Se è vero che l’art. 27 del d.p.r. n. 34 del 2000 prevede la comunicazione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, ed il conseguente inserimento nel casellario informatico, delle falsità accertate a séguito del procedimento di verifica di cui all’art. 10, c

Lazzini Sonia 26/07/07
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 2836 del 7 giugno 2007 ci insegna che:
 
<nessuna norma o principio preclude all’Amministrazione di riesaminare gli atti di una procedura concorsuale finalizzata all’aggiudicazione di un pubblico appalto, tanto più se, come nella specie, non è ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, che concluda il procedimento.>
 
ma non solo
 
< Il potere di esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, per mancanza di uno dei requisiti o condizioni a tal fine necessarii per la partecipazione non può dirsi invero esaurito con la fase tipica dell’ammissione delle offerte, perdurando esso per lo meno fino a quando la gara non sia conclusa; il che avviene solo con l’aggiudicazione definitiva e con la stipula del conseguente contratto>
 
merita inoltre di essere segnalato il seguente passaggio:
 
<Quanto al momento, al quale far riferimento ai fini dell’accertamento della situazione di esclusione di cui alla ridetta lettera h), il Collegio ritiene che la assenza di una siffatta situazione sia richiesta come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che:
 
   – l’impresa deve risultare esente dalla causa di esclusione de qua fin dalla presentazione della domanda (in coerenza con la pacifica interpretazione della direttiva comunitaria sugli appalti, secondo cui i requisiti di ammissione ai pubblici incanti devono essere posseduti dai concorrenti prima dello svolgimento della gara), se pure, poi, la causa stessa sia da ricondursi retroattivamente, quanto ad efficacia, all’anno “antecedente la data di pubblicazione del bando di gara” (lettera h), cit.);
 
   – l’iscrizione della dichiarazione falsa nel casellario informatico (che ha la sola finalità di rendere pubblicamente noto il fatto annotato e che appare essere un atto vincolato e meramente consequenziale alla segnalazione da parte della stazione appaltante, così come automatica si configura l’esclusione dell’impresa annotata) in data successiva a quella della pubblicazione del bando o della presentazione dell’offerta non muta i términi dell’efficacia di tale annotazione e delle conseguenze che ne ha tratto il legislatore regolamentare, che comunque ne ha collegato gli effetti non alla data di inserimento dell’annotazione stessa, ma al collocarsi della falsità, a prescindere dalla data della pubblicità, nell’arco temporale dei dodici mesi antecedenti la pubblicazione del bando: ne consegue che, una volta che l’annotazione sia intervenuta nel corso della procedura e che la stessa sia riferibile all’anzidetto arco temporale, sussiste il potere-dovere dell’Amministrazione, almeno fino a che la procedura di gara non sia conclusa (v. supra, punto 1.), di verificare in capo ai concorrenti il possesso del titolo legittimante in questione, con riferimento, si ripete, al preciso periodo di tempo individuato dal legislatore;
 
   – è dall’annotazione, dunque, che sia la stessa sussistente all’inizio della procedura o che intervenga invece successivamente nelle mòre dello svolgimento della stessa, che discende l’automatico effetto preclusivo dalla partecipazione alle gare, ma con riferimento ad un periodo, che prescinde del tutto dalla data della annotazione stessa.>
 
a cura di *************
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
   sul ricorso in appello n. 7892 del 2006, proposto da
 
   – DITTA ALFA s.r.l.,
 
   in persona del legale rappresentante p.t.,
 
   c o n t r o
 
   ******** S.p.A.,
 
   in persona del legale rappresentante p.t.,
 
   costituitasi in giudizio, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12
 
   e nei confronti di
 
   DITTA BETA S.p.A.,
 
   non costituitasi in giudizio,
 
   per l’annullamento
 
   della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III, n. 2264/06.
 
         Visto il ricorso, con i relativi allegati;
 
   Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’********;
 
   Rilevato che non si è costituita in giudizio la controinteressata intimata;
 
   Vista la memoria prodotta dall’******** a sostegno delle sue difese;
 
   Visti gli atti tutti della causa;
 
   Data per letta, alla pubblica udienza del 3 aprile 2007, la relazione del Consigliere ****************;
 
   Uditi, alla stessa udienza, l’avv. ************** per le appellanti e l’avv. ***************** dello Stato per l’appellata;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
 F A T T O
 
   Con il ricorso all’esame, le odierne appellanti, avendo partecipato sotto forma di costituenda A.T.I. alla gara indetta dall’A.N.A.S. per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di protezione laterale dell’itinerario Catania-Gela relativamente alle SS n. 192, 417 e 117/bis (gara denominata PA 42/03), chiedono l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III, ha respinto il ricorso da esse in primo grado proposto per l’annullamento:
 
   – del provvedimento di esclusione dell’ATI composta dalle società ricorrenti dalla gara predetta;
 
   – del verbale di gara del 27 settembre 2004, contenente il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione provvisoria;
 
   – del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI BETA;
 
   – ove nel frattempo intervenuti, del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI BETA, del contratto e di ogni altro atto del procedimento.
 
   L’appello, con unico, articolato, motivo, contesta le argomentazioni addotte dal T.A.R., chiedendo in definitiva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
 
 L’******** si è costituita in giudizio per resistere, ribadendo la legittimità dell’esclusione oggetto del giudizio.
 
 Non si è costituita in giudizio la controinteressata aggiudicataria.
 
   La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 3 aprile 2007.
 
   D I R I T T O
   1. – Oggetto della presente controversia è il provvedimento di esclusione, adottato dall’A.N.A.S. nei confronti delle odierne appellanti riunite in costituenda A.T.I., dalla gara bandita per lavori di riqualificazione delle barriere di protezione laterale dell’itinerario Catania-Gela relativamente alle SS n. 192, 417 e 117/bis (gara denominata PA 42/03), intervenuto, dopo l’iniziale ammissione della loro offerta (risultata “la più conveniente … e ritenuta congrua”), “alla fine del procedimento, nel momento in cui doveva essere pronunciata l’aggiudicazione” (pag. 2 app.).
 
   L’esclusione è stata disposta ex art. 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 554/1999, a séguito della iscrizione nel Casellario informatico dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della notizia del provvedimento di esclusione da altra gara d’appalto per una situazione di collegamento sostanziale con altro concorrente, rendendo false dichiarazioni in sede di gara in ordine alla sussistenza di tale situazione; il provvedimento di esclusione, impugnato, era stato annullato dal T.A.R. per il Lazio, ma la sentenza era stata poi riformata dal Consiglio di Stato.
 
   Con l’impugnata sentenza il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado, rilevando:
 
che “il combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1 bis, L. n. 109/1994, 27, comma 2, lett. t), D.P.R. n. 34/2000 e 75, comma 1, lett. h) D.P.R. n. 554/1999, consenta di ritenere rilevanti, ai fini della applicazione della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 75, comma 1, lett. h D.P.R. n. 554/1999, anche ipotesi di false dichiarazioni diverse da quelle rilevate in esito al procedimento di cui all’art. 10, comma 1 quater L. n. 109/1994 (ed indicate espressamente nell’art. 27, comma 2, lett. s)”: pag. 4 sent.;
che non “assumono rilevanza le deduzioni di parte ricorrente in merito al fatto che la circostanza della falsità della dichiarazione, nel caso in esame, non risultava dal casellario informatico alla data della pubblicazione del bando mentre alla data della spedizione della lettera di invito la stessa aveva perso efficacia per il decorso dell’anno” (pag. 5 sent.);
come “la formulazione dell’art. 75, comma 1, lett. h) D.P.R. n. 554/1999 (sono escluse le imprese che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici) sia tale da ricollegare il fatto rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara alla semplice falsità delle dichiarazioni poste in essere nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara mentre, al contrario, l’inserimento del dato nel casellario informatico, assumendo natura di pubblicità costitutiva della mera opponibilità del fatto stesso, potrà intervenire anche in un momento successivo alla data di pubblicazione del bando, non incidendo in alcun modo sulla fattispecie di esclusione” (pagg. 6 – 7 sent.).
   2. – Con l’appello all’esame le originarie ricorrenti contestano la ricostruzione logico-giuridica operata dal Giudice di primo grado, evidenziando in particolare come:
 
   – “la fattispecie che comporta l’annotazione ai sensi dell’art. 75 lettera h è esclusivamente quella del rilascio di una falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che sia stato accertato a seguito del sub-procedimento di cui all’art. 10, comma 1-quater, e sia stata oggetto di sanzione da parte dell’Autorità a seguito del procedimento di cui all’art. 6 del regolamento” (pag. 12 app.);
 
   – “la DITTA ALFA non ha mai subito alcun accertamento ai sensi dell’art. 10 comma 1-quater della Legge, e non ha mai subito alcuna annotazione ai sensi dell’art. 27, lettera s, del DPR 34/00, comportante l’effetto di cui all’art. 75, lettera h, del DPR 554/99. Non produce tale effetto una annotazione fatta, come afferma lo stesso Tribunale, ai sensi dell’art. 27, lettera t” (pag. 15 app.);
 
 – “la DITTA ALFA poteva e doveva essere ammessa alla gara, perché in tutti i momenti rilevanti era in possesso dei requisiti di cui all’art. 75 del Regolamento” (pag. 18 app.);
 
   – “in sostanza, ammesso e non concesso che la Car abbia reso una falsa dichiarazione, non poteva essere disposta la esclusione dalla gara oggetto del ricorso, perché alla data di pubblicazione del bando la circostanza non risultava dai dati in possesso dell’osservatorio, e in tutte le fasi successive (spedizione della lettera di invito, presentazione dell’offerta, ecc.) era ampiamente trascorso il periodo di un anno” (pag. 19 app.).
 
   3. – Il ricorso in appello è infondato.
 
   3.1 – Innanzitutto, deve essere evidenziato che, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono, nessuna norma o principio preclude all’Amministrazione di riesaminare gli atti di una procedura concorsuale finalizzata all’aggiudicazione di un pubblico appalto, tanto più se, come nella specie, non è ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, che concluda il procedimento.
 
   In particolare, il potere di esclusione dalla procedura stessa per mancanza di uno dei requisiti o condizioni a tal fine necessarii per la partecipazione non può dirsi invero esaurito con la fase tipica dell’ammissione delle offerte, perdurando esso per lo meno fino a quando la gara non sia conclusa; il che avviene solo con l’aggiudicazione definitiva e con la stipula del conseguente contratto, per cui i provvedimenti infraprocedimentali impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio possono dirsi adottati dalla stazione appaltante in virtù del generale potere di governo della procedura selettiva, ad essa spettante quale espressione del generale principio di buon andamento ed imparzialità, di cui all’art. 97 Cost.
 
   3.2 – Ciò posto, può venirsi all’esame della tesi centrale dell’atto di appello, con cui le ricorrenti assumono che la disposta esclusione non troverebbe adeguata giustificazione normativa, in quanto l’art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999, di cui l’Amministrazione ha ritenuto di fare applicazione nel caso di specie, andrebbe letto in uno con l’art. 27, comma 2, lettera s), del d.p.r. n. 34/2000, che la consentirebbe solo ove la falsità nelle dichiarazioni rese dall’impresa interessata sia stata resa all’esito della procedura di verifica di cui all’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/1994, nel caso di specie mai attivata.
 
   La censura non può essere condivisa.
 
   L’art. 27 del d.p.r. n. 34/2000 prevede la comunicazione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e l’inserimento in via informatica, per ogni impresa interessata, dei seguenti dati: "s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’art. 10, comma 1 quater, della legge", che, a sua volta, così recita: "I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7".
 
   Ciò premesso – se è vero che l’art. 27 del d.p.r. n. 34 del 2000 prevede la comunicazione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, ed il conseguente inserimento nel casellario informatico, delle falsità accertate a séguito del procedimento di verifica di cui all’art. 10, comma 1-quater, cit., ritiene tuttavia il Collegio che debba tenersi conto, ai fini che qui ne occupano, anche del disposto di cui alla successiva lettera t), che, nel prevedere l’inserimento nel casellario stesso di “tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario” (tra le funzioni dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici essendo stata espressamente prevista dal legislatore – cfr., in generale, l’art. 4 della legge n. 109/1994 ed, in particolare, il comma 10, lettera c) ed i commi 14, 15 e 16 – per quel che qui rileva, proprio quella di raccogliere e pubblicare tutti i dati informativi concernenti i procedimenti di aggiudicazione delle gare, con corrispondente dovere, in capo alle stazioni appaltanti, di consultare il Casellario, di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000), non può non ricomprendere, tra tali “altre notizie”, anche ogni altra falsità, che, messa a disposizione dell’Osservatorio da parte delle stazioni appaltanti, valga a realizzare in concreto la medesima situazione di fatto, dal punto di vista della tutela del bene giuridico messo in pericolo da siffatti comportamenti dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, che l’anzidetto procedimento di verifica mira ad accertare.
 
   Né assume rilievo la circostanza che le false dichiarazioni rese nel procedimento ex art. 10, comma 1-quater, cit., innescano un procedimento, “che invece non esiste e non viene posto in essere in caso di pubblicazioni ex art. 27, lettera t, del D.P.R. 34/2000” (pag. 19 app.), dal momento che la diversità di disciplina delle due fattispecie si giustifica per il fatto che solo per la prima è previsto l’esercizio di quel potere sanzionatorio da parte dell’Autorità (ex art. 4, comma 7 ed 8, comma 7, della legge n. 109/1994), del tutto assente nella seconda ipotesi, che si inquadra nel sistema complessivamente delineato dalla legge-quadro sui LL.PP. (e relativi regolamenti di esecuzione), che prevede, come è noto, una clausola generale sia per quanto concerne l’ammissione sia per quanto concerne le cause di esclusione delle imprese interessate dalle procedure di gara in argomento.
 
   Che la fattispecie tipica di esclusione, applicata nel caso di specie dall’Amministrazione, risulti operante anche con riferimento a notizie di false dichiarazioni rientranti tra quelle inscritte ai sensi della lettera t) del comma 1 dell’art. 27 cit. (e costituisce invero, sottolinea il Collegio, circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici annotare e pubblicare, nel Casellario Informatico delle imprese qualificate, tutte le fattispecie di violazione della par condicio tra concorrenti, verificatesi in sede di gara a seguito di false dichiarazioni sull’effettiva autonomia partecipativa dei concorrenti stessi) viene poi in chiara evidenza laddove si consideri che:
 
   – la lettera h), di cui si è fatta applicazione, fa riferimento generico a “false dichiarazioni … risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici” e dunque da tutti tali dati e non solo da quelli di cui alla lettera s) del comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000;
 
   – il comma 5 dello stesso art. 27, nel prescrivere che “i dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici”, intende palesemente riferirsi a tutti “i dati … di cui al comma 2”, e non ad una parte soltanto di essi, quali elementi utili alla esclusione dalle procedure di gara (e l’obiettivo strategico voluto dal legislatore – ossia evitare, per quanto possibile, l’"inquinamento" degli appalti di LL.PP. – sarebbe frustrato se le stazioni appaltanti potessero in qualche modo ignorare le notizie fornite dall’Osservatorio sui LL.PP. mediante il Casellario Informatico);
 
   – più in generale, criterio conduttore della legge-quadro è quello che “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza” (art. 8, comma 1, primo periodo), sì che, se questa è la ratio del sistema, la controversa ipotesi di esclusione, di cui all’art. 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 554/1999, non può che ritenersi applicabile in relazione ad ogni ipotesi di “false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara” (e che l’assenza di situazioni di controllo, cui la giurisprudenza ha assimilato ogni altra ipotesi di collegamento economico-funzionale, sia da inscriversi tra le “condizioni”, cui fa riferimento la norma, risulta peraltro dall’espresso disposto dell’art. 10, comma 1-bis, della legge).
 
   3.3 – Quanto al momento, al quale far riferimento ai fini dell’accertamento della situazione di esclusione di cui alla ridetta lettera h), il Collegio ritiene che la assenza di una siffatta situazione sia richiesta come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che:
 
   – l’impresa deve risultare esente dalla causa di esclusione de qua fin dalla presentazione della domanda (in coerenza con la pacifica interpretazione della direttiva comunitaria sugli appalti, secondo cui i requisiti di ammissione ai pubblici incanti devono essere posseduti dai concorrenti prima dello svolgimento della gara), se pure, poi, la causa stessa sia da ricondursi retroattivamente, quanto ad efficacia, all’anno “antecedente la data di pubblicazione del bando di gara” (lettera h), cit.);
 
   – l’iscrizione della dichiarazione falsa nel casellario informatico (che ha la sola finalità di rendere pubblicamente noto il fatto annotato e che appare essere un atto vincolato e meramente consequenziale alla segnalazione da parte della stazione appaltante, così come automatica si configura l’esclusione dell’impresa annotata) in data successiva a quella della pubblicazione del bando o della presentazione dell’offerta non muta i términi dell’efficacia di tale annotazione e delle conseguenze che ne ha tratto il legislatore regolamentare, che comunque ne ha collegato gli effetti non alla data di inserimento dell’annotazione stessa, ma al collocarsi della falsità, a prescindere dalla data della pubblicità, nell’arco temporale dei dodici mesi antecedenti la pubblicazione del bando: ne consegue che, una volta che l’annotazione sia intervenuta nel corso della procedura e che la stessa sia riferibile all’anzidetto arco temporale, sussiste il potere-dovere dell’Amministrazione, almeno fino a che la procedura di gara non sia conclusa (v. supra, punto 1.), di verificare in capo ai concorrenti il possesso del titolo legittimante in questione, con riferimento, si ripete, al preciso periodo di tempo individuato dal legislatore;
 
   – è dall’annotazione, dunque, che sia la stessa sussistente all’inizio della procedura o che intervenga invece successivamente nelle mòre dello svolgimento della stessa, che discende l’automatico effetto preclusivo dalla partecipazione alle gare, ma con riferimento ad un periodo, che prescinde del tutto dalla data della annotazione stessa.
 
   Ciò vale anche ad escludere che la temporanea eliminazione della annotazione medesima, intervenuta nel caso di specie per effetto dell’iniziativa giurisdizionale diretta all’annullamento della segnalazione che ad essa aveva portato (che ha condotto ad una sentenza favorevole di primo grado poi riformata da questo Consiglio), possa valere ad inficiare l’esclusione della cui legittimità qui si tratta, intervenuta dopo che l’annotazione ha ripreso vigore “ex tunc” per effetto, com’è noto, del disposto dell’art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 38 della legge n. 353/1990), secondo cui la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, sì che, a seguito della sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, conseguentemente rimasti privi di qualsiasi giustificazione (Cass. civ., III, 19 luglio 2005, n. 15220).
 
   Alla stregua di siffatte coordinate interpretative, l’annotazione posta a base, nel caso all’esame, del provvedimento di esclusione oggetto del giudizio, inserita nel casellario in data 18 luglio 2003 e priva di effetti fino a tutto il 12 dicembre 2003 (data di accoglimento, da parte di questo Consiglio, dell’istanza cautelare di sospensione proposta avverso la sentenza T.A.R. del 23 giugno 2003, che aveva annullato il provvedimento di esclusione, che aveva dato causa alla annotazione stessa) è stata legittimamente assunta a presupposto del qui controverso provvedimento, rientrando la incontestata ivi riportata data di accertamento della falsità (14 novembre 2002) nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando della gara, di cui si tratta.
 
   3.4 – Non appaiono, poi, conferenti gli invocati riferimenti alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sia perché le relative disposizioni sembrano regolare fattispecie non riconducibili alla specialità della materia in esame, sia perché l’esclusione derivante dall’assenza dei requisiti ex art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 non è una pena accessoria, un effetto penale della condanna o una sanzione amministrativa; si tratta invece di una misura cautelare (dettata dal legislatore al fine di evitare che la P.A. contratti con soggetti, la cui condotta illecita sia valutata incompatibile con la realizzazione di progetti d’interesse collettivo e con l’esborso di denaro pubblico), non riconducibile alle ipotesi di sanzioni amministrative, di cui al richiamato D. Lgs. n. 231/2001.
 
   3.5 – Viene impugnato, infine, lo stesso D.P.R. n. 554/1999, sia nella parte in cui contiene in generale disposizioni in ordine alla ammissione delle imprese alle gare di appalto, sia nella parte in cui commina, per le false dichiarazioni di cui si tratta, una esclusione per un periodo superiore a sei mesi.
 
   Il Collegio ritiene le censure stesse inammissibili, in quanto per la prima volta dedotte in appello avverso un atto, per di più, non rientrante tra quelli fatti oggetto dell’originario ricorso e riconducibile ad una Amministrazione statale, cui questo non è stato notificato.
 
   4. – In definitiva, per tutto quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere respinto.
 
   Sussistono però giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
 
   P.Q.M.
 
   il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
 
   Spese del grado compensate.
 
   Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
   Così deciso in Roma, addì 3 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
 
   **************              – Presidente f.f.
 
   *********                       – Consigliere
 
   **********                  – Consigliere
 
   *************              – Consigliere
 
   ****************          – Consigliere, rel. est.
 
   L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.
 
   ****************           **************           
   IL SEGRETARIO
                        *************************
 
– – 
 
N.R.G. 7892/2006
 
RL 

Lazzini Sonia

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