Salva-imprese e predissesto: occorre una modifica legislativa

Redazione 07/11/14
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Con la legge di stabilità si deve rendere legittima la revocabilità del piano di rientro, divenuto obsoleto in termini di pianificazione finanziaria, anche alla luce della sopravvenuta disciplina di accesso all’armonizzazione contabile

di Ettore Jorio
Università della Calabria

Le facilitazioni finanziarie, garantite dagli ultimi tre governi al sistema autonomistico territoriale, attraverso i provvedimenti che si usano riassumere nella ratio “salva-imprese”, hanno prodotto – con l’accensione e l’erogazione di mutui trentennali conclusi con la Cassa Depositi e Prestiti SpA – due risultati di effetto contrapposto: a valle, conseguenze positive nel ceto creditorio, finalmente soddisfatto dei suoi crediti d’annata; a monte, un’anomalia non di poco conto.
Con la concreta attuazione di tali provvedimenti, collaborati da una congrua copertura finanziaria, molti dei comuni aderenti alle procedure di riequilibrio, resisi destinatari delle ingenti somme derivanti dagli anzidetti finanziamenti, hanno sostanzialmente anticipato il conseguimento dell’obiettivo preteso dalla neointrodotta procedura di riequilibrio, di cui agli artt. 243 bis-quater del vigente d.lgs. 267/2000. Hanno, infatti, raggiunto (ovvero sono in procinto di conseguirlo) l’equilibrio utilizzando le somme introitate, derivanti dai decreti-legge n. 35 e n. 102 del 2013 e n. 66 del 2014. Un risultato reso possibile grazie all’utilizzazione delle risorse derivanti da quest’ultimo per estinguere cash anche i debiti degli enti comunali (ma anche regionali ed enti controllati) divenuti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 e soprattutto quelli fuori bilancio, riconosciuti a mente dell’art. 194 dell’attuale lettera del t.u.e.l. Una soluzione che ha evitato il ricorso alle difficili (spesso impossibili) convenzioni con i rispettivi creditori, regolatrici di una soddisfazione dilazionata delle loro pretese “mercantili” e professionali.
Così facendo, siffatti enti locali hanno “spalmato” in trent’anni ciò che si erano obbligati a fare, in termini di risanamento dei loro bilanci, al massimo nel decennio previsto nei piani di riequilibrio approvati precedentemente alla entrata in vigore degli anzidetti decreti legge, puntualmente convertiti dal Parlamento.
Di conseguenza, a tanti di questi comuni è diventato difficile sopportare gli oneri procedimentali e gli obblighi derivanti dall’accesso alle procedure di riequilibrio non avendo più bisogno di godere delle sue prerogative, avendo già programmato in via ordinaria il risanamento dei bilanci nel (molto) lungo termine. Non solo. Avendo verosimilmente conseguito l’obiettivo, viene loro impedita, con il ricorso al cosiddetto predissesto assistito dal Fondo di rotazione ex art. 243-ter del t.u.e.l., ogni rideterminazione al ribasso del peso fiscale gravante ex lege sulla collettività di riferimento, altrimenti destinataria di possibili e sensibili decrementi.
Ai governi che hanno proposto e via via perfezionato l’anzidetta disciplina legislativa cosiddetta “salva-imprese” va riconosciuto il merito di aver contribuito a salvare “capre & cavoli”, intendendo per tali, rispettivamente, le imprese e professionisti angosciati dai crediti, diversamente non riscuotibili, e gli enti locali, indipendentemente se aderenti alla procedura di cui agli artt. 243 bis-quater del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
Il problema più attuale nasce, tuttavia, su cosa possano fare coloro che, invece, vi hanno aderito in tempi antecedenti alle intervenute agevolazioni finanziarie, attesa l’irrevocabilità dei piani di riequilibrio approvati e in itinere procedimentale. Tali piani di rientro dovranno, infatti, rimanere necessariamente tali, a prescindere da tutto, con oneri e obblighi relativi al seguito. Invero, gli stessi dovranno soltanto essere esclusivamente rimodulati (e rimanere tali sul piano dei vincoli comportamentali pianificati all’origine) a seguito delle anticipazioni dei finanziamenti via via goduti, a mente dell’art. 1, comma 15, del decreto-legge 35/2013.
Un problema non affatto trascurabile, quello appena evidenziato, tanto da esigere la previsione di un rimedio ad hoc, che faccia giustizia della profonda diversità in cui vengono oggi a trovarsi soggetti pubblici identici, di fronte a problematiche simili ma disciplinate da legislazioni differenti, alcune della quali segnatamente penalizzanti solo perché affrontate in tempi differenti, alcune delle quali decise in epoca appena antecedentemente alla entrata in vigore delle norme che ne hanno facilitato, poi, il percorso successivo.
Di conseguenza, va modificata l’originaria previsione legislativa nel senso di rendere legittima (ove mai con la legge di stabilità, attualmente alla prova delle Camere) la revocabilità del piano di rientro, divenuto obsoleto in termini di pianificazione finanziaria, anche alla luce della sopravvenuta disciplina di accesso all’armonizzazione contabile, di recente implementata con il d.lgs. 126/2014. La stessa, infatti, introduce, a seguito del riaccertamento dei residui da effettuarsi improrogabilmente dalla giunte comunali entro il 30 aprile 2015, pena lo scioglimento del consiglio municipale ex art. 141 del t.u.e.l., la possibilità di “smaltire”, nel decennio successivo, il saldo negativo eventualmente emerso a seguito dell’intervenuta ricognizione straordinaria, senza però alcun onere e obbligo aggiuntivo.

Tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it

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