrale o ordinario, venga condannata al pagamento delle spese. Si ricorda infine che, con l’obiettivo di ridurre i costi del procedimento, il limite massimo dei compensi spettanti ai componenti della commissione e al mediatore viene ridotto dal 50 per cento ad un terzo dei minimi tariffari attualmente previsti.

L’articolo 6 introduce norme per la razionalizzazione dell’arbitrato. Nel modificare l’articolo 241 del Codice degli appalti si prevede espressamente il divieto di stipulare compromessi, lasciando tuttavia alle stazioni appaltanti la possibilità di  indicare nel bando di gara – o, in sua assenza, nell’avviso di indizione della procedura o nella lettera di invito – se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, con facoltà per l’aggiudicatario di ricusare tale clausola entro il termine di venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. Le nuove norme definiscono inoltre modalità più dettagliate per il deposito del lodo, definendo un rigoroso regime per la sua impugnazione, con l’indicazione di termini e modalità. Con riferimento alla tematica dei compensi per gli arbitri, al fine di un contenimento dei costi nei giudizi, viene confermato non solo il riferimento ai criteri e alle tariffe contenute nel decreto n. 398 del 2000, ma anche la riduzione del 50 per cento dei compensi minimie massimi ivi previsti.

L’articolo 14 contiene le abrogazioni, le disposizioni di coordinamento e quelle transitorie rese necessarie dalle modifiche normative introdotte. In particolare, si segnala l’abolizione del vigente divieto di arbitrato e la norma transitoria in cui si prevede che la disciplina di cui agli articoli 5 e 6 si applica ai bandi, agli avvisi di gara e agli inviti pubblicati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.           L’articolo 15 rece infine la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il senatore Zanetta, tenuto conto della rilevanza delle innovazioni apportate dal provvedimento in esame, auspica che le Commissioni riunite procedano ad un ciclo di audizioni delle organizzazioni ed istituzioni interessate.

 

Il senatore DIVINA(LNP), relatore per la 2a Commissione, riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi dapprima sull’articolo 7. Tale disposizione introduce nel codice dei contratti pubblici un nuovo articolo, l’articolo 243-bis, il quale disciplina lo strumento precontenzioso della informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale. Tale informativa, la quale va data solo in relazione al contenzioso sulle procedure di affidamento, può essere proposta fino alla notifica del ricorso giurisdizionale. Essa non impedisce il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto e del termine del ricorso giurisdizionale, né pregiudica l’ulteriore corso del procedimento di gara. L’articolo, oltre ad individuare il destinatario dell’informativa nel responsabile unico del procedimento (r.u.p.), disciplina anche l’iter procedimentale per le valutazioni della stazione appaltante quanto all’eventuale intervento in autotutela.

Riferisce quindi sull’articolo 8, il quale, attraverso puntuali modifiche all’articolo 245 del codice, introduce un rito speciale per il contenzioso in materia di lavori, servizi e forniture, il quale è delineato sulla scorta dell’attuale articolo 23-bis della legge TAR ed è connotato da una più rapida scansione processuale.

L’articolo 245 così come modificato prevede che gli atti delle procedure di affidamento siano impugnabili esclusivamente con ricorso al giudice amministrativo, restando dunque soppressa la facoltà di impugnare gli atti con ricorso straordinario al Capo dello Stato. I commi 2 e seguenti dell’articolo 245 disciplinano poi nel dettaglio il rito immediato, affrontando le questioni relative agli atti impugnabili, termini e relativa decorrenza, immediatezza del giudizio, tutela cautelare, appello ed impugnazioni.

Si sofferma poi sull’articolo 9, il quale detta ulteriori disposizioni processuali in caso di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva. Conformemente alle indicazioni della direttiva comunitaria, in caso di effettiva proposizione di un ricorso giurisdizionale lo standstill period diventa preclusione alla stipulazione del contratto in attesa della pronuncia del giudice, in sede cautelare o di merito. L’operatività della preclusione è comunque ancorata ad alcuni presupposti.

Illustra quindi l’articolo 10, il quale, inserendo nel codice l’articolo 245-ter, disciplina la privazione degli effetti del contratto e le sanzioni alternative.

La  norma affida la pronuncia sulla privazione degli effetti del contratto, sulla sua decorrenza effettiva e sull’applicazione di sanzioni alternative alla valutazione in sede di bilanciamento degli interessi coinvolti dall’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I commi 11 e successivi, da un lato, disciplinano le sanzioni alternative, le quali si configurano come  sanzioni “processuali” irrogate dall’autorità giudiziaria impugnabili quindi solo con i mezzi di impugnazione propri della sentenza e, dall’altro, fissano i principi in tema di modalità di pagamento, di destinazione e di utilizzo dei proventi delle sanzioni stesse.

Sottolinea poi come ulteriori disposizioni processuali in caso di azione volta alla privazione di effetti del contratto già stipulato siano dettate anche dall’articolo 11.

Dopo aver evidenziato come per ragioni di coordinamento degli istituti processuali siano state apportate dall’articolo 12 talune modifiche anche all’articolo 246 del codice, in materia di infrastrutture strategiche, si sofferma sull’articolo 13, il quale disciplina gli obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine alle procedure di ricorso.

 

Il presidente BERSELLI, accedendo alla richiesta del relatore Zanetta, propone di procedere all’audizione in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da convocarsi per martedì 19 gennaio 2010, alle ore 13,30, dei rappresentanti dell’Associazione Imprese Generali (AGI), dell’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI) e dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

 

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16,45.


 

Lazzini Sonia

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