Semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012), anche gli ispettori giocano nelle sale Bingo

Redazione 09/03/12
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Lilla Laperuta

Nell’ottica del potenziamento dell’azioni di accertamento in materia di giochi, fenomeno dai risvolti sociali patologici, il decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) all’art. 10 ha stabilito che l’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) è autorizzata a costituire – avvalendosi di proprie risorse – un fondo di importo non superiore a 100 mila euro per le operazioni di gioco eseguite a fini di controllo.

Nella prassi, dunque, si verificherà che i dipendenti di AAMS spacciandosi per giocatori e, utilizzando denaro attinto dall’apposito fondo, eseguiranno operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Ciò al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Eventuali vincite conseguite in esercizio di attività di controllo saranno riversate nel fondo suddetto.

Analoga possibilità è estesa anche al personale della polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza. Viene demandata ad un apposito regolamento la disciplina delle modalità dispositive in base alle quali il citato personale potrà effettuare le operazioni di gioco.

Ancora, in considerazione dei particolare interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare il pericolo di infiltrazioni il comma 2 della disposizione in esame prevede l’estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti di familiari (coniuge, nonché parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi nonché la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso in cui i reati, che vengono contestati, siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara.

Stessa ratio presiede la previsione di cui all’art. 7 del D.L. 16/2012, a norma del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi ai seguenti oggetti:

a) schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;

b) schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

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