Scontro tra auto e capriolo. Chi paga? La Corte di Cassazione lo chiarisce in via definitiva assieme alla ripartizione di competenze tra Regione, Provincia e Comune (Cassazione, Sezione III, n. 22886/15)

Alesso Ileana 11/01/16
Scarica PDF Stampa

Un automobilista, mentre percorre una strada extraurbana nel comune di Montepulciano, investe un capriolo che sbuca improvvisamente sulla carreggiata. 
Dato che nell’impatto con l’animale la vettura subisce danni, l’automobilista cita in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Montepulciano, sia la Provincia di Siena che la Regione Toscana per ottenere il giusto risarcimento.
Il Giudice di Pace gli dà ragione e le condanna entrambe anche al pagamento degli interessi e al rimborso delle spese legali.
La sentenza viene confermata anche nel giudizio di appello, promosso dalla sola Provincia di Siena al Tribunale di Montepulciano. Il  Tribunale infatti la ritiene corretta e condivisibile poiché né la Regione né la Provincia hanno segnalato al Comune di Montepulciano, ente proprietario della strada, la necessità di installare i cartelli di pericolo per il probabile attraversamento di animali selvatici, tenuto conto che nella zona vi sono due aree di ripopolamento della fauna selvatica.
La Provincia di Siena, ritenendosi estranea ai fatti, ricorre alla Corte di Cassazione, indicando  quali responsabili la Regione, in quanto competente nella gestione della fauna selvatica, e il Comune, in quanto ente proprietario della strada tale da dover quindi vigilare e apporre i segnali di pericolo.
La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale e coglie l’occasione per specificare il criterio da adottare per la esatta individuazione dell’ente territoriale chiamato a rispondere dei danni provocati dalla fauna selvatica. La Corte evidenzia infatti che in caso di impatto tra un’autovettura e un animale selvatico comparso all’improvviso su una strada, priva di segnaletica verticale che indichi tale pericolo, la responsabilitàspetta all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco etc., a cui siano concretamente affidati i poteri diamministrazione del territorio e di gestione della fauna lì insediata.
Con questa decisione la Corte conferma inoltre di aver definitivamente superato il proprio precedente orientamento, costante fino al 2010, secondo il quale dei danni arrecati a persone o cose dalla fauna selvatica doveva in ogni caso rispondere la Regione, anche se aveva delegato alle Province o ad altri enti le funzioni relative al controllo e gestione della fauna stessa.
Applicando tale principio, la Corte respinge il ricorso della Provincia di Siena, poiché sulla base della normativa statale e regionale applicabile al caso in esame, era la Provincia titolare del potere di gestione e controllo delle zone di ripopolamento, cattura e  protezione della fauna selvatica e, come tale, tenuta ad attivarsi affinché la dovuta segnalazione del pericolo fosse comunicata agli utenti della strada nei luoghi opportuni.

 

 

Avv. Ileana Alesso
www.fronteverso.it

Alesso Ileana

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento