Secondo la Corte di Giustizia CE anche il giudice dell’esecuzione può verificare l’abusività della clausola arbitrale (breve commento alle conclusioni dell’Avvocato Generale Verica Trstenjak, 14 maggio 2009)

Cecconi Lucia 25/06/09
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 Il giudice spagnolo investe la Corte sulla interpretazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, con il seguente quesito: “se la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva implica che il giudice chiamato a pronunciarsi su un’istanza di esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo emesso in assenza del consumatore possa rilevare d’ufficio la nullità della convenzione arbitrale e, di conseguenza, annullare il lodo, nel caso in cui detta convenzione contenga una clausola abusiva pregiudizievole per il consumatore”.
 
Nel merito, il procedimento principale riguardava un contratto di abbonamento ad una linea telefonica mobile per privati contenente una clausola compromissoria che sottoponeva ogni eventuale controversia concernente l’esecuzione del contratto stesso all’arbitrato dell’Asociatión Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad. L’utente del contratto era assoggettato dall’operatore telefonico ad una procedura di arbitrato per inadempimento del contratto. Il lodo emesso condannava la consumatrice al pagamento di una somma di denaro e, poiché essa non faceva valere in giudizio la nullità del lodo arbitrale, quest’ultimo diveniva definitivo. Successivamente, la compagnia telefonica, presentava una domanda di esecuzione forzata nei confronti dell’utente, per la somma non pagata, gravata di interessi e spese.
 
Il giudice dell’esecuzione riteneva abusiva la clausola compromissoria contenuta nel contratto ai sensi del punto 1, lett. q dell’allegato della direttiva 93/13[1], innanzitutto perché l’Associazione a cui è demandato l’arbitrato è essa stessa autrice dei contratti di telefonia. Inoltre nella clausola non viene specificata né la città in cui il tribunale arbitrale ha la propria sede né è prevista la possibilità di scegliere tra più città ed infine i costi per recarsi presso il luogo dell’arbitrato sono superiori all’importo del credito principale.
Per questi motivi, il giudice spagnolo ha sospeso il procedimento finale e ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale concernente la facoltà per un giudice chiamato a pronunciarsi su un’istanza di esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo di esaminare d’ufficio la questione della nullità di una clausola compromissoria e, di conseguenza, annullare il lodo arbitrale, in quanto la convenzione arbitrale contiene, a suo avviso, una clausola abusiva pregiudizievole per il consumatore.
 
Nel corso del giudizio davanti alla Corte di Giustizia, fatta eccezione per la compagnia telefonica che fa leva sul passaggio in giudicato del lodo arbitrale non impugnato dalla consumatrice, tutte le parti intervenute nel procedimento sostengono che il giudice nazionale deve rilevare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola compromissoria e dichiararla nulla anche nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata.
La Corte condivide questa posizione in quanto maggiormente in linea con l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dalla direttiva 93/13. In particolare, l’art. 7 n. 1 della stessa direttiva, esige espressamente dagli Stati membri l’applicazione di “mezzi adeguati ed efficaci” per tutelare i consumatori contro l’impiego di clausole abusive.
L’Avvocato Generale ritiene che, anche se “negli ordinamenti giuridici degli Stati membri il procedimento di esecuzione forzata non ha in linea di principio ad oggetto l’esame sostanziale di un lodo arbitrale, bensì esclusivamente la sua attuazione forzata”, è necessario, tuttavia, “accordare al giudice nazionale un sindacato analogo anche nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, se non si vuole pregiudicare l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dalla direttiva 93/13”. Infatti, “l’interpretazione opposta comporterebbe che il carattere abusivo di una clausola contrattuale finisca col prevalere e ciò irrevocabilmente a scapito del consumatore. Si verrebbe in tal modo a creare una situazione giuridica che il legislatore comunitario intendeva assolutamente impedire in considerazione della particolare esigenza di tutela degli interessi economici dei consumatori”.
Si aggiunga che l’esame della questione della nullità di una clausola compromissoria abusiva non possa essere affidato esclusivamente all’arbitro in quanto, come nel caso in specie, il giudice arbitrale chiamato a decidere sulla controversia può eventualmente avere un interesse personale al mantenimento della clausola compromissoria per la quale risulta competente. Tale compito dovrà pertanto “essere conferito ad un giudice che offra tutte le garanzie di indipendenza giudiziaria richieste in uno Stato di diritto”. Inoltre, “qualora l’interessato non impugni il lodo arbitrale, il che non può essere escluso proprio alla luce della frequente mancanza di esperienza negli affari da parte dei consumatori, e tale lodo diventi quindi definitivo, il giudice investito dell’esecuzione forzata sarà di regola l’unica e ultima istanza in grado di verificare la legittimità di una clausola contrattuale”. In tal modo, “è dunque logico che l’ordinamento giuridico comunitario riconosca senz’altro al giudice dell’esecuzione, proprio a causa della sua posizione unica, una tale competenza”.
L’Avvocato Generale si interroga poi su come giustificare la deroga al principio dell’autorità di cosa giudicata sancito negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri alla luce di questa interpretazione. A tal fine richiama la giurisprudenza della Corte che ha risolto questo rapporto conflittuale fra la certezza del diritto e la tutela dei consumatori chiarendo implicitamente che il principio dell’autorità di cosa giudicata è soggetto alla condizione dell’osservanza dei principi di equivalenza e di effettività. Infatti, “nel disciplinare le modalità di procedura dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti derivanti, per i privati, dall’effetto diretto delle norme comunitarie, gli Stati membri devono far sì che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate in modo da rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Sulla base di tali giustificazioni, l’Avvocato ritiene necessaria, in via eccezionale, una deroga al principio di cosa giudicata alla luce della necessità di un’effettiva tutela dei consumatori.
 
Infine, ci si interroga sull’obbligatorietà d’ufficio della valutazione circa la natura abusiva di una clausola compromissoria da parte del giudice dell’esecuzione. Benché la Corte abbia parlato di “facoltà” del giudice nazionale di valutare d’ufficio la natura abusiva di una clausola, essa ha ritenuto particolarmente importante sottolineare che tale sindacato giurisdizionale deve essere “idoneo ad esplicare un effetto dissuasivo e a contribuire a porre fine all’impiego, da parte dei professionisti, di clausole abusive stipulate con i consumatori”. Pertanto, tale effetto deterrente verrebbe considerevolmente ridotto qualora questa verifica fosse esclusivamente rimessa alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione e si ritiene così che “la tutela dei consumatori verrebbe invece assicurata, in conformità dei precetti del diritto comunitario, qualora il giudice dell’esecuzione fosse giuridicamente obbligato a procedere ad una siffatta verifica”.
 
Sulla base delle considerazioni indicate, l’Avvocato propone alla Corte di rispondere al giudice di rinvio dichiarando che, alla luce dell’obiettivo di tutela dei consumatori garantito dalla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, “si evince che il giudice chiamato a pronunciarsi su un’istanza di esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo emesso in assenza del consumatore deve esaminare d’ufficio la questione della nullità della convenzione arbitrale e, di conseguenza, annullare il lodo qualora ritenga che la detta convenzione contienga una clausola abusiva pregiudizievole per il consumatore”.
 
 
di Lucia Cecconi
 


[1] L’allegato della direttiva contiene un elenco indicativo delle clausole che possono considerarsi abusive. Tra queste, il punto 1, lett. q, dell’allegato annovera la clausole che hanno ad oggetto o per effetto di “sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o impedendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto”. Analoga disposizione è oggi riportata nell’allegato II punti c e d della proposta di direttiva sui diritti dei consumatori COM (2008) 614 def., il quale elenca le clausole contrattuali considerate abusive in qualsiasi circostanza (c.d. lista nera).

Cecconi Lucia

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