Il sistema scolastico italiano è oggi il punto di convergenza di normative complesse, tecnologie pervasive e aspettative crescenti in materia di tutela dei dati personali. L’aggiornamento 2025 del vademecum del Garante “La scuola a prova di privacy” fotografa una realtà in cui la scuola non è più soltanto luogo di apprendimento, ma anche nodo di trattamento massivo di dati: dati comuni, categorie particolari, immagini, contenuti digitali, metadata generati da piattaforme, sistemi IA emergenti. In materia consigliamo il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e, per la formazione del professionista, il Master in Cybersecurity e compliance integrata.
Indice
- 1. Il nuovo vademecum
- 2. Le basi giuridiche del trattamento: l’istruzione non chiede consenso (quasi mai)
- 3. Dati particolari degli alunni: quando, come e perché possono essere trattati
- 4. Privacy dei docenti e personale ATA: la “trasparenza” non giustifica tutto
- 5. Voti, esami e pubblicazione degli esiti: il confine tra trasparenza e diffusione illecita
- 6. Comunicazioni scolastiche e circolari: il ritorno al principio di minimizzazione
- 7. Mondo connesso, nuove tecnologie e rischi reali
- 8. Pubblicazione online: errori che continuano a generare sanzioni
- 9. Videosorveglianza nelle scuole: la regola resta la proporzionalità
- 10. Conclusioni: la privacy scolastica come educazione civica applicata
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1. Il nuovo vademecum
Il punto è semplice: la scuola oggi tratta molti più dati di quanti docenti e famiglie percepiscano, e spesso lo fa attraverso strumenti esterni che amplificano rischi, errori, responsabilità e poteri correttivi dell’Autorità.
L’aggiornamento del 2025 si muove lungo tre direttrici chiare:
- trasparenza e correttezza dei trattamenti,
- minimizzazione e sicurezza,
- limitazione della diffusione (e sovra-esposizione) online.
Il documento diventa così non solo una guida operativa ma una lente di valutazione indispensabile per dirigenti, DPO, docenti e famiglie. In materia consigliamo il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le basi giuridiche del trattamento: l’istruzione non chiede consenso (quasi mai)
Come ribadito nelle pagine 8–9 del vademecum, la scuola – pubblica o privata che sia – quando eroga istruzione e formazione agisce su basi giuridiche tipiche: norma di legge, compito di interesse pubblico, adempimento obblighi. Il consenso resta confinato alle attività non istituzionali (es. corsi extra, attività sportive opzionali, progetti non curricolari).
È un messaggio che dovrebbe essere ormai ovvio, eppure è uno dei malintesi più diffusi: la scuola non deve chiedere consenso per la gestione didattica, valutativa, amministrativa e organizzativa degli studenti, inclusi i trattamenti di dati particolari previsti da norme specifiche (disabilità, DSA, salute, inclusione, religione, ecc.).
Le scuole devono invece:
- predisporre informative comprensibili anche ai minori,
- documentare le finalità istituzionali,
- mantenere un registro dei trattamenti coerente e aggiornato,
- istruire adeguatamente il personale autorizzato.
Il documento del Garante torna a ricordarlo con fermezza, disinnescando la mitologia del “serve il consenso per tutto”.
3. Dati particolari degli alunni: quando, come e perché possono essere trattati
Alle pagine 10–11 viene ribadito un principio cruciale: le categorie particolari di dati possono essere trattate dalle scuole solo se previste dalla normativa di settore e per finalità istituzionali.
Gli esempi sono concreti:
- origine razziale ed etnica: solo per favorire l’integrazione;
- convinzioni religiose: per l’insegnamento della religione o delle attività alternative;
- stato di salute: per misure educative personalizzate, sicurezza, ausili, attività sportive, alimentazione, presenza di allergie;
- opinioni politiche: limitatamente agli organi di rappresentanza;
- dati penali: per garantire il diritto allo studio in casi particolari.
È interessante notare come il Garante sottolinei la desumibilità indiretta di certe informazioni (es. origine etnica da cognome o nazionalità): non è un dettaglio marginale, ma un invito a gestire con cautela anche le inferenze implicite, soprattutto in fase di pubblicazione online.
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4. Privacy dei docenti e personale ATA: la “trasparenza” non giustifica tutto
Le pagine 12–15 del vademecum ribadiscono un punto spesso ignorato: la privacy dei lavoratori scolastici è tutelata allo stesso livello di qualsiasi altro lavoratore pubblico.
Tra gli errori più frequenti:
- circolazione interna indiscriminata di informazioni sulle assenze;
- pubblicazione di provvedimenti disciplinari o dati sanitari nella bacheca del personale;
- invio di comunicazioni a mailing list troppo estese;
- acronimi e sigle che rivelano indirettamente motivazioni sensibili (es. permessi L.104).
Non è secondario: la violazione della privacy dei dipendenti costituisce spesso la parte più sanzionata dei procedimenti dell’Autorità.
5. Voti, esami e pubblicazione degli esiti: il confine tra trasparenza e diffusione illecita
Il Garante è netto: i voti non si pubblicano online. La pagina 27 del vademecum lo riafferma con chiarezza, richiamando anche atti precedenti.
Si possono pubblicare solo:
- esiti degli scrutini (“ammesso / non ammesso”),
- crediti scolastici,
- elenchi affissi fisicamente solo se non esiste registro elettronico
E non si possono mai pubblicare:
- riferimenti alle prove differenziate,
- informazioni su DSA o disabilità,
- dettagli non pertinenti (luogo e data di nascita, ecc.).
La ragione è tecnica, prima ancora che giuridica: la pubblicazione online è una forma di diffusione irreversibile, soggetta all’indicizzazione dei motori di ricerca.
6. Comunicazioni scolastiche e circolari: il ritorno al principio di minimizzazione
Alle pagine 28–29 vengono chiariti errori ricorrenti:
- circolari che riportano nomi di studenti coinvolti in episodi disciplinari;
- note che includono condizioni di salute o situazioni familiari;
- elenchi di studenti BES, DSA, disabili allegati o pubblicati.
È un punto delicato: la scuola deve informare le famiglie, ma senza esporre minori vulnerabili. Il principio è quello già affermato dal GDPR: necessità, pertinenza, proporzionalità.
7. Mondo connesso, nuove tecnologie e rischi reali
La sezione dedicata alle tecnologie (pagg. 32–47) è probabilmente la più attuale e complessa del documento.
7.1. Intelligenza artificiale a scuola: opportunità e limiti
Il Garante si allinea alle nuove linee guida MIM-IA 2025 e al divieto – finalmente esplicitato – di utilizzare sistemi di riconoscimento delle emozioni.
Viene incoraggiato l’uso di dati sintetici, mentre si chiede rigore nella valutazione delle piattaforme esterne, soprattutto se cloud e non UE.
7.2. Cyberbullismo, sexting e revenge porn
Le pagine 34–35 propongono una lettura attualizzata: la scuola deve essere presidio educativo ma anche attivatore tempestivo delle tutele. È interessante come il Garante spinga a:
- segnalare subito,
- coinvolgere referenti e famiglie,
- attivare gli strumenti di rimozione rapida,
- ricordare la responsabilità penale per alcune condotte.
7.3. Smartphone, registrazioni e chat di classe
Tre verità giuridiche spesso tradite dalla prassi:
- Registrare per uso personale è lecito; diffondere è illecito.
- I genitori nelle recite possono filmare, ma non diffondere online senza consenso.
- Le chat di classe non sono trattamenti scolastici, ma gruppi privati soggetti comunque al GDPR.
La scuola non risponde delle chat, ma può e deve sconsigliarne l’uso istituzionale.
8. Pubblicazione online: errori che continuano a generare sanzioni
8. Pubblicazione online: errori che continuano a generare sanzioni
Dai provvedimenti 2014–2025 emerge un leitmotiv: le scuole pubblicano troppo, male e senza necessità.
Il vademecum dedica un’intera sezione (pagg. 50–61) a casi tipici:
8.1. Elenchi degli alunni per classe
Consentiti:
- via e-mail individuale per le classi prime;
- su registro elettronico per le altre;
- su tabellone fisico solo in assenza di strumenti digitali.
Il divieto più forte: nessuna pubblicazione sul sito istituzionale.
8.2. Graduatorie personale ATA e docenti
Dati ammessi: nome, cognome, punteggio, posizione.
Dati vietati: numeri di telefono, indirizzi, note sensibili.
8.3. Morosità mensa e trasporto scolastico
Sono tra le violazioni più frequenti:
- vietato pubblicare nomi degli studenti in ritardo nei pagamenti;
- vietato pubblicare elenchi beneficiari in fascia minima;
- vietati colori di buoni pasto che rivelano condizioni economiche;
- vietato pubblicare elenchi degli utenti dello scuolabus e relative fermate.
9. Videosorveglianza nelle scuole: la regola resta la proporzionalità
Alle pagine 64–65 si ribadisce che:
- si possono installare telecamere solo se indispensabili;
- non si possono riprendere aree non pertinenti;
- non si possono monitorare lavoratori senza gli accordi previsti dallo Statuto;
- gli asili e le scuole dell’infanzia richiedono cautele ancora maggiori.
È un punto politico oltre che giuridico: si sta discutendo da anni una revisione normativa, ma nel frattempo il Garante richiama principi generali che chiunque operi nel settore dovrebbe conoscere.
10. Conclusioni: la privacy scolastica come educazione civica applicata
Il vademecum 2025 non è un semplice aggiornamento tecnico. È una dichiarazione di intenti: la scuola deve diventare luogo di protezione attiva dei dati personali, non soltanto di trattamento.
Il messaggio è chiaro: il digitale non è un nemico, a patto che venga governato; l’IA non è un rischio, se accompagnata da limiti precisi; la trasparenza non è una giustificazione per la diffusione incontrollata.
La scuola è – o dovrebbe essere – il primo luogo in cui i cittadini imparano non solo matematica, storia e scienze, ma anche come proteggere la propria identità informativa.
E questo significa formare dirigenti, docenti e famiglie, dare strumenti concreti, evitare le scorciatoie e costruire competenze solide.
Se davvero vogliamo una cultura della protezione dei dati, dobbiamo iniziare da qui: dalle aule, dai registri elettronici configurati bene, dalle circolari scritte con criterio, dalle immagini gestite con responsabilità, dai dati particolari custoditi come si custodisce ciò che è fragile.
La privacy, insomma, non è un adempimento. È una forma di educazione, e la scuola – piaccia o no – è il suo primo laboratorio permanente.
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