Seguendo i principi di logicità e proporzionalità, immanenti all’attività pubblica, può una stazione appaltante richiedere, tra i requisiti tecnici, un fatturato doppio rispetto al valore dell’appalto e il 140% riferiti al fatturato dei servizi corrispond

Lazzini Sonia 03/07/08
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La nota e chiara ratio sottostante alla individuazione da parte della stazione appaltante di requisiti relativi al possesso di pregresse esperienze, in grado di evocare una astratta affidabilità dei concorrenti, va combinata con la più generale ratio che presiede alla stessa esistenza delle procedure concorsuali, che richiede che nessuna delle connesse regole involva in un’alterazione (in senso indebitamente restrittivo) delle condizioni di gara: il che non si traduce necessariamente nell’apposizione di un determinato rapporto proporzionale tra requisito prefissato e valore dell’appalto ben potendo l’amministrazione, in forza dell’interesse pubblico, individuare autonomamente e caso per caso prescrizioni più stringenti: il requisito di partecipazione richiesto risulta incongruo rispetto al valore dell’appalto, e ciò sia con riferimento al fatturato complessivo (fissato in misura doppia), sia con riferimento al fatturato dei servizi corrispondenti (140%)

merita di essere segnalata la sentenza numero 1824 del 28 febbraio 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma

< Ma, in tal caso principi di logicità e proporzionalità, immanenti all’attività pubblica, richiedono che il requisito più rigoroso o rientri in un ragionevole limite, in riferimento alla portata economica del contratto da stipulare, o sia temperato con accorgimenti idonei a permettere che la selezione del contraente privato intervenga all’esito di una effettiva competizione tra i soggetti operanti nel settore.

Cosa che non si rinviene nella fattispecie in esame, nella quale il requisito di partecipazione richiesto risulta incongruo rispetto al valore dell’appalto, e ciò sia con riferimento al fatturato complessivo (fissato in misura doppia), sia con riferimento al fatturato dei servizi corrispondenti (140% ).>

A cura di *************

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1824 del 28 febbraio 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO
N.
Reg. Sent. Anno
N.
Reg. *********
Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ai sensi dell’art. 26, commi 4° e 5° della legge 6 dicembre 1971, n. 1034)

sul ricorso n. 906/08, proposto da ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti *************, ****************** e ******************, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, c.so V. Emanuele II, n. 173;

CONTRO

Lottomatica s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti *******’****** e *********************, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via della Vite, n. 7;

per l’annullamento

previa sospensione, del bando avente ad oggetto l’appalto di servizi denominato “servizi di trasporto, consegna e ritiro materiali per le ricevitorie del gioco del lotto”, pubblicato in ******** il 21 dicembre 2007, nonchè degli altri atti componenti la disciplina di gara, tra cui il disciplinare, lo schema di contratto ed il capitolato tecnico.

Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lottomatica s.p.a.;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008, la dr.ssa ****************; uditi l’avv. *********, l’avv. ****** e l’avv. D’******.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 29 gennaio 2008, depositato il successivo 30 gennaio, la ALFA s.r.l., operante nel settore dei trasporti, ha domandato l’annullamento del bando, indetto da Lottomatica s.p.a. quale concessionaria del Ministero dell’economia e delle finanze – A.A.M.S. per il servizio del gioco del lotto automatizzato, avente ad oggetto l’appalto di servizi denominato “servizi di trasporto, consegna e ritiro materiali per le ricevitorie del gioco del lotto”, pubblicato in ******** il 21 dicembre 2007, nonchè degli altri atti componenti la disciplina di gara, tra cui il disciplinare, lo schema di contratto ed il capitolato tecnico.

Parte ricorrente ha lamentato che, a fronte di un valore stimato dei servizi da rendere nel periodo considerato dal bando (tre anni rinnovabili di ulteriori due) pari a Euro 15.000.000,00, la selezione sia stata indetta tra soggetti operanti nel settore che abbiano conseguito, nel triennio 2004/2006, un fatturato complessivo di Euro 30.000.000,00, di cui, per servizi di trasporto, di almeno Euro 21.000.000,00.

In particolare, la società, pur non contestando la potestà discrezionale della stazione appaltante di fissare i requisiti volti ad attestare l’idoneità economica dei partecipanti alla procedura, opina che detta determinazione violi il limite della logica e della proporzionalità in relazione alla portata economica dell’appalto cui il concorso è finalizzato.

Da qui, le censure di: eccesso di potere per illogicità e violazione del principio di proporzionalità rispetto al requisito economico-finanziario –violazione e falsa applicazione dell’art. 34 e dell’all. 9A, n. 17, d. lgs. 163/06 in relazione alla carenza di specificazione dei requisiti tecnici; eccesso di potere per violazione dei principi di oggettività, trasparenza e parità di trattamento.

Si è costituita in resistenza la Lottomatica, che ha confutato la fondatezza del gravame ed ha eccepito un duplice profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire: la ricorrente non ha presentato alcuna offerta nel termine di partecipazione alla gara (scaduto il 28 gennaio 2008); la ricorrente non possiede da sola i requisiti di partecipazione, avendo un limitato capitale sociale (Euro 10.000,00), un oggetto sociale prevalente non coerente con l’oggetto dell’appalto (attività di trasporto e stoccaggio, trattamento e trasporto di rifiuti, pulizie industriali, bonifiche, acquisto e vendita di materiale da costruzione, costruzione di impianti da depurazione, esecuzione di analisi chimiche e biologiche sui rifiuti) ed una struttura inidonea a rispettare i livelli minimi di servizio richiesti dal capitolato in relazione alle modalità ed ai termini di consegna sull’intero territorio nazionale, isole comprese.

La causa è stata, indi, chiamata, per la delibazione della domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008, nel corso della quale il Collegio ha ravvisato l’esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi del novellato art. 26, commi 4° e 5°, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, informandone le parti presenti.

2. Vanno com’è d’uopo, prioritariamente affrontate le questioni pregiudiziali spiegate dalla resistente, che si rivelano inidonee a paralizzare l’esame di merito delle censure.

Invero, atteso che la ricorrente risulta in possesso, sul piano formale, di tutti i requisiti di partecipazione, fatto salvo quello finanziario, di cui qui si discute, trova applicazione il principio, cui il Collegio aderisce (C. Stato, V, 08.08.05, n. 4208), secondo cui l’interesse a ricorrere non viene meno per effetto della mancata partecipazione alla gara, quando il ricorrente, secondo le regole prefissate dal bando, e ritenute illegittime, non sia non solo in condizione di conseguire l’aggiudicazione ma anche di formulare l’offerta. In tal caso, esso si sostanzia nell’interesse all’annullamento della gara e alla sua integrale rinnovazione secondo altre regole.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

Invero, la nota e chiara ratio sottostante alla individuazione da parte della stazione appaltante di requisiti relativi al possesso di pregresse esperienze, in grado di evocare una astratta affidabilità dei concorrenti, va combinata con la più generale ratio che presiede alla stessa esistenza delle procedure concorsuali, che richiede che nessuna delle connesse regole involva in un’alterazione (in senso indebitamente restrittivo) delle condizioni di gara.

Il che non si traduce necessariamente nell’apposizione di un determinato rapporto proporzionale tra requisito prefissato e valore dell’appalto (come sembra ritenere T.A.R. Lombardia, Milano, III, 31.01.02, n. 414), ben potendo l’amministrazione, in forza dell’interesse pubblico, individuare autonomamente e caso per caso prescrizioni più stringenti

Ma, in tal caso (come emerge da T.A.R. Lazio, Roma, I, 05.07.06, n. 5418), principi di logicità e proporzionalità, immanenti all’attività pubblica, richiedono che il requisito più rigoroso o rientri in un ragionevole limite, in riferimento alla portata economica del contratto da stipulare, o sia temperato con accorgimenti idonei a permettere che la selezione del contraente privato intervenga all’esito di una effettiva competizione tra i soggetti operanti nel settore.

Cosa che non si rinviene nella fattispecie in esame, nella quale il requisito di partecipazione richiesto risulta incongruo rispetto al valore dell’appalto, e ciò sia con riferimento al fatturato complessivo (fissato in misura doppia), sia con riferimento al fatturato dei servizi corrispondenti (140% ).

3. Per quanto precede, il gravame va accolto.

Le spese di giudizio possono equitativamente essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale

per il Lazio, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 906/08, proposto da ALFA s.r.l., come in epigrafe, lo accoglie disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2008.

***********                                     Presidente

Silvestro ***********                Consigliere

****************                            Primo Referendario, estensore

Il Presidente L’Estensore

Lazzini Sonia

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