Semplificazione e fisco, Equitalia cambia le regole per la dilazione dei debiti

Redazione 05/03/12
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Lilla Laperuta

Innalzata da 5.000 euro a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte, e senza la necessità di produrre alcuna documentazione: è questa la principale novità introdotta da Equitalia nella direttiva di gruppo n. 7/2012 del 1° marzo.

La consapevolezza dell’incerta e attuale patologica congiuntura economica e la panacea dell’abbattimento degli oneri amministrativi rimediata dal legislatore, in stretta aderenza alle linee di una regolazione migliore approdate nel Programma di azione adottato dalla Commissione europea, non poteva non spingere la società pubblica che si occupa della riscossione nazionale dei tributi a introdurre delle modifiche alle direttive precedenti in materia di rateazione delle cartelle di pagamento.

L’innalzamento della predetta soglia porterà infatti, si auspica nella direttiva, ad uno snellimento burocratico per gli uffici preposti alla trattazione delle istanze di rateazione ed una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi – in termini appunto di documentazione da produrre – a carico dei contribuenti ai fini dell’ottenimento della dilazione.

 

Cosa prevede il regime. Le cartelle di pagamento sono suddivise in due grandi categorie: inferiori e superiori ai 5.000 euro. Su istanza del contribuente, dopo le opportune verifiche della situazione debitoria, l’agente della riscossione può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà con un minimo di rata mensile di 100 euro e con il calcolo degli interessi sulla durata della rateazione.
La modalità di concessione del beneficio è differenziata a seconda dell’importo del debito: per debiti superiori a euro 5.000 la situazione di difficoltà economica viene esaminata sulla base dell’importo del debito e di documenti atti a rappresentare la situazione economica finanziaria del richiedente. Nel caso di persone fisiche e ditte individuali la situazione di difficoltà viene dimostrata con la presentazione del modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); per le società occorre invece presentare una situazione economica patrimoniale aggiornata da cui risulta l’indice di liquidità inferiore ad 1 e l’indice Alfa superiore a 3, oltre che la visura camerale e la copia dell’ultimo bilancio depositato al registro delle imprese.

 

Cosa cambia. Ora, le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro potranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione in ordine alla situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica. Inoltre, per gli importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l’importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture. Benefici anche per le società e le altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuale in regime fiscale semplificato: le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, continueranno ad essere esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l’applicazione dei due parametri, indice di liquidità e indice Alfa. Tuttavia, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, Equitalia ritiene che l’indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso alla rateazione «ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili».

 

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