Sebbene in linea di massima il bando di gara o di concorso, o la lettera d’invito, sono normalmente impugnabili con l’atto applicativo e conclusivo del procedimento concorsuale, devono invece essere considerati immediatamente impugnabili allorché contenga

Lazzini Sonia 12/07/07
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In tema di diritti al ricorso solo da parte delle imprese che partecipano ad una procedura ad evidenza pubblica, merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso dal Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 5185 del 5 giugno 2007:
 
< Considerato, tuttavia, che nella specie la mancata partecipazione della ricorrente alle procedure de quibus s’appalesa più una scelta volontaria, che non un effetto indotto dalle clausole del bando, queste ultime, ai fini dell’ammissione a gara, non le precludevano di per sé la presentazione di offerte, essendo legittimate a partecipare anche imprese individuali del tipo di quella della medesima ricorrente, sicché, com’è noto, l’omessa partecipazione preclude ogni interesse all’impugnazione, foss’anche sotto il profilo dell’eccessiva onerosità dei requisiti tecnici, delle clausole inerenti a questi ultimi ed alle modalità della gara;>
 
ma non solo
 
< Considerato inoltre che, nel frattempo, sono state pubblicate le graduatorie per l’assegnazione delle concessione per entrambe le procedure concorsuali, senza che la ricorrente abbia avuto alcunché da eccepire e nonostante ciò abbia determinato il sorgere di legittime posizioni di controinteresse avverso la pretesa attorea;
 
   Considerato che tale nuova vicenda implica la definizione d’un assetto di interessi ulteriormente lesivo della sfera giuridica della ricorrente e, di conseguenza, l’onere in capo a lei di nuova impugnazione e d’intimazione d’almeno un controinteressato che, nella specie, non è stato adempiuto, sicché ella non potrebbe più ritrarre alcuna utilità giuridica dall’eventuale accoglimento anche d’una sola delle questioni sollevate e, quindi, i due ricorsi in epigrafe sono divenuti ormai improcedibili.>
 
 
 
a cura di *************
 
REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
                                   PER IL LAZIO, SEZ. II
 
ha pronunciato la seguente
 
                                            S E N T E N Z A  
 
sui ricorsi riuniti n. 10369/2006 e n. 10374/2006, entrambi proposti dalla sig. ******** *, rappresentata e difesa dall’avv. ******************** ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via ************ n. 57, presso lo studio dell’avv. *******; 
 
                                                  CONTRO
 
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO – AAMS, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
 
                                          E NEI   CONFRONTI
 
– del Comitato nazionale ricevitori – CONARI, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, interventore ad adiuvandum, rappresentato e difeso dall’********************* ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via ************ n. 57, presso lo studio dell’avv. ******* e
 
– della SNAI s.p.a., corrente in Porcari (LU), in persona del legale rappresentante pro tempore, interventrice ad opponendum, rappresentata e difesa dagli avvocati *************** e *************** DI **** ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Viminale n. 43
 
                                    PER L’ANNULLAMENTO
 
A) – quanto al ricorso n. 10369/2006, della procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici, indetta a’sensi dell’art. 38 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006 n. 248), relativamente agli eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, con bando pubblicato sulla G.U., p.te II, n. 199 del 28 agosto 2006, compresi i capitolati d’oneri e tecnico; B) – e, quanto al ricorso n. 10374/2006, della procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio, ex art. 38 del DL 223/2006, dei giochi pubblici su base ippica, con bando anch’esso pubblicato in G.U. n. 199/2006.
 
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
   Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e dei soggetti interventori;
 
   Visti gli atti tutti della causa;
 
   Relatore all’udienza pubblica del 23 maggio 2007 il Cons. dott. ********************* e uditi altresì, per le parti, solo gli avvocati DI ******, ********* e ****************;
 
   Ritenuto in fatto che la sig. ******** * dichiara d’esser titolare fin dal 1996 della Totoricevitoria DOC sita in Foggia, alla via Zara n. 18 e d’ esercitare l’attività di ricevitore per le scommesse ed i giochi a pronostico sulle competizioni sportive;
 
   Rilevato che la sig. * fa altresì presente d’aver a suo tempo appreso della pubblicazione, da parte dell’AAMS e sulla G.U., p.te II, n. 199 del 28 agosto 2006, di due distinti bandi per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici, indetta a’sensi dell’art. 38, commi 2 e 4 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006 n. 248) per gli eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e rispettivamente, per quelli su base ippica;
 
   Rilevato altresì che la sig. * assume anche d’aver avuto intenzione di partecipare ad entrambe le selezione, ma d’avervi dovuto rinunziare in relazione ad alcune clausole d’ammissione che, a suo dire, glielo avrebbero impedito;
 
   Rilevato quindi che la sig. * si grava allora avverso i predetti bandi innanzi a questo Giudice, con i due distinti, ma sostanzialmente identici ricorsi in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari ed articolati profili di censura;
 
   Considerato in diritto che, stante la connessione soggettiva, nonché la sostanziale identità della res controversa, i due ricorsi in epigrafe vanno riuniti e contestualmente decisi con la presente sentenza;
 
   Considerato altresì che, sebbene in linea di massima il bando di gara o di concorso, o la lettera d’invito, normalmente impugnabili con l’atto applicativo e conclusivo del procedimento concorsuale, devono invece essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 22 giugno 2006 n. 3851), senz’onere, in capo all’interessato, di produrre l’istanza di partecipazione al procedimento stesso, trattandosi d’adempimento meramente inutile o defatigatorio quando gli imponga attività onerosi e, comunque, ineluttabilmente destinate ad un giudizio d’ esclusione da parte della P.A. procedente;
 
   Considerato, tuttavia, che nella specie la mancata partecipazione della ricorrente alle procedure de quibus s’appalesa più una scelta volontaria, che non un effetto indotto dalle clausole del bando, queste ultime, ai fini dell’ammissione a gara, non le precludevano di per sé la presentazione di offerte, essendo legittimate a partecipare anche imprese individuali del tipo di quella della medesima sig. *, sicché, com’è noto, l’omessa partecipazione preclude ogni interesse all’impugnazione, foss’anche sotto il profilo dell’eccessiva onerosità dei requisiti tecnici, delle clausole inerenti a questi ultimi ed alle modalità della gara;
 
   Considerato inoltre che, nel frattempo, sono state pubblicate le graduatorie per l’assegnazione delle concessione per entrambe le procedure concorsuali, senza che la ricorrente abbia avuto alcunché da eccepire e nonostante ciò abbia determinato il sorgere di legittime posizioni di controinteresse avverso la pretesa attorea;
 
   Considerato che tale nuova vicenda implica la definizione d’un assetto di interessi ulteriormente lesivo della sfera giuridica della ricorrente e, di conseguenza, l’onere in capo a lei di nuova impugnazione e d’intimazione d’almeno un controinteressato che, nella specie, non è stato adempiuto, sicché ella non potrebbe più ritrarre alcuna utilità giuridica dall’eventuale accoglimento anche d’una sola delle questioni sollevate e, quindi, i due ricorsi in epigrafe sono divenuti ormai improcedibili.
 
   Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra tutte le parti.
 
PQM
 
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, riunisce e dichiara i ricorsi n. 10369/2006 e n. 10374/2006 in epigrafe improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
 
   Spese compensate.
 
   Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
 
   Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
 
***************, PRESIDENTE,
 
Silvestro ***********, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
 
****************, PRIMO REFERENDARIO.
 
           IL PRESIDENTE                                                                                           L’ESTENSORE
 
 
 
 
                                              
 
 
 
R.nn. 10369/2006 e 10374/2006
 

Lazzini Sonia

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